Il Governo ha posto in opera un sistema “BIZANTINO” per individuare le agevolazioni fiscali da “elargire”, quasi come se l’attuale crisi, fosse di settore o finanziaria, facendosi sfuggire che il COVID-19 ha colpito e continuerà a colpire per svariate settimane, trasversalmente l’intero sistema economico.
La sensazione di chi scrive è che qualcuno confonda, per mancanza di esperienza e/o di sensibilità che l’attuale situazione è una crisi dell’economia reale, a fronte della quale si dovrebbe tentare di sostenere l’intero sistema economico, e non delle singole filiere.
A parere di molti operatori e commentatori, compreso chi scrive, il decreto varato lunedì 16 marzo, contenente le prime misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresenta un primo “timido” intervento dello Stato.
La “sospensione” del versamento dell’Iva e degli altri tributi dovuti all’autoliquidazione non sarà sufficiente ad assicurare agli operatori la liquidità necessaria per fare fronte alla contrazione dell’attività nei prossimi mesi. Inoltre, alcuni versamenti in scadenza non risultano affatto sospesi. Sussiste quindi il concreto rischio che l’obiettivo ambizioso, di evitare la chiusura di numerose attività, sia già “fallito in partenza!”.
Ritengo doveroso informarVi che il decreto è estremamente complesso, è composto da più di cento pagine e numerosi articoli per cui il quadro normativo è quindi estremamente articolato e la lettura, unitamente all’interpretazione delle disposizioni ivi contenute, è molto difficile.
Ancorché l’ambito dell’intervento del decreto in oggetto sia particolarmente esteso, in questa sede ci occuperemo unicamente dell’ambito “versamenti e adempimenti fiscali”.
In ogni caso, ritengo che il mio compito sia quello di aiutarVi, a far crescere le Vostre aziende, commettendo il minor numero di errori possibili e per cui ora Vi presento il riassunto operativo nell’ambito “versamenti e adempimenti fiscali”.
Sotto il termine “versamento” si annoverano una serie di tipologie diverse di versamenti:
- da autoliquidazione (mod.F24);
- pagamenti nei confronti di “Agenzia delle Entrate – Riscossioni” (Ex Equitalia) per cartelle esattoriali, per “rottamazioni”, per “rateazioni” ed altri versamenti dovuti nei confronti della Agenzia delle entrate non derivanti da autoliquidazione ;
- versamenti da imposte liquidate dagli enti (ex tassa rifiuti, canoni demaniali, tassa sulla pubblicità, ecc) .
Il presente elaborato analizzerà quanto modificato con il decreto, in oggetto, relativamente ai versamenti da autoliquidazione (mod.F24) e dai pagamenti nei confronti di “Agenzia delle Entrate – Riscossioni” (Ex equitalia) per cartelle esattoriali, per “rottamazioni”, per “rateazioni” in quanto la terza tipologia sopra evidenziata non è oggetto di alcuna proroga; e successivamente analizzerà il rinvio degli adempimenti.
Versamenti da autoliquidazione (mod.F24)
Innanzitutto è necessario capire a quale “contenitore” si appartiene fra quelli in cui andranno suddivise le imprese con domicilio fiscale, sede operativa oppure sede legale nel territorio Italiano.
I possibili “contenitori” sono cosi individuabili:
- Attività maggiormente colpite dall’emergenza.
- Contribuenti di maggiori dimensioni
- Contribuenti di minori dimensioni.
Resta sotto inteso che non si può appartenere a due o più “contenitori” contemporaneamente.
Al fine di dare una informazione chiara, la presente disamina si svilupperà in due fase:
- Analisi dei singoli contenitori
- Tabelle riassuntive finali.
Attività maggiormente colpite dall’emergenza.
Tenuto conto di quanto sopra affermato in materia di tipologia della crisi che il paese affronta, il Governo ha effettuato una distinzione tra i settori economici maggiormente colpiti dalla crisi, che, a parere del Governo, si presume, dovrebbero subire una maggior riduzione della liquidità a disposizione e tutti gli altri settori.
Per i soggetti operanti in questi settori economici maggiormente colpiti, la sospensione dei tributi in scadenza alla data del 16/03/2020 è generalizzata.
In buona sostanza il beneficio è scollegato sia dalle dimensioni del soggetto sia dalla localizzazione della sede legale o operativa dal soggetto stesso.
L’applicazione della norma è subordinata esclusivamente alla circostanza che il contribuente abbia il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operi in uno dei settori “in bonis”. Lo scrivente ritiene sarebbe stato più opportuno individuare i “Codici Ateco” anziché i “generici” settori.
Chi rientra nel “contenitore” Attività maggiormente colpite dall’emergenza?
La “sospensione” generalizzata, cioè senza limiti “dimensionali” e “territoriali”, si applica alle
imprese:
- turistico – ricettive;
- le agenzie di viaggio e turismo;
- i tour operator;
- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazionisimili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; - soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida ed assistenza turistica.
