Dal 01/07/2022, il decreto PNRR 2, ha esteso l’obbligo della fatturazione elettronica anche ai contribuenti (sinora esonerati) che applicano il regime :
- di vantaggio,
- dei forfettari,
- delle associazioni sportive dilettantistiche e soggetti equiparati.
Al fine di dare gradualità all’adempimento, la norma prevede, per il III° trimestre 2022, che le sanzioni per omessa fatturazione non si applicano qualora la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Si ricorda che la norma consente un ritardo massimo di trasmissione al SdI pari a 12 giorni di calendario.
Fatturazione obbligatoria per tutti! o quasi! (Vedere Nota a fine articolo).
- i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
- i soggetti passivi che applicano il regime forfettario (art. 1, da 54 a 89, legge n. 190/2014);
- i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991 “e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000”.
Entrata in vigore
NOTA (data avvio obbligo!):
- se nel 2021 il contribuente ha avuto RICAVI o COMPENSI per meno di 25.000 euro (ragguagliati ad anno), potrà per tutto il 2022, continuare ad emettere fatture cartacee fino al 31/12/2022;
- se nel 2022 il contribuente ha avuto RICAVI o COMPENSI per meno di 25.000 euro (ragguagliati ad anno), potrà per tutto il 2023, continuare ad emettere fatture cartacee fino al 31/12/2023;
- dal 01/01/2024 l’obbligo sarà operativo senza alcuna esenzione.
NOTA (consiglio!):
Lo scrivente, tenuto conto che:
- la normativa non é chiara, in relazione ai contribuenti, che aprono la propria posizione IVA nel corso del 2022,
- che esistono notevoli vantaggi derivanti dall’emissione delle fatture elettroniche, tra cui:
1. Accesso al regime premiale. L’art. 1, comma 74, legge n. 190/2014 prevede la riduzione di un anno del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento (da 5 a 4 anni). Questo purché il fatturato annuo sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche. I tempi di accertamento si riducono ulteriormente da 5 a 3 anni se i forfettari utilizzano anche strumenti di pagamento tracciati per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro.
2. Emettere e ricevere le fatture da un unico software.
3. Lavorare con la Pubblica Amministrazione. I forfettari sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, tranne che verso la Pubblica Amministrazione.
consiglia “tutti i forfettari” ad adeguarsi dalla data del 01/07/2022 all’emissione delle fatture in formato elettronico in modo di godere dei vantaggi derivanti.