DECRETO RISTORI QUATER. Disposizioni in materia “fiscale e contributiva”. COVID-19.

Il Decreto Ristori-quater, pubblicato sulla G.U. 30/11/2020, n. 297, prevede ulteriori misure volte a sostenere i settori più interessati dalle misure restrittive, volte al contenimento del contagio da Covid-19, adottate con i DPCM 24/10/2020 e 03/11/2020.

Tra le novità di maggiore impatto vi sono proroghe/sospensioni dei versamenti tributari/contributivi.

Nella seguente scheda verranno analizzate le disposizioni previste nel titolo I dedicato appunto alle disposizioni in materia fiscale e contributiva.

Di seguito vengono analizzate le componenti del decreto, strettamente legate alle agevolazioni rivolte al mondo imprenditoriale.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI DI DICEMBRE  Art. 2

Il Decreto sospende i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato;
  • alle addizionali regionali e comunali;
  • all’IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione vale per:

  • i soggetti che hanno conseguito
    1. ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2019
    2. che hanno subito nel mese di novembre – rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 – una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%
  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno intrapreso, in data successiva al 30/11/2019, la loro attività di impresa, di arte o professione;
  • i soggetti che, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato di cui al punto precedente:
    1. esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale per effetto dell’art. 1 del DPCM del 03/11/2020;
    2. esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle zone “rosse” e “arancioni” come individuate alla data del 26/11/2020;
    3. operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto ristori bis oppure esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa) individuate alla data del 26/11/2020.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.  Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

PROROGA DEFINIZIONE AGEVOLATA Art. 4

Il Decreto proroga al 01/03/2021 i termini, precedentemente fissati al 10.12.2020, per la definizione agevolata della “rottamazione ter”  e “saldo e stralcio”. In sostanza potranno essere versate entro il 01/03/2021 tutte le rate non versate dei citati istituti agevolativi, in scadenza nel 2020.

PROROGA VERSAMENTO PREU Art. 5

Il Decreto prevede che il versamento:

  • del saldo del PREU (prelievo erariale unico) sugli apparecchi da intrattenimento (new slot – AWP e video lottery – VLT);
  • e del canone concessorio del 5° bimestre 2020 (settembre-ottobre);

sia versato in misura pari al 20% del dovuto, sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18/12/2020. La restante quota, pari all’80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con l’onere del versamento degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22/01/2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata è versata entro il 30/06/2021.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ESTESO AD AGENTI E RAPPRESENTANTI Art. 6

Il Decreto ammette tra i beneficiari del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del Decreto Ristori, coloro che, alla data del 25/10/2020, hanno la partita IVA attiva e hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai NUOVI Codice Ateco Ristori Quater.

REVISIONE DISCIPLINA DILAZIONE DI PAGAMENTO Art. 7

Il Decreto riscrive il comma 1-quater dell’art. 19 del DPR 602/1973, prevedendo che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione, e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Il Decreto aggiunge il comma:

  • 1-quater 1 prevedendo che non possa essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata ex art. 48-bis, DPR n. 602/73[1]  se antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione;
  • 1-quater 2 prevedendo che il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure che il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Le novità sopra riportate si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30/11/2020, data di entrata in vigore del Decreto.

Per quanto riguarda le richieste di rateazione presentate nel periodo 30/11/2020 – 31/12/2021:

  • il limite al cui mancato superamento il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di poter ottenere la dilazione è 100.000 (anziché 60.000 €);
  • con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi, gli effetti di cui al comma 3, lett. a), b) e c) del citato art. 19 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive.

Il Decreto prevede, inoltre, che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione (08/03/2020 – 21/02/2020) è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente oggetto di dilazione presentando l’apposita domanda entro il 31/12/2021 senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU Art. 8

Il Decreto specifica che l’esenzione della prima e della seconda rata IMU prevista:

  • dall’art. 177 comma 1 lett. b) del D.L. n. 34/2020;
  • dall’art. 78 comma 1 lett. b) d) e) del D. L. n. 104/2020;
  • dall’art. 9 comma 1 del D. L. n. 137/2020;
  • e dall’art. 5 comma 1 del D. L. n. 149/2020;

riguarda i soggetti passivi dell’IMU che siano anche gestori dell’attività esercitata negli immobili esentati.