Detrazione fiscale 2020. “Super bonus”. Agevolazione 110% per interventi dal 01/07/2020 al 31/12/2021.

Come noto il cosiddetto Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto il potenziamento delle agevolazioni già esistenti finalizzate ad incentivare la realizzazione di interventi di risparmio energetico sul patrimonio edilizio esistente, a prescindere dal suo classamento catastale o di adeguamento antisismico, portando la percentuale di agevolazione al 110 % (conosciuto come “superbonus 110%”).

L’articolo 119, comma 1 del decreto sopra citato, innalza al 110% la percentuale della detrazione ai fini IRPEF/IRES spettante per:

  • gli interventi di riqualificazione energetica riguardanti l’isolamento termico sull’involucro degli edifici (c.d. cappotto termico) (SUPER ECOBONUS);
  • la sostituzione di caldaie con impianti a pompe di calore o a condensazione (SUPER ECOBONUS);
  • gli interventi per l’adozione di misure antisismiche (Super Sisma Bonus).

La razio del provvedimento è che si ha diritto al maxi ecobonus solo per interventi a carattere strutturale e solo se si giunge ad un miglioramento della classe energetica degli edifici su cui si sono avuti gli interventi di due livelli e se tale risultato non fosse possibile, è sufficiente che i lavori conseguano la classe energetica più alta.

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Di seguito si evidenziano le caratteristiche particolari per singola tipologia di ”Super  bonus” (Eco e Sisma).

“Super Ecobonus”. Tipologia d’interventi.

La norma fissa precise definizioni, in relazione agli interventi ammissibili. Di seguito gli evidenziamo in dettaglio:

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali. Tali interventi occorre interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti che vengono utilizzati nell’ambito dell’intervento devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Interventi sulle parti comuni degli edifici finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati: a) a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe “A”, o b) a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o a microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore. Sono inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro. Sia per gli interventi di cui alla lettera b) che alla lettera c), l’incentivo rinforzato è riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Il super ecobonus del 110% vale anche per tutti gli altri interventi il cui scopo è l’incremento dell’efficienza energetica dell’edificio su cui si interviene diversi dai precedenti di cui all’articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013 (“Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90), come la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli o schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedentemente evidenziati. Inoltre la realizzazione dei predetti interventi trainanti permette di aumentare al 110% anche la detrazione per l’installazione di colonnine elettriche negli edifici per la ricarica delle auto di cui all’articolo 16-ter del Decreto Legge n. 63/2013.

“Super Ecobonus”. Condizioni da rispettare.

Ai fini della fruizione dell’ecobonus maggiorato è necessario che vengano rispettate alcune precise condizioni. Innanzitutto, gli interventi, nel loro complesso, dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non si rivelasse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Occorre inoltre che gli interventi rispettino determinati limiti che dovranno essere fissati da un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Si tratta di un aspetto alquanto critico: fino a quando non sarà varato tale decreto ministeriale, infatti, non sarà possibile progettare alcun intervento poiché non si ha nessun valore di riferimento.

“Super Ecobonus”. Impianti fotovoltaici

La realizzazione di interventi “trainanti” che danno diritto alla fruizione del super ecobonus e gli interventi di miglioramento delle prestazioni anti-sismiche permettono di aumentare al 110% la detrazione IRPEF di cui all’articolo 16-bis del TUIR per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale prodotto. La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, è applicabile anche alle spese per l’acquisto (anche successivo) di un sistema di accumulo elettrico da abbinare ai pannelli fotovoltaici.

“Super Sisma bonus” tipologie e condizioni

Il decreto Rilancio aumenta al 110% anche la detrazione spettante per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici.

Risultano essere ammissibili al beneficio gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).

Il maxi sconto si può fruire sia nel caso di lavori in edifici singoli che in condominio e spetta anche per l’acquisto di case con caratteristiche costruttive antisismiche

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Di seguito si evidenziano le caratteristiche comuni ad entrambe le tipologie di ”Super  bonus” (Eco e Sisma).

Aspetti comuni

I due super bonus condividono 4 caratteristiche: a) gli immobili ammissibili, b) i soggetti beneficiari, c) periodo di validità, d) modalità di fruizione..

a) Immobili ammissibili: a) condomini e b) sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche. Solo per il super ecobonus sono esclusi gli edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale (in pratica le seconde case se costituite da edifici unifamiliari).

b) Soggetti beneficiari: persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Si considerano aventi diritto, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), l’inquilino o il comodatario, i soci di cooperative divise e indivise, i soci delle società semplici, gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce, il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile.

c) Periodo di validità: spese sostenute (rileva il principio di cassa per cui la spesa è sostenuta quando materialmente pagata) dal 01/07/2020 al 31/12/2021. Per le spese sostenute per interventi su parti comuni di fuori dell’ipotesi di fruizione del bonus mediante sconto in fattura, di cui si parlerà nel successivo punto d) 3), nel caso dei pagamenti effettuati dal condominio rileva la data del bonifico eseguito dall’amministratore del condominio, indipendentemente dalla data di  versamento della rata addebitata al singolo condomino, purché il relativo pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono stati effettuati i pagamenti da parte dell’amministratore (cfr. Ministero dell’ Economia e  Finanze, circolare 12 maggio 2000 n. 95).

d)     Modalità di fruizione. Le due agevolazioni possono essere fruite in 5 quote annuali di pari importo, direttamente da parte di chi dispone delle risorse necessarie oppure, per chi ha problemi di liquidità, possono essere cedute o può essere richiesto lo sconto in fattura (articolo 10 del Decreto Legge n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019 e s.m.i.):

  1. Fruizione diretta. E’ necessario pagare i lavori ottenendo così una detrazione del 110% della spesa sostenuta, che deve essere ripartita tra gli aventi diritto.
  2. Cessione del credito. Il credito corrispondente alla detrazione del 110% dei costi sostenuti da parte del contribuente ed effettivamente rimasti a suo carico può essere ceduto alle imprese esecutrici dei lavori o alle banche o ad altri intermediari finanziari. Attenzione: l’accettazione dell’operazione di acquisto del debito non è obbligatoria per il cessionario ma solo facoltativa, quindi, per evitare sgradevoli sorprese sarà opportuno che il contribuente, intenzionato a cadere il credito di imposta, si accerti per prima cosa che il cessionario da lui scelto sia d’accordo.  Il super sisma bonus può essere ceduto anche ad una società assicurativa ma in questo caso il contratto di cessione del credito di imposta dovrà necessariamente essere assistito da una polizza a copertura di eventi calamitosi.
  3. Sconto in fattura.  Lo sconto in fattura invece consente di realizzare gli interventi senza alcun pagamento. A fronte della cessione della detrazione fiscale il contribuente riceve uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato gli interventi. L’impresa acquisisce un credito del 110% che può a sua volta cederlo a soggetti terzi, ma anche a banche e/o intermediari finanziari.

 

In fine Vi invitiamo a prendere visione dell’apposito elaborato denominato “DETRAZIONI FISCALI 2020: Bonus condizionatori” poichè anche i condizionatori, in aprticolari condizioni possono godere della detrazione 110%.

 

Vi invitiamo a prendere visione delle restanti forme agevolative riguardarti interventi su immobili denominata “Detrazioni Fiscali 2020. Interventi su Beni Immobili” .