In cosa consiste la “sospensione” per i soggetti appartenenti al “contenitore” Attività maggiormente colpite dall’emergenza?
Dal punto di vista pratico “l’agevolazione” si concretizza nella sospensione, dal 02/03/2020 al 30/04/2020, dei termini :
- dei versamenti delle ritenute riguardanti i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati (art.23 e 24 DPR 600/73);
- degli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
- dei versamenti dell’IVA mensile ed annuale (codice tributo 6002-6003-6099) .
I versamenti non effettuati nel periodo sopra individuato, dovranno essere effettuati senza l’applicazione di interessi (l’attuale norma non lo prevede!) con le seguenti modalità:
- in unica soluzione entro il 01/06/2020 (poiché il 31/05 cade di domenica);
- in cinque rate mensili a partire dal 01/06/2020 (poiché il 31/05 cade di domenica) con scadenza l’ultimo giorno del mese (attenzione anche le aziende avranno la scadenza l’ultimo giorno del mese) per cui le scadenze saranno 01/06 – 30/06 – 31/07 – 31/08 – 30/09.
Mi corre l’obbligo di far notare, che in fase di stesura del decreto, il Governo ha dimenticato:
- di richiamare l’art. 25, D.P.R. n. 600/1973 che individua le ritenute operate sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro autonomo. Per cui il soggetto, che pur appartenendo a questo contenitore “super agevolato” ha effettuato, nel corso del mese di febbraio ritenute su compensi di lavoro autonomo dovrà effettuare il versamento entro il 20/03/2020. Sarebbe interessante, che il Ministro chiarisse, quale logica sottosta ad un diverso rinvio per ritenute di lavoro autonomo rispetto alle ritenute di lavoro dipendente. Si noti che la differenza è abissale, in quanto il saldo finale di un versamento di ritenute di lavoro dipendente potrà essere effettuata il 30/09 e il medesimo saldo di una ritenuta di lavoro autonomo dovrà essere effettuato entro il 20/03/2020 con una differenza di 194 giorni.
- di far alcun riferimento alla “Tassa annuale vidimazione libri sociali” (codice tributo 7085 scadente il 16/03). Per cui il soggetto, che pur appartenendo a questo contenitore “super agevolato” e costituito in forma di Società di capitali, dovrà effettuare il versamento entro il 20/03/2020.
Contribuenti di maggiori dimensioni
Il secondo “contenitore” definito “Contribuenti di maggiori dimensioni” è quello relativo ai soggetti:
- che non esercitano alcuna delle attività annoverate nel contenitore “Attività maggiormente colpite dall’emergenza”;
- che hanno superato nel 2019 il limite di 2 milioni di euro di ricavi o compensi.
I soggetti appartenenti a codesto contenitore potrà fruire esclusivamente:
- di una proroga tecnica al 20/03/2020, cioè di quattro giorni in più rispetto alla scadenza originaria del 16/03/2020;
- su tutti i versamenti scadenti al 16/03/2020;
- senza avere alcun ulteriore rinvio per nessun tipo di versamenti scadenti dopo il 16/03/2020.
Trattandosi di una “proroga tecnica” i versamenti effettuati entro la scadenza del 20/03/2020 non dovranno scontare alcuna forma di conteggio per sanzioni ed interessi.
La motivazione alla base delle disposizione, si legge nella relazione, non è quella di assicurare maggiore liquidità, ma di consentire la corretta determinazione delle somme dovute concedendo ai soggetti quattro giorni in più rispetto alla scadenza ordinaria.
Contribuenti di minori dimensioni.
Il terzo “contenitore” definito “Contribuenti di minori dimensioni” è quello relativo ai soggetti:
- che non esercitano alcuna delle attività annoverate nel contenitore “Attività maggiormente colpite dall’emergenza”;
- che NON hanno superato nel 2019 il limite di 2 milioni di euro di ricavi o compensi.
Dal punto di vista pratico “l’agevolazione” si concretizza nella sospensione, dal 08/03/2020 al 31/03/2020, dei termini :
- dei versamenti delle ritenute riguardanti i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati (art.23 e 24 DPR 600/73);
- degli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
- dei versamenti dell’IVA mensile ed annuale (codice tributo 6002-6003-6099) .
I versamenti non effettuati nel periodo sopra individuato, dovranno essere effettuati senza l’applicazione di interessi (l’attuale norma non lo prevede!) con le seguenti modalità:
- in unica soluzione entro il 01/06/2020 (poiché il 31/05 cade di domenica);
- in cinque rate mensili a partire dal 01/06/2020 (poiché il 31/05 cade di domenica) con scadenza l’ultimo giorno del mese (attenzione anche le aziende avranno la scadenza l’ultimo giorno del mese) per cui le scadenze saranno 01/06 – 30/06 – 31/07 – 31/08 – 30/09.
