DECRETO LEGGE 22/02/2021. Covid-19. Nuove regole fino al 27/03/2021.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi (22/02/2021), su proposta del Presidente Mario DRAGHI e del Ministro della salute Roberto SPERANZA, un Decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica il Decreto dispone  la prosecuzione fino al 27 marzo 2021 del divieto di spostamento tra diverse Regioni e Province Autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

E’ sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

Ulteriori modifiche alle regole di comportamento:

Zone ROSSE

Il nuovo provvedimento dispone anche il divieto,  di spostarsi verso abitazioni private diverse dalla propria, salvo che gli spostamenti siano dovuti da esigenze lavorative, motivi di necessità o salute. La presente modifica comporta la disapplicazione della precedente regola di comportamento applicata nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

Zone ARANCIONE

Restano consentiti gli spostamenti verso abitazioni diverse dalla propria all’interno dello stesso Comune restano consentiti tra le ore 05:00 e le ore 22:00.

All’interno delle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

Gli spostamenti verso abitazioni diverse dalla propria all’interno dello stesso Comune sono consentiti fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé, senza limite numerico, i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

Zone GIALLA

Restano consentiti gli spostamenti verso abitazioni diverse dalla propria all’interno della propria Regione e sono consentiti, spostamenti, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé, senza limite numerico, i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.