Dobbiamo accettare che nelle prossime settimane affronteremo nuovamente una “pioggia” di provvedimenti normativi, più o meno coordinati, dettati da una, per così dire, urgenza dovuta dalla quasi totale assenza di programmazione preventiva, durante il periodo di “quasi calma estiva”. L’esperienza, in capo alla classe politica, che doveva maturare, pare non abbia dato frutti, ancorché il tessuto sociale ed economico nazionale abbia subito sofferenze e danni economici, poiché la nuova ondata di pandemia, nel solo mese di ottobre 2020, ci ha fatto assistere all’emanazione di ben 2 DPCM nell’arco temporale di 10 giorni senza contare le innumerevoli ordinanze regionali che comprensibilmente devono gestire realtà differenti per singole regioni.
Si ricorda che il DPCM di seguito analizzato resterà in vigore dal 26/10/2020 al 24/11/2020.
La seguente disamina é strutturata, come le precedenti, con la forma della conversazione a domanda e risposta, divisa per argomenti.
MASCHERINA E COMPORTAMENTI OBBLIGATORI
Obbligo della mascherina. L’articolo 1 del Dpcm stabilisce l’obbligo di:
- avere sempre con sé la mascherina;
- di indossarla “nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto”
Fanno eccezione i luoghi in cui “sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque fatti salvi i protocolli e le linee guida emanati nella prima fase della pandemia. Sono esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina anche chi fa sport, bambini di età inferiore a 6 anni e persone con patologie o disabilità. Si ricorda che la Regione Lombardia ha predisposto l’ordinanza 620 del 16/10/2020 richiamata dall’ordinanza 623 del 21/10/2020 Regione Lombardia oggi in vigore che evidenzia una norma ulteriormente più restrittiva, poiché impone a tutti i lavoratori sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività. Inoltre è fatto obbligo di mantenere le distanze interpersonali di almeno 1 metro lineare.
Manifestazioni pubbliche. Sono consentite solo in forma statica nel rispetto del distanziamento sociale ed altre norme anticontagi.
Feste in esercizi commerciali. Sono vietate tutte le feste in luoghi all’aperto o al chiuso. In precedenza erano consentite quelle conseguenti a cerimonie religiose (matrimoni, cresime, battesimi, ecc) con una limitazione nel numero dei partecipanti.
Funzioni religiose. Sono consentite nel rispetto dei protocolli vigenti sottoscritti dalle varie confessioni religiose con il Governo.
Accompagnatori dei pazienti in strutture sanitarie. E’ fatto divieto agli accompagnatori di sostare nelle sale di attesa di emergenza, accettazione e pronto soccorso, salvo diversa indicazione del personale sanitario.
Visite alle RSA. E’ fatto divieto di accedere alle RSA, indifferentemente dallo stato di autosufficienza dell’anziano ospite salvo diversa indicazione, per singolo caso, della direzione sanitaria della struttura.
Spostamenti da e per l’estero. Sono state riportate in vigore una serie di norme di comportamento che per dimensione e particolarità si invita gli interessati a prendere visione dell’articolo 4, 5, 6, 7 e 8 del presente DPCM che trattano l’argomento “Limitazione agli spostamenti da e per l’estero”.
ATTIVITA’ ECONOMICHE
Piscine e palestre. Sono sospese le attività sportive presso piscine, palestre, centri sportivi, centri natatori, centri benessere, centri termali e circoli pubblici e privati.
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò. Sono sospese le attività.
Feste in esercizi commerciali. Sono vietate tutte le feste in luoghi all’aperto o al chiuso.
Bar e ristoranti. Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle 05:00 fino alle 18:00 con servizio al tavolo per un massimo di 4 persone per tavolo salvo che non siano tutti conviventi (regola modificata rispetto al precedente DPCM che consentiva la presenza in un unico tavolo di 6 persone contando come 1 persona tutti i conviventi) e con divieto di consumazione nelle adiacenze del punto vendita dopo le 18:00. Questa regola non si applica alle attività svolte all’interno di strutture turistico ricettive. La presente norma non si applica alle attività presenti all’interno di luoghi situati nelle autostrade, ospedali e aeroporti nel rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro.
