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Il 19/03/2021 è stato sottoscritto dal Consiglio di Ministri il “Decreto_Sostegni_19_Marzo_2021”. In attesa della Sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e della definitiva entrata in vigore, dal giorno successivo alla pubblicazione, possiamo fare una prima analisi basata sulla versione in circolazione che è stata vagliata dalla Ragioneria dello Stato e della relativa “Relazione_Tecnica_al_Decreto_Sostegni_19_Marzo_2021.
Il decreto è strutturato in 5 aree di intervento:
- Sostegno alle imprese, cui sono destinati 11 miliardi.
- Sostegno al lavoro e contrasto alla povertà, cui sono destinati 8 miliardi.
- Salute e sicurezza, per le quali sono stati stanziati 5 miliardi.
- Enti decentrati: il decreto ha stanziato fondi finalizzati a compensare comuni, province ed enti territoriali per la perdita di gettito e per sostenere il trasporto pubblico locale.
- Istruzione, cultura, sostegno alle filiere agricole, e altri settori con crisi particolari.
L’obiettivo complessivo del “Decreto_Sostegni_19_Marzo_2021” nella visione del Governo è “dare più soldi possibile e più velocemente possibile”, e infatti lo stesso Draghi ha sottolineato due novità rilevanti rispetto ai “ristori” disposti dal precedente Governo:
- l’abbandono dei codici Ateco, che avevano lasciato fuori tante partite iva,
- la velocità (prevista) nei pagamenti.
Per accelerare i tempi di erogazione dei contributi, l’agenzia delle entrate ha messo a disposizione una “nuova” piattaforma telematica ed i pagamenti inizieranno, secondo la stampa specializzata e le dichiarazioni del Sottosegretario del Ministero dell’Economia e la Finanza (MEF) Dott. Claudio DURIGON, già dalla terza settimana di aprile pv. In ogni caso si ricorda che, prima di poter presentare l’apposita istanza, sarà necessario attendere la pubblicazione di un apposito provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate e poi si avranno ancora 60 giorni di tempo per poter inoltrare l’istanza stessa.
Di seguito analizzeremo la prima area d’intervento del “Decreto_Sostegni_19_Marzo_2021”.
Contributo a Fondo Perduto (Art.1 del “Decreto Sostegni”)
Le imprese, i professionisti ed i lavoratori autonomi, con fatturato annuo inferiore ai 10.000.000 di Euro, saranno destinatari di un “contributo a fondo perduto” (CFP), nella volontà del Governo, per “contribuire a ridurre le perdite subite” nel 2020. In altro elaborato, saranno analizzate le “misure ad hoc” che sono state varate per fronteggiare la crisi delle grandi imprese.
Il contributo DOVRA’ essere richiesto con apposita stanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della “procedura telematica” per la presentazione.
I CFP (ora si chiamano “sostegni” e non più “ristori”) previsti dal “Decreto_Sostegni_19_Marzo_2021” hanno le seguenti caratteristiche:
- Condizione d’accesso:
- valore complessivo del fatturato, corrispettivi e compensi, nel 2019, inferiori a 10.000.000 Euro,
- perdita nel 2020 rispetto al 2019 del fatturato, corrispettivi e compensi, pari almeno al 30%. Per tutti i soggetti che hanno aperto la partita IVA dopo il 01/01/2019, il CFP aspetta anche in assenza di detto requisito di riduzione del fatturato, corrispettivi e compensi,
- non aver cessato l’attività prima dell’entrata in vigore del “Decreto Sostegni”,
- non aver aperto la partita IVA dopo l’entrata in vigore del “Decreto Sostegni”,
- non essere un Ente Pubblico,
- non essere un intermediario finanziario o una società di partecipazioni.
- Parametro di calcolo: il parametro di calcolo è la differenza tra la media mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 e quella del 2019, calcolata come di seguito indicato:
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- per tutte le partite IVA esistenti al 31/12/2018 si calcola la media della perdita mensile di fatturato e corrispettivi tra l’anno 2019 e l’anno 2020;
- per tutte le partite IVA aperte dopo il 01/01/2019 ma prima del 01/01/2020 si calcola la media mensile dei mesi operativi nel 2019 e si confronta con la perdita media di tutto il 2020;
- per le rimanenti partite IVA aperte dopo il 01/01/2020 si considera la media mensile dei mesi operativi nel 2020.
- Importo del CFP per fasce: l’ammontare dell’indennizzo è calcolato moltiplicando il “Parametro di calcolo” come sopra identificato, per le percentuali di seguito individuate, differenziate per fasce di fatturato, corrispettivi e compensi:
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- del 60% sotto i 100.000 Euro,
- del 50% tra 100.001 e 400.000 Euro,
- del 40% tra 400.001 e 1.000.000 Euro,
- del 30% tra 1.000.001 e 5.000.000 Euro,
- del 20% tra 5.000.001 e 9.999.999 Euro.
- Esiste una limite massimo del CFP: l’indennizzo non potrà in ogni caso superare i 150.000 Euro;
- Esiste un limite minimo del CFP: l’indennizzo non potrà essere inferiore a:
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- 1.000 Euro per le persone fisiche;
- 2.000 Euro per le persone giuridiche.
- Beneficiari: non ci sono limiti legati ai codici Ateco.
Annullamento debiti in “cartella esattoriale” (Art.4 c.4 del “Decreto Sostegni”)
Viene previsto:
- l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo,
- alla data di entrata in vigore del presente decreto,
- fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
- risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010,
- riguardanti:
- delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro
- e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Si tratta in realtà di una misura che annulla crediti che lo Stato non è riuscito finora a recuperare. Tenendo conto che negli scorsi anni abbiamo avuto le campagne di SALDO STRALCIO (riguardante esclusivamente i soggetti privati) e alle ROTTAMAZIONI BIS e TER , lo scrivente ritiene che, questa operazione sia più un’operazione di “pulizia” degli archivi informatici dell’Agente per al Riscossione, che non una vera e propria operazione di “CONDONO” come qualcuno si è già affrettato a rinominare, poiché riguardanti “cartelle esattoriali” giacenti dal 2010 e mai recuperate.
Rielaborazione degli avvisi bonari per le dichiarazioni IVA e Redditi (Art.5 del “Decreto Sostegni”)
Tutti i soggetti con partite IVA attive, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, in relazione ai controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi ed IVA (ex art.36bis DPR600/73 e 54bis DPR 633/72):
- elaborate entro il 31/12/2020 e non trasmesse al contribuente per effetto dell’art.157 del DL34/2020,
- e quelle che saranno elaborate fino al 31/12/2021 con riferimento alle dichiarazioni per il periodo 2018;
qualora abbiano avuto un calo dei ricavi nel periodo 2020 rispetto al 2019, maggiore del 30 %, potranno essere definiti sulla base di un’apposita comunicazione, agevolata, che l’Agenzia delle Entrate, invierà via PEC o VIA raccomandata AR.
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (Art.6 del “Decreto Sostegni”)
Per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno del 2021 l’Autorità di regolazione per l’energia disporrà, con provvedimento autonomo, la riduzione della spesa sostenuta dalle:
- utenze elettriche,
- in bassa tensione,
- diversa dagli usi domestici.
Nei prossimi giorni verrà proposto un apposito elaborato riguardante la seconda area d’intervento del “Decreto Sostegni” denominata “Sostegno al lavoro e contrasto alla povertà”.