Ormai é quasi un decennio che il contribuente Italiano può usufruire delle detrazioni fiscali qualora siano effettuati degli interventi di riqualificazione in immobili abitativi e non, beni privati o strumentali. Tra le varie agevolazione oggi disponibili troviamo la così detta “Agevolazione per il Bonus Facciate.
Questa agevolazione è stata confermata ancorché con modifiche, anche per tutto il 2020.
L’aliquota di agevolazione è pari al 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, abitativi e non anche se strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. E’ doveroso evidenziare che detti immobili devono essere situati in zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Cosa significa Detrazione Fiscale per Bonus Facciate?
Nel 2020 l’agevolazione fiscale consiste nella detrazione dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) oppure detrazione IRES (Imposta sui redditi delle Società) pari al 90% delle spese sostenute e documentate, ammesse, effettuati su immobili esistente di qualsivoglia categoria catastale (abitativi e non). L’unico vincolo e quello determinato dalla collocazione dell’immobile in zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. .
Come funziona il Bonus Facciate?
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef oppure Ires.
La misura della detrazione è pari al 90% delle spesa sostenute, documentate ammesse, senza limite di spesa per il 2020.
La detrazione al 90% per interventi ammessi, viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo o, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.
Ciò significa che l’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso o a compensazione.
Inoltre, i contribuenti interessati non possono:
- cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante
- optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.
Chi ha diritto al Bonus Facciate?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Quali interventi e quali immobili sono ammessi nel Bonus Facciate?
Il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
- di edifici esistenti,
- parti di essi,
- su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali;
situati/ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
La Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
La Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Attenzione: Il bonus facciate non spetta per gli interventi:
- effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile;
- effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
- realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001);
- effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli;
- realizzati si immobili ricadenti nelle Zone diverse da A e B ex decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968:
- Zona C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B)
- Zona D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
- Zona E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.
- Zona F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
Quali vincoli di “efficienza energetica” devono essere rispettati per usufruire del Bonus Facciate?
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna:
- che influiscono anche dal punto di vista termico
- oppure interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio,
devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:
- i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.
Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.
Per beneficiare della detrazione, il contribuente deve verificare, qualora dovute, di aver eseguito correttamente i seguenti passaggi:
- Presentazione pratica edilizia (Scia-Cila-altro) all’Ufficio Tecnico del Comune ove situato l’immobile;
- Comunicazione inizio lavori alla competente ATS (Agenzia di tutela della Salute Ex ASL) ed all’Ufficio Tecnico del Comune ove situato l’immobile;
- Esecuzione dei lavori;
- Pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dalla norma: a) per non titolari di reddito d’impresa: bonifico bancario con le stesse caratteristiche del Bonifico per ristrutturazione edilizia o per recupero Energetico; b) per titolari di reddito d’impresa: qualsiasi forma di pagamento lecito.
- Comunicazione fine lavori alla competente ATS (Ex ASL) ed all’Ufficio Tecnico del Comune ove situato l’immobile;
- Comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori (solo per interventi si efficienza energetica);
- Asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti (solo per interventi si efficienza energetica);
- Attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori;
- indicare nella dichiarazione dei redditi l’importo complessivo dell’intervento ammesso (si ricorda che non sono previsti limiti massimi d’intervento) .
Solo per interventi si efficienza energetica diviene essenziale trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori:
- le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007);
- la scheda informativa, relativa agli interventi realizzati.
La documentazione deve essere trasmessa in via telematica all’Enea, attraverso l’applicazione web che si trova sul portale online dedicato.
Quali sono i documenti da conservare per la Detrazione del Bonus Facciate?
I documenti necessari per usufruire in modo corretto di questa agevolazione sono:
- le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
- la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento;
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
- la copia della domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
- la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.
Solo per interventi di efficienza energetica:
- l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti
- l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
Guida Agenzia delle Entrate su Detrazione per Bonus Facciate.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sulle agevolazioni per il Bonus Facciate. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di scaricare la guida completa dell’Agenzia delle Entrate denominata “Guida Bonus Facciate al Febbraio 2020”.
Si invita a prendere visione delle restanti agevolazioni usufruibili in caso di interventi su immboli nel corso del 2020.