DETRAZIONI FISCALI 2020: Bonus verde.

Bonus Verde 2020. La detrazione fiscale al 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e i giardini pensili. Vediamo quali sono le tipologie di lavori ammessi, requisiti, detrazioni e documenti da conservare.

Il Bonus verde è stato introdotto, con la Legge di Bilancio 2019 ed è stato prorogato, per tutti i lavori eseguiti fino al 31 dicembre e andrà ad aggiungersi alle altre agevolazioni sulla casa previste a partire dal 1° gennaio 2020.

Consente, per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2020, per tutto l’anno solare, di aver diritto ad una detrazione fiscale del 36% per i lavori ristrutturazione di giardini (solo per le opere d’interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione integrale) , balconi e terrazzi.

Danno diritto al bonus, gli interventi straordinari, cioè le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, e che portino alla sistemazione a verde ex novo o al rinnovamento dell’esistente.

Funzionamento del “bonus verde 2020”.

Il bonus verde 2020, è una detrazione fiscale Irpef pari al 36% delle spese effettuate nel 2020 per la sistemazione di giardini, terrazzi e in generale aree verdi.

L’agevolazione fiscale che si applica nella dichiarazione dei redditi, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e deve essere calcolata considerato un limite massimo di spesa pari a 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare avente uso abitativo.

In altre parole, la detrazione massima che si potrà ottenere, è pari a 1800 euro.

Il beneficio fiscale non è previsto per immobili aventi una destinazione diversa da quella abitativa, come negozi o uffici che restano pertanto esclusi.

In caso di lavoro effettuati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di una professione o un’attività commerciale, la detrazione si riduce della metà.

Edifici condominiali

Anche le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali potranno essere portate in detrazione. Resta valido il limite massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare a uso abitativo.

La detrazione spetterà a ciascun condomino nei limiti della sua quota millesimale, purché egli abbia contribuito economicamente all’esecuzione dei lavori.

Limite detrazione

Il limite massimo dell’importo detraibile è fissato in € 5.000, pertanto potranno essere recuperati nella dichiarazione dei redditi fino a €1.800 (ovvero il 36% di €5.000).

Ripartizione della detrazione

L’agevolazione è ripartita in 10 anni, a quote costanti, a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese ed in quelli successivi.

Per interventi eseguiti su parti comuni dei giardini condominiali, il limite di spesa rimane fissato ad € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo.

Tuttavia, per godere del beneficio fiscale, il condomino dovrà aver regolarmente pagato la sua quota-parte di lavori al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Soggetti Beneficiari ed interventi agevolabili

I beneficiari della detrazione riferita al bonus verde sono coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi per i quali si sono sostenute le relative spese. Ammessi tra i beneficiari anche gli inquilini e i comodatari.

Spese ammesse

Rientrano tra le spese ammesse in detrazione:

  • La sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
  • Gli impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • La riqualificazione di prati;
  • Grandi potature;
  • Fornitura di pianti ed arbusti;
  • Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra i costi detraibili rientrano anche le spese di progettazione purché relative a lavori successivamente effettuati.

Spese non detraibili.

Non rientrano nel bonus verde 2020:

  • La manutenzione ordinaria di giardini già esistenti e con regolarità periodica, non producendo di fatto alcun lavoro innovativo o modificativo di quanto indicato nel precedente paragrafo;
  • L’cquisto di attrezzature specifiche per la cura del giardino (pale, picconi, tagliaerbe);
  • Gli interventi lavorativi in economia da parte del proprietario (ovvero acquistando i materiali).

Modalità di pagamento ammesse per accedere al bonus verde

Il pagamento deve essere effettuato con modalità tali da poter fornire prova in merito all’operazione effettuata. Il pagamento cioè dovrà avvenire attraverso mezzi tracciabili, ovvero mediante bancomat, carte di credito, bonifico bancario o postale e assegno non trasferibile.

Le spese inoltre devono essere documentate per far fronte ad eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si pensi a fatture/ricevute nonché alla copia degli avvenuti pagamenti o degli estratti dei conti correnti bancari usati.

Documentazione conservare

Il contribuente deve conservare:

  • Le fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili. Nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili;
  • La documentazione attestante il pagamento delle spese;
  • Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • La dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;
  • In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (edificio composto da un numero non superiore a 8 condomini), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari.

Bonus verde e il passaggio di proprietà dell’immobile

In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati realizzati i lavori, la detrazione ancora da fruire, si trasferisce al nuovo acquirente, salvi accordi di tipo diverso tra le parti.

Bonus verde 2020 per prima/seconda casa

Il Bonus Verde 2020 è riferito all’immobile per il quale vengono effettuati i lavori, e non alla persona proprietaria o titolare di un diritto sull’immobile.

Pertanto, ogni persona fisica può sommare le detrazioni per le spese sostenute su ciascun immobile di sua proprietà.

 

Si invita a prendere visione delle restanti agevolazioni usufruibili in caso di interventi su immboli nel corso del 2020.