IL BILANCIO AL 31/12/2016.

Nota per gli amministratori delle società.

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Come tutti gli anni siamo presi dalle mille novità fiscali di fine anno e rischiamo di sottovalutare la grande “prova” della predisposizione del bilancio al 31/12/2016.
Le principali modifiche riguardano sia le norme del codice civile sia numerosi principi contabili, con conseguenti notevoli risvolti gestionali.
Decreto legislativo 139/2015 “quel grande sconosciuto!”
Il D.Lgs. 139/2015 recepisce la Direttiva 2013/34/UE che ha abrogato la quarta e la settima direttiva sul diritto societario e modificato la direttiva 2006/43/EU in tema di revisione legale, introducendo diverse novità relative alla redazione del bilancio d’esercizio e di quello consolidato.
Modifiche normative
Si può affermare che sono notevoli le modifiche di impianto del codice civile che ci troveremo ad affrontare nel 2017. Limitandoci ai soli articoli del codice civile relativi alla redazione del bilancio d’esercizio:

• Articoli dal 2423 al 2428,
• art.2435-bis e 2435-ter,
• art.2478-bis,
• art. 2357-ter c.c.

e ricordiamo che sono stati, novellati, anche i principi contabili OIC.
Entrata in vigore
Le disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire da quella data. Le nuove disposizioni si applicano alle:

• SpA, Sapa, Srl;
• Snc e Sas qualora i soci siano società di capitali.

Effetti di prima applicazione
Le novità hanno già impattato su:

  1. Predisposizione budget
  2.  Bilanci intermedi e reportistica
  3.  Verifica parametri su cui si basano piani di incentivazione personale
  4.  Processi amministrativi

Effetti da monitorare con particolare attenzione
Le imprese ed i loro consulenti dovranno confrontarsi per tempo per analizzare l’impatto su alcuni temi:

• Operazioni straordinarie e valutazioni di azienda
• Impatto fiscale
• Effetti sul patrimonio netto in situazioni di crisi
• Rapporto con le banche
• Dialogo con organi di controllo

Principali criticità
Alcune voci di bilancio vedono modificarsi profondamente sia i criteri di valutazione sia la rappresentazione delle stesse in bilancio:

• Pubblicità, ricerca e sviluppo
• Azioni proprie
• Avviamento
• Componenti straordinari
• Debiti e crediti (costo ammortizzato)
• Conti d’ordine.

Rendiconto finanziario
Gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa ( art. 2423, c. 1 c.c.). Dal rendiconto finanziario risultano:

  1. l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio;
  2. i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa;
  3. i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività di investimento;
  4. i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività di finanziamento con autonoma indicazione delle operazioni con i soci.

Si ricorda che in questa materia però è stata creata una differenziazione relativa agli obblighi comunicativi a secondo delle posizione di ogni singola società all’interno di una griglia di parametri quantitativi, per cui alcuni soggetti dovranno dare più informazioni di altri, ma questo sarà oggetto di una futura apposita circolare.
Il nuovo decreto impone la redazione del rendiconto finanziario dal bilancio 2016 ma, di fatto, il nuovo art. 2425-ter c.c. prevede che i flussi finanziari contenuti nel prospetto si riferiscano all’esercizio in corso e a quello precedente.

Principio di rilevanza
Viene introdotto formalmente il principio di rilevanza che dai principi internazionali viene cosi definito: “Rilevanza = stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa”.
In  Conclusioni
Gli amministratori ed i professionisti devono porre molta attenzione, alla grande sfida del bilancio al 31/12/2016 per evitare di sottovalutare gli effetti che il mutato contesto normativo potrebbe avere sulle poste e sul risultato di bilancio. Fondamentale procedere inoltre a monitorare i contratti aziendali perché alcuni di questi potrebbero rimandare a valori di bilancio (premi per amministratori, commerciali ecc.) che potrebbero venir influenzati dalle nuove norme. Per non parlare poi degli effetti di potenziali riduzioni contabili di patrimonio netto per imprese in crisi o fortemente indebitate con le banche.