FATTURAZIONE ELETTRONICA. Dichiarazione d’intento. Novità dal 01/01/2022.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 293390 del 28/10/2021 ha precisato le nuove modalità di emissione delle fatture elettroniche a partire dal 01/01/2022 in presenza di dichiarazioni di intento.

Di seguito riportiamo il paragrafo integrale per quanto qui rilevante, che espone in modo puntuale le indicazioni per l’emissione delle fatture a partire dal 2022 con evidenziazione in grassetto dei passaggi salienti:

Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.1. Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

  • la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
  • la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.

In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

4.2. L’invalidazione della dichiarazione d’intento [….], comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata ai sensi del punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

Obbligo di controllo della Dichiarazione d’intento ricevuta prima dell’emissione della fattura

Il fornitore dell’esportatore abituale dovrà porre in essere il c.d. “riscontro telematico”, al fine di verificare la correttezza degli adempimenti da parte dell’esportatore abituale, utilizzando uno dei due canali messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate, poiché solo successivamente potrà emettere la fattura a pena di rispondere in solido con il propri cliente per l’IVA evasa:

  • CANALE DEDICATO PUBBLICO: Il singolo fornitore può accedere al sito dedicato Verifica ricevuta dichiarazione di intento. Si tratta del canale dedicato messo a disposizione di chiunque desideri fare una verifica di una dichiarazione d’intento ricevuta senza fare uso di alcuna Password o credenziale.
  • CANALE RISERVATO PRIVATO: Il singolo fornitore può accedere al proprio cassetto fiscale. Una volta entrato nel proprio cassetto fiscale il fornitore DEVE accedere al menu menù “Consultazioni – Cassetto fiscale – Comunicazioni – Dichiarazioni di intento”.

NOTA:

Consigliamo vivamente, i singoli operatori, che si troveranno, dal 01/01/2022, nella situazione di dover emettere fatture elettroniche  ex art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/72, di contattare, con buon anticipo le proprie SOFTWARE HOUSE al fine di poter modificare le proprie procedure operative per compilare correttamente la componente della fattura elettronica denominato “blocco 2.2.1.16″ .