A seguito dell’aggiornamento delle Specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate dall’Agenzia delle Entrate con i Provvedimenti del 28/02/2020 e del 20/04/2020, sono stati introdotti nuovi codici dettaglio relativi alla “Natura” dell’operazione.
In particolare sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:
- non soggette IVA (ex N2);
- non imponibili (ex N3);
- in reverse charge (ex N6);
prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione
- ex N2 diverrà da N2.1 e N2.2
- ex N3 diverrà da N3.1 a N3.6
- ex N6 diverrà da N6.1 a N6.9
I nuovi codici entreranno in vigore in due diverse tappe:
- in via facoltativa fino 31/12/2020. Il SdI accetta le fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie Specifiche tecniche (fino al 31/12/2020 è possibile quindi utilizzare gli attuali codici);
- in via obbligatoria a decorrere dal 01/01/2021. Tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove Specifiche tecniche.
I nuovi codici “Natura” sono funzionali alla predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei prospetti IVA precompilati.
Sul punto si rammenta che in base all’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015, a partire dalle operazioni effettuate dal 01/01/2021 l’Agenzia “mette a disposizione” dei soggetti IVA le bozze:
- dei registri delle fatture emesse / acquisti;
- delle liquidazioni periodiche IVA;
- della dichiarazione annuale IVA.