DPCM 03/11/2020. Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19. Zone Rosse-Arancione-Gialle.

Come prevedibile, ancorché evitabile, è arrivato un “nuovo” ma non certamente “ultimo!” DPCM del 03 novembre 2020 anti COVID19 completo degli Allegati al DPCM del 03 novembre 2020 , dettato anch’esso dalla quasi totale assenza di programmazione preventiva, durante il periodo di “quasi calma estiva”. Riteniamo opportuno informarVi che il provvedimento completo é composto da n. 350 pagine .

Si ricorda che il DPCM di seguito analizzato resterà in vigore dal 05/11/2020 al 03/12/2020 .

A differenza dei precedenti DPCM, le norme in esso contenute non riguardano, univocamente, l’intero territorio nazionale, ma vengono indicate norme diverse per “aree con caratteristiche differenti” per cui la seguente disamina è strutturata a livello:

  1. NAZIONALE le così dette “ZONE GIALLE”;
  2. regioni che presentano uno scenario di “ELEVATA GRAVITA ‘ED ALTO RISCHIO” così dette “ZONE ARANCIONE”;
  3. regioni che presentano uno scenario di “MASSIMA GRAVITA ‘ED ALTO RISCHIO” così dette “ZONE ROSSE”;

L’individuazione delle regioni e delle provincie a statuto autonomo che fanno parte delle singole ZONE è lasciata al Ministro della Sanità, alle ore 20:00 del 04/11/2020 non ha ancora avuto la gentilezza di DICHIARARE QUALI SONO LE REGIONI CHE DAL 05 / 11/2020 DOVREBBERO APPLICARE le norme che di seguito vi evidenzieremo.

 

NORME A LIVELLO NAZIONALE (ZONE GIALLE).

 

Mascherine e comportamenti obbligatori

Obbligo della mascherina. L’articolo 1 del Dpcm ha l’obbligo di:

  • avere sempre con sé la mascherina;
  • di indossarla “nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto”

Fanno eccezione i luoghi in cui “sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque fatti salvi i protocolli e le linee guida emanati nella prima fase della pandemia. Sport, bambini di età inferiore a 6 anni e persone con Patologie o disabilità. Inoltre è fatto obbligo di mantenere le distanze interpersonali di almeno 1 metro lineare. Si ricorda che la Regione Lombardia ha predisposto l’ordinanza 620 del 16/10/2020 richiamata dall’ordinanza 623 del 21/10/2020 Regione Lombardia oggi in vigore che evidenzia una norma ulteriormente più restrittiva, poiché impone a tutti i lavoratori l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.

Coprifuoco: dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati ​​da: a) soddisfare esigenze lavorative, b) situazioni di necessità, c) motivi di salute. Si ritiene che nelle prossime ore il Ministro degli interni debba pubblicare un’apposita “nuova” autodichiarazione.

 Manifestazioni pubbliche. Sono consentite solo in forma statica nel rispetto del distanziamento sociale e di tutte le altre norme anticontagi oltre che dalle indicazioni fornite, di volta in volta, dai singoli Prefetti.

Feste in esercizi commerciali. Sono vietate tutte le feste in luoghi all’aperto o al chiuso. In precedenza erano consentite quelle conseguenti a cerimonie religiose (matrimoni, cresime, battesimi, ecc) con una regolazione nel numero dei partecipanti.

Funzioni religiose. Sono consentite nel rispetto dei protocolli vigenti sottoscritti dalle varie confessioni religiose con il Governo.

Accompagnatori dei pazienti in strutture sanitarie. E ‘fatto divieto agli accompagnatori di sostare nelle sale di attesa di emergenza, accettazione e pronto soccorso, salvo diversa indicazione del personale sanitario.

Visite alle RSA. E ‘fatto divieto di accedere alla RSA, indifferentemente dallo stato di autosufficienza dell’anziano ospite salvo diversa indicazione, per singolo caso, della direzione sanitaria della struttura.

Spostamenti da e per l’estero. Sono state riportate in vigore una serie di norme di comportamento che per dimensione e particolarità si invita gli interessati a prendere visione articoli dal 4 al 10 del DPCM 03 novembre 2020  che trattano l’argomento “Limitazione agli spostamenti e per l’estero” .

 

Attività Economiche

Piscine e palestre. Sono sospese le attività sportive presso piscine, palestre, centri sportivi, centri natatori, centri benessere, centri termali e circoli pubblici e privati.

Vendita giochi, vendita scommesse, vendita bingo, casinò. Sono sospese le attività.

Feste in esercizi commerciali. Sono vietate tutte le feste in luoghi all’aperto o al chiuso.

