Il lavoro AGILE.

Lavoro “Agile” o “Smart Working”.

Lo smart working o lavoro agile disciplinato all’interno del nuovo Jobs Act dei lavoratori autonomi, consente ai dipendenti di svolgere il proprio lavoro in parte in azienda e in parte da casa.

Al via il nuovo “lavoro agile” o “smart working” che dir si voglia. La disciplina della nuova, in vigore dal 14/06/2017, modalità di esecuzione dei rapporti subordinati trova posto nel nuovo Jobs Act dei lavoratori Autonomi.

Ecco in sintesi gli aspetti caratterizzanti.

Come funziona?

Tramite accordo, datore e dipendente possono pattuire che quest’ultimo svolga la prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. La medesima possibilità è riconosciuta anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Al dipendente potranno essere riconosciuti i medesimi incentivi di carattere fiscale e legati agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato svolto in forma ordinaria. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Quali caratteristiche ha l’accordo?

L’accordo, da stipularsi necessariamente per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, può essere a termine o a tempo indeterminato. All’interno dovrà essere disciplinata l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore, prevedendo le condotte, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.  L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro e può riconoscere il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

Quale trattamento economico?

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Come recedere?

In caso di accordo a tempo determinato, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Nel caso di lavoratori disabili, tale termine sale fino a 90 giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Quale comportamento in caso di infortuni e le malattie?

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponde a criteri di ragionevolezza, il lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali. L’accordo e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego ex art. 9-bis D.L. n. 510/1996.

Come funziona la Sicurezza?

Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore e a tal fine consegna al medesimo e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.