Mi corre l’obbligo di far notare, che in fase di stesura del decreto, il Ministro, anche per questa tipologia di soggetti, ha dimenticato:
- di richiamare l’art. 25, D.P.R. n. 600/1973 che individua le ritenute operate sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro autonomo. Per cui il soggetto, che pur appartenendo a questo contenitore “super agevolato” ha effettuato, nel corso del mese di febbraio ritenute su compensi di lavoro autonomo dovrà effettuare il versamento entro il 20/03/2020. Sarebbe interessante, che il Ministro chiarisse, quale logica sottosta ad un diverso rinvio per ritenute di lavoro autonomo rispetto alle ritenute di lavoro dipendente. Si noti che la differenza è abissale, in quanto il saldo finale di un versamento di ritenute di lavoro dipendente potrà essere effettuata il 30/09 e il medesimo saldo di una ritenuta di lavoro autonomo dovrà essere effettuato entro il 20/03/2020 con una differenza di 194 giorni.
- di far alcun riferimento alla “Tassa annuale vidimazione libri sociali” (codice tributo 7085 scadente il 16/03). Per cui il soggetto, che pur appartenendo a questo contenitore “super agevolato” e costituito in forma di Società di capitali, dovrà effettuare il versamento entro il 20/03/2020.
Si ritiene doveroso evidenziare che, se anche la sospensione per tipologia e rinvio è identica a quella riservatala contenitore Attività maggiormente colpite dall’emergenza, varia in modo “sproporzionato” il periodo di applicazione e dunque la portata dell’agevolazione, poiché il periodo di applicazione è:
- dal 02/03/2020 al 30/04/2020 per i soggetti ricadenti nel contenitore Attività maggiormente colpite dall’emergenza;
- dal 08/03/2020 al 31/03/2020 per i soggetti ricadenti nel contenitore Contribuenti di minori dimensioni;
ed è del tutto evidente che il periodo di sospensione per il maggior numero di soggetti in Italia (soggetti rientranti nella categoria Contribuenti di minori dimensioni) è meno della metà del periodo del periodo di sospensione riservato ad una più ristretta cerchia di soggetti.
Ci si potrebbe domandare, se era proprio necessario, in una situazione di CRISI come quella attuale, creare un sistema di agevolazione differenziato per soggetti di seria A e di serie B.
Versamenti nei confronti di “Agenzia delle Entrate – Riscossioni (Ex Equitalia) ” ed altri versamenti dovuti nei confronti dell’Agenzia delle entrate non derivanti da autoliquidazione.
Il decreto in oggetto prevede la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle scadenti tra il 08/03/2020 ed il 31/05/2020.
Infine corre l’obbligo di evidenziare che il Governo non ha previsto espressamente la sospensione degli avvisi bonari di cui al D.L. n. 78/2010, ancorché gli stessi transitano nei modelli F24 ma non sono oggetto di autoliquidazione.
La sospensione dei termini riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e gli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30/06/2020, cioè entro il mese successivo a quello in cui termina il predetto periodo.
La disposizione si applica anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Viene prevista anche una rimessione in termini per i contribuenti che avrebbero dovuto versare:
- entro il 28/02/2020, le rate relative alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-ter”.
- entro il 31/03/2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio»;
che ora potranno/dovranno effettuare i versamenti entro il 31/05/2020 in una unica soluzione.
Adempimenti.
Il decreto in oggetto prevede la sospensione degli “adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”.
La norma si applica esclusivamente ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
La sospensione degli adempimenti riguarda la presentazione formale di modelli e/o dichiarazioni che un soggetto DEVE presentare in un periodo.
Per cui sono
- “sospesi” gli adempimenti:
- Modelli Intra (ove dovuti),
- comunicazione delle operazioni transfrontaliere (così detto “Esterometro”),
- Dichiarazioni di qualsivoglia tipologia scadenti in un determinato periodo,
- Altri tipi di adempimenti.
- diversi da quelli legati alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (trasmissioni spese funebri/spese nido/spese sanitarie, ecc),
- dovuti nel periodo dal 08/03/2020 al 31/05/2020;
- con obbligo di adempiere “ora per allora” all’adempimento “sospeso”, senza l’irrogazione di sanzioni, entro il 30/06/2020.
Lo scrivente invita tutti i contribuenti a non “sospendere” l’inoltro delle fatture elettroniche al SdI, anche in vigenza di una dubbia sospensione; poiché il mancato inoltro non rinvierà l’obbligo di liquidazione dell’IVA nei tempi dovuti. Per cui l’unico effetto ottenuto, per la sospensione dell’inoltro al SdI sarebbe l’obbligo per il soggetto di stampare la versione cartacea della fattura e di liquidare il debito nei termini ordinari poiché, si ricorda che non c’è, nel decreto in oggetto, alcun riferimento di rinvio o sospensione ex DPR 633/72.
Tabelle riassuntive finali.
Scadenze riprogrammati “Versamenti da F24”:
- Attività maggiormente colpite dall’emergenza.
- Contribuenti di maggiori dimensioni.
- Contribuenti di minori dimensioni.
Scadenze riprogramamte “Agenzia delle Entrate-Riscossioni” .