Bar e ristoranti. Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle 05:00 fino alle 18:00 con servizio al tavolo per un massimo di 4 persone per tavolo salvo che non siano tutti conviventi (regola modificata rispetto al precedente DPCM che consentiva la presenza in un unico tavolo di 6 persone contando come 1 persona tutti i conviventi) e con divieto di consumazione nelle adiacenze del punto vendita dopo le 18:00. Questa regola non si applica alle attività svolte all’interno di strutture turistico ricettive. La presente norma non si applica alle attività presenti all’interno di luoghi situati nelle autostrade, negli ospedali e negli aeroporti nel rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro. 

Ristorazione con consegna a domicilio. Resta consentita senza regolazione oraria.

Ristorazione con asporto. E ‘consentita fino alle 22:00.

Discoteche, sale da ballo. Restano sospese.

Convegni e congressi.   Sono sospesi quelli in presenza.

Cinema, teatro, sala concerti. Sono sospesi sia all’aperto che al chiuso.

Attività di servizio alle persone. Sono consentite nel rispetto dei protocolli regionali e del DPCM del 26/04/2020

Attività servizi bancari, assicurativi, finanziari, agricoli, zootecnici, di trasformazione agroalimentare comprese le rispettive filiere. E ‘consentita e garantita l’attività.

Trasporto pubblico. E ‘abilitato con programmazione e metodologia determinata dalla regione competente con un utilizzo non superiore al 50%.

Scuole Guida. Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teorico-pratiche nel rispetto del distanziamento di almeno 1 mt. e dell’uso costante delle mascherine.

Attività professionale. Non sono sospese ma devono garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza, incentivare le ferie ed i congedi retribuiti e ove possibile il lavoro agile.

Attività degli impianti sciistici. Sono sospese.

Attività turistico ricettivi. Non sono sospese se svolte nel rispetto di tutti i protocolli noti.

Altre attività industriali e artigianali (manifatturiere, edilizi, logistica, ecc). Restano operative con obbligo di continuare ad applicare i protocolli e le linee guida varate nei mesi di aprile e maggio 2020.

Parchi tematici e di divertimento.  Sono sospese tutte le attività.

Luoghi di svolgimento di attività ludiche. Sono sospese tutte le attività.

Musei ed altri luoghi di cultura . Sono sospese tutte le attività.

Attività Commerciali e luoghi aperti al pubblico. Devono esporre all’ingresso un cartello che riporti il ​​numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in forza dei protocolli e delle linee guida vigenti. Consigliamo i signori imprenditori di contattare con sollecitudine i propri responsabili della sicurezza ai quali chiedere indicazioni in merito. Si ricorda che la   Regione Lombardia ha predisposto tale obbligo con l’ordinanza 623 del 21/10/2020 . Se l’attività commerciale è situata all’interno di un Centro Commerciale o di un Mercato è sospesa nei giorni festivi e prefestivi fatta eccezione per la farmacia, parafarmacia, edicola, tabaccheria o commercio di generi alimentari.

Per tutte le attività, indistintamente, resta in vigore l’obbligo di informazione e formazione del proprio personale e di informazione della propria clientela e fornitori, di tutte le regole che devono essere rispettate per ridurre la possibilità di contagio COVID19.

 

Mondo della formazione e dello Sport

Gite scolastiche e viaggi di istruzione. “Sono sospesi:

  • i viaggi d’istruzione,
  • le iniziative di scambio o gemellaggio,
  • le visite guidate,
  • le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,

fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio “.

Gare sportive. Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport individuali e di squadra svolti in qualsivoglia luogo sia pubblico che privato non riconosciuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e delle rispettive federazioni sportive nazionali. 

Tornei dilettantistici. Sono sospesi.

Attività educativa dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. Si svolge in presenza.

Attività educativa del secondo ciclo d’istruzione. Si svolge al 100% a distanza. Si ricorda che la   Regione Lombardia ha predisposto tale obbligo con l’ordinanza 623 del 21/10/2020 imponendo, lo svolgimento del 100% in didattica a distanza (così detta DAD).

Attività educativa universitaria. Viene lasciata libertà ai singoli atenei di organizzare l’attività didattica in base alle proprie scelte.

Piscine e palestre. Sono sospese le attività sportive presso piscine, palestre, centri sportivi, centri natatori, centri benessere, centri termali e circoli pubblici e privati.

Attività motoria e sportiva all’aperto. Sono consentite con il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno 2 metri per attività sportiva ed i metro per altra attività motoria

Scuole Guida. Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teorico-pratiche nel rispetto del distanziamento di almeno 1 mt. e dell’uso costante delle mascherine.

 

Raccomandazioni

E ‘ fortemente raccomandato :

  • evitare tutti gli spostamenti non dettati da esigenze lavorative, di studio, di salute o per condizioni di necessità.
  • evitare di ricevere persone nelle abitazioni private diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità o urgenza.
  • svolgere le riunioni private (esempio in azienda o visite a parenti non conviventi) in modalità a distanza.

