Fatturazione Elettronica: cosa cambia dal 01/07/2022?
Da venerdì 01/07/2022 entreranno ufficialmente in vigore alcune misure previste dal “Decreto Semplificazioni” del 21/06/2022. Di seguito riepiloghiamo le novità.
ESTEROMETRO
L’esterometro sarà ufficialmente abolito.
Gli stessi dati dovranno essere comunicati attraverso le Fatture Elettroniche inviate allo Sistema di Interscambio, sia per il ciclo attivo che per quello passivo:
- Per le operazioni attive il termine per la trasmissione allo SdI coincide con il termine di emissione delle fatture italiane, ovvero 12 giorni per le immediate ed entro il 15 del mese successivo per le differite. Per inviare le fatture a soggetti stranieri è necessario utilizzare il Codice Destinatario XXXXXXX.
- Per le operazioni passive la trasmissione dei dati è da effettuarsi entro il 15 del mese successivo dalla data di ricezione della fattura.
I codici da valorizzare sono:
TD17: di integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero (intra o extra)
TD18: di integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19: di integrazione/autofattura per acquisto di beni e servizi da non residenti (ex articolo 17 DPR 633/72).
Nel caso di omessa/errata comunicazione la sanzione è di €2 per fattura fino a un massimo di €400 mensili.
Operazioni escluse: le operazioni transfrontaliere di acquisti di beni/servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (art.7 DPR 633/72) qualora siano di importo non superiore ad euro 5.000 per singola operazione.
L’invio delle autofatture con TD16, da utilizzarsi per l’integrazione delle fatture in reverse charge interno, rimane facoltativo ma consigliato se si vuole usufruire delle bozze precompilate Iva.
MINIMI E FORFETTARI
Dal 01/07/2022 cade l’esonero dalla Fatturazione Elettronica che aveva caratterizzato i regimi minimi e forfettari. Per il momento continuano – almeno per tutto il 2023 – a essere esclusi i soggetti con ricavi non superiori ad euro 25.000 durante il 2021.
Per i soggetti “minimi e forfettari” è previsto un “salvagente” per le sanzioni, che saranno ridotte al 5%-10% dei corrispettivi non documentati, fino a un massimo di €2.000.