Per il 2021 in ambito IMU troviamo alcune conferme di agevolazioni già conosciute come l’esenzione sull’abitazione principale e le relative pertinenze nei limiti di legge, ma tenuto conto del proliferare di iniziative mitiganti gli effetti delle pandemia da COVID-19 è necessario fare il punto sui soggetti obbligati e sulla scadenza per il versamento, soprattutto alla luce delle recenti novità introdotte in sede di conversione del decreto Sostegni a tutela delle partite IVA colpite maggiormente dagli effetti della pandemia da Covid-19.
Analizziamo quindi tutte le regole, per capire e conoscere l’IMU 2021.
Quando si paga?
L’IMU 2021 si paga in 2 rate:
- ACCONTO entro il 16/06/2021;
- SALDO entro il 16/12/2021.
Come funziona?
L’IMU (Imposta Municipale Propria) che già lo scorso anno aveva inglobato la TASI, fa parte dei tributi di competenza delle Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali, sulla base della normativa nazionale, stabiliscono con proprie delibere e regolamenti le aliquote, le agevolazioni aggiuntive rispetto a quelle nazionali nonché le procedure dichiarative.
L’IMU è dovuta dal possessore di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. La normativa nazionale ha determinato la procedura di determinazione del VALORE IMPONIBILE IMU, in forza alla tipologia dell’immobile. Il fulcro della procedure è il dato della rendita catastale e delle caratteristiche catastali ed oggettive del bene. Le Amministrazioni Comunali possono determinare particolari metodologie di calcolo per le aree fabbricabili.
Chi sono i soggetti obbligati e quali sono l’esenzioni?
I soggetti passivi IMU 2021 sono i titolari di diritti di proprietà, altro diritto reale di godimento, il concessionario di aree demaniali ed il locatario di immobili in leasing.
L’IMU si applica a fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
ESENZIONI. Abitazione Principale, pertinenze ed assimilate.
In base alla normativa nazionale nel 2021 rimane confermata l’esenzione per “abitazione principale” che non si applica ai così detti “immobili di lusso” con classificazione catastale
- A/1 Abitazioni Signorili;
- A/8 Abitazione in Ville;
- A/9 Castelli e palazzi;
Il termine “abitazione principale” deve essere inteso come la sede della residenza anagrafica del contribuente e del proprio familiare.
Detta esenzione è estesa anche alle pertinenze di categoria catastale:
- C/2 Magazzini e locali deposito, quindi soffitti e cantine;
- C/6 Autorimessa, quindi box e posti auto in garage;
- C/7 Tettoie chiuse o aperte.
L’esenzione delle pertinenze delle abitazioni principali ha un limite di tipo quantitativo in quanto è esente da IMU un solo immobile per ogni categoria di pertinenza sopra individuato per ogni “abitazione principale”. Per cui nel caso in cui un’abitazione principale abbia come pertinenza n.2 autorimesse ( categoria catastale C/6) sarà esente unicamente n.1 delle autorimesse.
Inoltre sono considerati immobili assimilati ad abitazione principale e quindi esenti:
- le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
- un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia.
Con propria delibera, i Comuni possono assimilare a prima casa l’unità immobiliare non locata posseduta da anziani e disabili ricoverati in case di cura o di riposo. Al fine dell’applicazione di questa norma è necessario fare verifiche mirate per singolo Comune.
Riteniamo doveroso evidenziare che per il 2021 non si applica l’esenzione IMU per l’unità immobiliare disabitate, di proprietà di soggetti titolari di pensioni estera iscritti all’AIRE.
ESENZIONI. Prima rata per le imprese dei settori turismo e spettacolo.
La Legge di Bilancio 2021, nel tentativo di lenire gli effetti economici negativi derivanti dalla pandemia da COVID-19 , ha previsto l’esonero dal versamento della prima rata IMU 2021 per le imprese dei settori turismo e spettacolo.
Nello specifico, l’esenzione IMU per l’acconto del 16 giugno 2021 è riconosciuta per:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
ESENZIONI. Partite IVA beneficiari di “contributo a fondo perduto” Decreto Sostegni.
L’articolo 6-sexies della legge di conversione del Decreto Sostegni, prevede l’esonero dal pagamento della prima rata IMU 2021 per i soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto.
Si tratta dei soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nel rispetto dei seguenti requisiti:
- ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019;
- ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel 2020 inferiore almeno al 30% rispetto a quello del 2019. Per chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 non è richiesto il calo di fatturato.
L’esonero spetta esclusivamente per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano l’attività di cui siano anche gestori.
Quali sono le agevolazioni e le riduzioni per il 2021?
Rimane confermata la riduzione del 50% per:
- la casa concessa in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli (si ricorda che il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate);
- gli immobili inagibili ed inabitabili;
- su una sola unità immobiliare ad uso abitativoposseduta in Italia, non locata e non concessa in comodato gratuito oppure in uso, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per cui questa riduzione si applica quindi ai pensionati che risiedono all’estero, ma a patto di percepire una pensione in regime di convenzione internazionale per cui i beneficiari di detta riduzione, (fatto salvo le condizioni oggettive di non locazione/comodato/uso) sono persone che: a) sono titolari di una pensione internazionale, b) hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari convenzionati, c) risiedono all’estero.
Quali sono le aliquote per il calcolo della nuova IMU 2021?
L’aliquota base IMU è fissata all’8,6 per mille.
Le Amministrazioni Comunali avranno il potere di:
- innalzare detto limite, fino a un massimo di due punti per mille, quindi arrivando al limite del 10,6 per mille.
- decidere di ridurre l’aliquota, fino ad azzerarla.
Inoltre si ricorda che la Legge di Bilancio 2020, ha inoltre previsto le seguenti ulteriori aliquote:
- 0,1% per i fabbricati rurali strumentali;
- 0,1% (con possibilità di aumento fino allo 0,25%) per gli immobili merce non locati dalle imprese costruttive;
- 0,76% per i terreni agricoli;
- 0,76% per i fabbricati D;
- le abitazioni di lusso adibite ad abitazione principale, potranno essere destinatari di incrementi pari allo 0,5% solo dello 0,1% dell’aliquota base sulla base di apposite delibere comunali.
Ai fine dell’identificazione univoca delle aliquote da utilizzare per il calcolo del saldo IMU 2021, si ricorda che le Amministrazioni Comunali sono tenute a trasmettere le delibere al MEF entro il 14/10/2021. Le stesse devono poi essere pubblicate sul portale del Dipartimento delle Finanze entro il 28/10/2021.