Ristorazione con consegna a domicilio. Resta consentita così come la ristorazione con asporto senza limitazione oraria, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21.
Ristorazione con asporto. E’ consentita fino alle 24:00.
Discoteche, sale da ballo. Restano sospese.
Convegni e congressi. Sono sospesi quelli in presenza.
Cinema, Teatro, sala concerti. Sono sospesi sia all’aperto che al chiuso.
Attività di servizio alle persone. Sono consentite nel rispetto dei protocolli regionali e del DPCM del 26/04/2020
Attività servizi bancari, assicurativi, finanziari, agricoli, zootecnici, di trasformazione agroalimentare comprese le rispettive filiere. E’ consentita e garantita l’attività.
Trasporto pubblico. E’ consentito con programmazione e metodologia determinate dalla regione competente.
Attività professionale. Non sono sospese ma devono garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza, incentivare le ferie ed i congedi retribuiti e ove possibile il lavoro agile.
Attività degli impianti sciistici. Sono sospese.
Attività turistico ricettivi. Non sono sospese se svolte nel rispetto di tutti i protocolli noti.
Altre attività industriali e commerciali (manifatturiere, edilizi, logistica, ecc). Restano operative con obbligo di continuare ad applicare i protocolli e le linee guida varate nei mesi di aprile e maggio 2020.
Parchi tematici e di divertimento. Sono sospese tutte le attività.
Luoghi di svolgimento di attività ludiche. Sono consentite, al chiuso e all’aperto con l’ausilio di operatori a cui affidarli in custodia solo se adottano appositi protocolli.
Musei ed altri luoghi di cultura. Restano aperti a condizione che la gestione degli accessi sia contingentata.
Attività Commerciali e luoghi aperti al pubblico. Devono esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in forza dei protocolli e delle linee guida vigenti. Consigliamo i signori imprenditori di contattare con sollecitudine i propri responsabili della sicurezza ai quali chiedere indicazioni in merito. Si ricorda che la Regione Lombardia ha predisposto tale obbligo con l’ordinanza 623 del 21/10/2020.
Per tutte le attività indistintamente resta in vigore l’obbligo di informazione e formazione del proprio personale e di informazione della propria clientela e fornitori, di tutte le regole che devono essere rispettate per ridurre la possibilità di contagio COVID19.
MONDO DELLA SCUOLA E DELLO SPORT
Gite scolastiche e i viaggi di istruzione. “Sono sospesi:
- i viaggi d’istruzione,
- le iniziative di scambio o gemellaggio,
- le visite guidate,
- le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio”.
Esistono limitazioni allo sport? Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport individuali e di squadra svolti in qualsivoglia luogo sia pubblico che privato non riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e delle rispettive federazioni sportive nazionali.
Tornei dilettantistici. Sono sospesi .
Attività educativa dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. Si svolge in presenza.
Attività educativa del secondo ciclo d’istruzione. Si svolge in forma mista di cui il 25% in presenza ed il 75% a distanza. Si ricorda che la Regione Lombardia ha predisposto tale obbligo con l’ordinanza 623 del 21/10/2020 imponendo, lo svolgimento del 100% in didattica a distanza (così detta DAD).
Attività educativa universitaria. Viene lasciata libertà ai singoli atenei di organizzare l’attività didattica in base alle proprie scelte.
Piscine e palestre. Sono sospese le attività sportive presso piscine, palestre, centri sportivi, centri natatori, centri benessere, centri termali e circoli pubblici e privati.
Attività motoria ed sportiva all’aperto. Sono consentite con il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno 2 metri per attività sportive ed i metro per altra attività motoria
RACCOMANDAZIONI
E’ fortemente raccomandato:
- evitare tutti gli spostamenti non dettati da esigenze lavorative, di studio, di salute o per condizioni di necessità.
- evitare di ricevere persone nelle abitazioni private diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità o urgenza.
- svolgere le riunioni private (esempio in azienda o visite a parenti non conviventi) in modalità a distanza.