Come noto, con riferimento sia alle fatture cartacee che a quelle elettroniche, il combinato disposto del DPR n. 642/72 nonché del DL n. 43/2013, prevede :
- l’assoggettamento all’imposta di bollo per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi”;
- l’esenzione da imposta di bollo le fatture, note, conti, ecc. relative ad operazioni assoggettate ad IVA, considerando tali quelle per le quali è “effettivamente dovuto il tributo”, ferme restando alcune specifiche fattispecie di esenzione;
- che l’imposta di bollo da applicare alle fatture di importo superiore a € 77,47 è pari a € 2.
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Al fine di individuare le possibili modalità di assolvimento dell’imposta di bollo è necessario differenziare a seconda della modalità di emissione della fattura, cartacea o elettronica.
Per l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture cartacee va fatto tramite apposizione del contrassegno oppure in caso di opzione per il tramite del pagamento “virtuale”, mediante apposita procedure di contabilizzazione, rendicontazione e evasione dell’imposta.
Per l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche va fatto riferimento alla nuova procedura di seguito illustrata. Sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il SdI l’Agenzia delle Entrate, provvede a comunicare, nell’area riservata del proprio sito Internet, l’ammontare dovuto. Per quanto riguarda le modalità con le quali effettuare il versamento dell’importo dovuto il contribuente può scegliere di utilizzare:
- lo specifico servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è possibile l’addebito diretto sul c/c bancario o postale;
- il modello F24 predisposto dal proprio Dottore Commercialista.
NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE
Come sopra accennato se l’imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, la stessa può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale e con il rispetto delle tempestiche sotto riportate:
- per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare;
- entro il giorno 20 del primo mese successivo.
OPERAZIONI SOGGETTE ED ESENTI DALL’IMPOSTA DI BOLLO
Fattispecie | Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale | Applicazione dell’imposta di bollo (nella misura di euro 2,00) per importi superiori ad euro 77,47 |
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo | Artt. 2, 3, 4 e5 del D.P.R. n. 633/1972 | Soggette ad imposta di bollo |
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale | Artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 | Soggette ad imposta di bollo.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di cui agli artt. da 7-ter a 7-setpies del D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi non residenti; servizi relativi a immobili ubicati all’estero, ecc.) sono soggette ad imposta di bollo. |
Escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc.) | Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 | Soggette ad imposta di bollo |
Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc.; | Nota Agenzia entrate 26/1/2001, n. 6/E e nota Ministero finanze 7/12/1974, n. 432130 | Sono soggette ad imposta di bollo se presentate da:
Sono, invece, esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti. |
Esportazioni di beni | Art. 8, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, art. 15, terzo comma, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, R.M. 6/6/1978, n. 290586 | Sono esenti dall’imposta di bollo:
|
Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d’intento | Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 | Sono soggette ad imposta di bollo.
Sono esenti dall’imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell’acquirente, sempre che ne sia data indicazione all’interno della fattura (C.M. 1/8/1973, n. 415755). |
Cessioni intracomunitarie di beni | Artt. 41, 42 e 58 del D.L. n. 331/1993 | Sono esenti dall’imposta di bollo:
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Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione | art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 1/8/1973, n. 415755, Nota Ministero finanze 4/10/1984, n. 311654, C.M. Direzione dogane 11/4/1973, n. 233-316/30819/8 | Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture non imponibili di cui all’art. 8-bisunicamente se emesse nei confronti degli armatori per l’imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell’esportazione di merci (Note Ministero finanze 1° agosto 1973, n. 415755, e 4 ottobre 1984, n. 311654, C.M. Dir. gen. dog. 11 aprile 1973, n. 233-316/30819/8).
Le altre operazioni indicate nell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 che non rientrano nella fattispecie evidenziata sono, invece, soggette a bollo nella misura di 2 euro, se di importo superiore ad euro 77,47. |
Servizi internazionali | Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 6/6/1978, n. 290586 | In linea generale sono soggetti ad imposta di bollo.
Sono esenti dall’imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l’esportazione di merci. |
Copie conformi di fatture | C.M. 1/08/1973, n. 415755 | Medesimo trattamento riservato alla fattura originale; ne consegue che:
Nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l’imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/duplicato che “trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull’originale” (Note Ministero finanze: 1° febbraio 1973, n. 415051 e 24 aprile 1973, n. 415195). |
Cessioni ad esportatori abituali | Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 | Sono soggette ad imposta di bollo.
Sono esenti le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizio): nel caso in cui i beni siano destinati a successiva esportazione a cura dell’acquirente, previa espressa menzione in fattura (C.M. 1° agosto 1973, n. 415755). In assenza di certezza di tale condizione si applica il bollo (R.M. 10 agosto 1978, n. 411861). |
Note credito (variazioni in diminuzione) | Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 | Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito:
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Note debito (variazioni in aumento) | Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 | Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente seguiranno le regole generali per l’applicazione o meno dell’imposta di bollo. |
Fatture miste | Risoluzione 3/7/2001, n. 98/E | Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47. |
Contribuenti nel regime dei minimi | Circolare 28/1/2008, n. 7/E e risoluzione 3/10/2008, n. 365/E | Applicazione dell’imposta di bollo |
Reverse charge | Circolare 29/12/2006, n. 37/E, art. 17 del D.P.R. n. 633/1972e art. 46 del D.L. n. 331/1993 | Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a reverse charge sono esenti dall’imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque “assoggettati” ad IVA (ancorché debitore dell’imposta sia il cessionario/committente).
Rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge cd. “interno” previsti dall’art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l’assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, ecc.); nonché le cessioni di rottami di cui all’art. 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633/1972). |
Autofattura | Art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 | Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall’imposta di bollo.
Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo. |
Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati ed accordi internazionali | Artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972 | Esenti dall’imposta di bollo |
Fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti | Legge 29/10/1961, n. 1216 | Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di IVA, ai sensi dell’art. 10del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l’alternatività con le imposte sulle assicurazioni. |
Regimi speciali cd. “base da base” | Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e D.L. 23/2/1995, n. 41 | Non sono soggetti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto che il “margine” è soggetto ad IVA – a nulla rilevando l’eventuale margine negativo):
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Regimi monofasici | Artt. 2 e 74 del D.P.R. n. 633/1972 | Sono esenti dall’imposta di bollo (in considerazione del fatto che l’IVA si considera “assolta all’origine”):
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Operazioni in split payment | Esenti dall’imposta di bollo |