Decreto Fiscale 2020. DL n. 124/2019, cosiddetto “Collegato alla Finanziaria 2020”.

Come ogni anno, arriva il m omento di analizzare quella che una volta si chiamava “Legge Finanziaria” ed ora chiamano anche “Decreo Fiscale”.

Nelle seguito, saranno evidenziate alcune delle novità, che sono state richiamate dalla Stampa in tono minore rispetto ad altre, ma che altrettanto impatteranno sul vita di tutti i giorni. Tale scelta è conseguente alla moltitudine di modifiche fatte in corso d’opera, che ha comportato che la legge di conversione al DL n. 124/2019 si presenta di gran lunga diversa rispetto alla versione del decreto fiscale 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26/10/2019.

Con l’approvazione della legge di conversione del Decreto Legge n. 124/2019 diventano definitive le novità fiscali introdotte sia dal testo approvato dal Governo che dai numerosi emendamenti approvati alla Camera.

Non sono state apportate modifiche in Senato, dove con il voto di fiducia del 17 dicembre 2019 è stato confermato il testo del dl n. 124/2019 così come licenziato dalla Camera.

Il testo della legge di conversione del Decreto Fiscale 2020 racchiude una serie di novità di rilievo: arriva l’RC auto familiare, per le famiglie meno abbienti sarà introdotto il bonus Tari mentre per i turisti c’è il rischio stangata, con l’aumento della tassa di soggiorno fino a 10 euro.

La lotta all’evasione fiscale resta il focus del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2020: una delle novità più criticate è la conferma del carcere per i grandi evasori.

Sarà inoltre modificata la scadenza del modello 730, che dal 23 luglio passerà al 30 settembre, e le novità riguarderanno anche i termini per i rimborsi fiscali, che potranno essere erogati da ottobre.

Più tempo viene concesso ai commercianti per l’adeguamento alla lotteria degli scontrini, il cui avvio è prorogato al 1° luglio 2020.

Nel testo del DL Fiscale 2020 viene eliminata la sanzione prevista per i commercianti che rifiuteranno di comunicare il codice lotteria del contribuente ai fini della partecipazione alla lotteria, sostituita però dalla possibilità di denuncia da parte del consumatore: la segnalazione porterà al rischio di controlli per l’esercente.

Dal testo della legge di conversione del Decreto Fiscale 2020 è stata inoltre cancellata la multa per i titolari di partita IVA senza POS.

Nessuna novità di rilievo invece sulla stretta all’uso dei crediti fiscali in compensazione da parte dei titolari di partita IVA: il Decreto Fiscale si conferma una pretesa di “prestito forzoso” da parte dello Stato verso le imprese ed i professionisti.

Dal 2020 saranno introdotti nuovi limiti all’uso del contante, che passerà prima a 2.000 e poi a 1.000 euro, ma solo dal 2022.

Sanzione ridotta per gli F24 con compensazioni scartati.

Il decreto fiscale 2020 – decreto legge numero 124/2019 – contiene alcune importanti (e pesanti) novità per aziende e professionisti.

Le compensazioni nel modello F24 diventeranno sempre più difficili e verranno inasprite le sanzioni, con una particolare attenzione agli scarti.

Il testo del DL Fiscale aveva introdotto una sanzione pari a 1000 euro per ogni F24 scartato, senza possibilità di riduzione dell’importo tramite il cumulo giuridico.

Con le modifiche approvate in Commissione all’interno della legge di conversione, la multa viene ridotta a 250 euro per gli scarti relativi a compensazioni di importo superiore a 5.000 euro, mentre viene fissata al 5% per quelle inferiori.

Niente multe per i commercianti che boicottano la lotteria degli scontrini.

Il debutto della riffa di Stato è rinviato al 1° luglio e, al posto della multa per i commercianti che rifiuteranno di eseguire gli adempimenti necessari per la partecipazione alla riffa di Stato, arriva il “contribuente segnalatore”. Il cliente potrà segnalare chi rifiuterà di comunicare all’Agenzia delle Entrate il codice lotteria ed il commerciante sarà inserito nella lista dei contribuenti a rischio. Insomma, boicottare la lotteria degli scontrini potrà comportare il rischio di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Addio sanzioni POS obbligatorio.

Il testo del DL n. 124/2019 prevedeva, a partire dal 1° luglio 2020, sanzioni per artigiani e commercianti non dotati di POS.

L’articolo 23 del dl Fisco, eliminato in Commissione, prevedeva:

A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento

La scelta di eliminare le sanzioni per i commercianti senza POS si presenta tuttavia ricca di criticità, soprattutto se si considera che, in parallelo, il Governo continua a perseguire il piano di lotta al contante e di incentivi ai pagamenti elettronici.

Restano i controlli a tappeto sulle fatture elettroniche.

Dal 2020 i dati delle fatture elettroniche potranno essere usati dalle autorità in vari campi, quindi non solo ai fini dei controlli fiscali, ma anche per indagini di polizia economico-finanziaria.

Inoltre, i dati saranno conservati da Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per otto anni: anche il termine di conservazione viene inasprito, se si tiene conto che i termini ordinari di prescrizione vanno dai 5 ai 7 anni.

Il Decreto Fiscale ha prorogato l’esonero dall’obbligo di fattura elettronica per gli operatori sanitari tramite il Sistema di Interscambio anche per l’anno d’imposta 2020.

Riduzione del limite di utilizzo del denaro “contante” dal 01/07/2020.

A partire dall’1.7.2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 eu­ro a 1.999,99 euro.

Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dall’1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.

Per le violazioni commesse e contestate dal 01/07/2020 al 31/12/2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 01/01/2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.

A decorrere dal 01/07/2020 si applica inoltre il credito d’imposta del 30% in relazione alle commis­­sioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da consumatori finali.

Ora Vi riportiamo una tabella “particolare” che evidenzia la tendenza, sina dal 1991 di continua riduzione del limite d’utilizzo del contante, modificata, involontariamente, anche dall’effetto “Euro”:

Ambito temporale di riferimento Soglia
Dal 9.5.91 al 25.12.2002 20.000.000 di lire
Dal 26.12.2002 al 29.4.2008 12.500,00 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 5.000,00 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 12.500,00 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 5.000,00 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011 2.500,00 euro
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015 1.000,00 euro
Dall’1.1.2016 al 30.6.2020 3.000,00 euro
Dall’1.7.2020 al 31.12.2021 2.000,00 euro
Dall’1.1.2022 1.000,00 euro

In relazione a questo argoemnto in aprticolare, riteniamo che sarà opportuno rinviare ulteriori approfondimenti, al periodo imemdiatamente successivo all’entrata in vigore della norma.