Lo scrivente ritiene opportuno far notare, che un DPCM, poiché dettato dall’urgenza derivante dallo “stato di emergenza” dovrebbe contenere unicamente “regole” e non “consigli”.

 

NORME A LIVELLO “ZONA ARANCIONE”.

Si ricorda che quelle che seguono, sono LIMITAZIONI ULTERIORI rispetto a quelle indicate in precedenza, riguardanti l’intero territorio nazionale.

Si ricorda che le LIMITAZIONI ULTERIORI per la ZONA ARACIONE si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione in GAZZETTA UFFICIALE della ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SANITA ‘determinanti le regioni appartenenti alla “ZONA ARANCIONE”. Si ricorda che alle ore 20:00 del 04/11/2020 sul sito del Ministero della Salute, non si riscontra l’esistenza della firma da parte del Ministro della sopra richiamata ordinanza.

Comportamenti obbligatori

Spostamenti fuori dai confini regionali. E ‘vietato ogni spostamento, in entrata ed in uscita, dai territori regionali identificati dall’ordinanza del Ministro della Sanità, fatto salvo che per i seguenti motivi: a) comprovate esigenze lavorative, b) situazioni di necessità, c) motivi di salute, d) didattica in presenza, e) per il rientro al proprio domicilio o, f) l’attraversamento per raggiungere altri territori regionali non oggetto della presente restrizione.

Spostamenti fuori dai confini comunali. E ‘vietato ogni spostamento, con mezzi pubblici o privati, in comuni diversi da quelli di residenza o domicilio, a) comprovate esigenze lavorative, b) situazioni di necessità, c) motivi di salute, d) didattica in presenza, e) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Attività Economiche

Bar e ristoranti. Le attività dei servizi di ristorazione sono sospese. La presente norma non si applica a: a) mense ed i servizi di catering con servizi contrattualmente continuativi, b) lungo le autostrade, c) negli ospedali, d) negli aeroporti. A rigor di legge, devono essere chiuse anche le attività di somministrazione situate all’interno delle attività turistico ricettive, poiché non escluse ancorché non sono sospese le attività turistico ricettive.

 

NORME A LIVELLO “ZONA ROSSA”.

Si ricorda che quelle che seguono, sono LIMITAZIONI ULTERIORI rispetto a quelle indicate in precedenza, riguardanti l’intero territorio nazionale.

Si ricorda che le LIMITAZIONI ULTERIORI per le ZONE ROSSE si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione in GAZZETTA UFFICIALE della ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SANITA ‘determinanti le regioni appartenenti alle “ZONE ROSSE”.

Comportamenti obbligatori

Spostamenti fuori dai confini regionali. E ‘vietato ogni spostamento, in entrata ed in uscita, dai territori regionali identificati dall’ordinanza del Ministro della Sanità, fatto salvo che per i seguenti motivi: a) comprovate esigenze lavorative, b) situazioni di necessità, c) motivi di salute, d) didattica in presenza, e) per il rientro al proprio domicilio o, f) l’attraversamento per raggiungere altri territori regionali non oggetto della presente restrizione.

Spostamenti fuori dai confini comunali. E ‘vietato ogni spostamento, con mezzi pubblici o privati, in comuni diversi da quelli di residenza o domicilio, a) comprovate esigenze lavorative, b) situazioni di necessità, c) motivi di salute, d) didattica in presenza, e) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Attività Economiche

Bar e ristoranti. Le attività dei servizi di ristorazione sono sospese. La presente norma non si applica a: a) mense ed i servizi di catering con servizi contrattualmente continuativi, b) lungo le autostrade, c) negli ospedali, d) negli aeroporti. A rigor di legge, devono essere chiuse anche le attività di somministrazione situate all’interno delle attività turistico ricettive, poiché non escluse ancorché non sono sospese le attività turistico ricettive.

Commercio al dettaglio. Sono sospese tutte le attività al dettaglio ad eccezione della vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e quelli definiti di prima necessità allegato 23 DPCM 03 novembre 2020  del presente DPCM.

Attività di servizio alle persone. Sono consentite le attività comprese nell’Allegato 24 DPCM 03 novembre 2020 del presente DPCM e per cui: a) lavanderia, b) pompe funebri, c) barbieri e parrucchieri. In assenza di modifiche future sono sospese, poiché escluse dall’allegato 24 le attività di estetista, tatuatore.

 

Mondo della formazione e dello Sport

Attività educativa del 2 ° e 3 ° anno della scuola secondaria di primo grado (scuola media!). Si svolge al 100% in Didattica a Distanza (Papà). Viene sospesa attività in presenza.

Attività educativa universitaria. Si svolge al 100% in Didattica a Distanza (Papà). Viene sospesa attività in presenza.