FATTURAZIONE ELETTRONICA. DAL 01/07/2022 OBBLIGATORIA ANCHE PER I FORFETTARI, MINIMI E ASD.

Dal 01/07/2022, il decreto PNRR 2, ha esteso l’obbligo della fatturazione elettronica anche ai contribuenti (sinora esonerati) che applicano il regime :

  • di vantaggio,
  • dei forfettari,
  • delle associazioni sportive dilettantistiche e soggetti equiparati.

Al fine di dare gradualità all’adempimento, la norma prevede, per il III° trimestre 2022, che le sanzioni per omessa fatturazione non si applicano qualora la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Si ricorda che la norma consente un ritardo massimo di trasmissione al SdI pari a 12 giorni di calendario.

Fatturazione obbligatoria per tutti! o quasi! (Vedere Nota a fine articolo).

Nel testo dello schema di decreto giunto in Consiglio dei Ministri, l’estensione dell’obbligo è generalizzata e si applica a tutte le categorie finora esonerate, vale a dire:
  • i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
  • i soggetti passivi che applicano il regime forfettario (art. 1, da 54 a 89, legge n. 190/2014);
  • i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991 “e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000”.

Entrata in vigore

Per le nuove categorie di contribuenti l’obbligo della fatturazione elettronica è previsto “a partire dal 01/07/2022.
Pertanto, tali soggetti, ove già non utilizzino spontaneamente la fatturazione elettronica, avranno due regimi:
– cartolare fino a giugno;
– elettronico da luglio in poi.
Al fine di dare gradualità al nuovo adempimento, la norma stabilisce che “per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
La norma citata prevede che il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile “è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”.

NOTA (data avvio obbligo!):

Si precisa che l’obbligo non é ancora definitivo per tutti i forfetari, in quanto é stato precisato che l’obbligo ha una tempistica d’avvio dilazionata, come di seguito evidenziata:
  • se nel 2021 il contribuente ha avuto RICAVI o COMPENSI per meno di 25.000 euro (ragguagliati ad anno), potrà per tutto il 2022, continuare ad emettere fatture cartacee fino al 31/12/2022;
  • se nel 2022 il contribuente ha avuto RICAVI o COMPENSI per meno di 25.000 euro (ragguagliati ad anno), potrà per tutto il 2023, continuare ad emettere fatture cartacee fino al 31/12/2023;
  • dal 01/01/2024 l’obbligo sarà operativo senza alcuna esenzione.

NOTA (consiglio!):

Lo scrivente, tenuto conto che:

  • la normativa non é chiara, in relazione ai contribuenti, che aprono la propria posizione IVA nel corso del 2022,
  • che esistono notevoli vantaggi derivanti dall’emissione delle fatture elettroniche, tra cui:

1. Accesso al regime premiale. L’art. 1, comma 74, legge n. 190/2014 prevede la riduzione di un anno del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento (da 5 a 4 anni). Questo purché il fatturato annuo sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche. I tempi di accertamento si riducono ulteriormente da 5 a 3 anni se i forfettari utilizzano anche strumenti di pagamento tracciati per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro.

2. Emettere e ricevere le fatture da un unico software.

3. Lavorare con la Pubblica Amministrazione. I forfettari sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, tranne che verso la Pubblica Amministrazione.

consiglia “tutti i forfettari” ad adeguarsi dalla data del 01/07/2022 all’emissione delle fatture in formato elettronico in modo di godere dei vantaggi derivanti.