LA SOPPRESSIONE DELLE MONETE DA 1-2 CENTESIMI E L’ARROTONDAMENTO DEI PAGAMENTI IN CONTANTI

 

Dall’1.1.2018 la produzione del conio delle monetine da 1 e 2 centesimi di euro è  sospesa. Le stesse comunque continueranno a poter essere utilizzate liberamente senza alcuna restrizione.

Da tale data, l’importo complessivo dovuto, se pagato in contanti dovrebbe essere arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi superiori o inferiori.

L’arrotondamento va gestito contabilmente; in particolare, si ritiene che lo stesso debba essere fatto transitare a Conto economico.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 13-quater, DL n.50 del 24/04/2017, a decorrere dal 01/01/2018 è sospesa la produzione del conio da parte dell’Italia delle monete metalliche di valore unitario pari a 1 e 2 centesimi di euro.

Come desumibile dalla Relazione di accompagnamento all’emendamento, approvato in sede di conversione del citato DL n.50/2017, che ha introdotto la novità in esame:

  • i costi di fabbricazione di ciascuna moneta da 1 centesimo ammontano a circa 4,5 centesimi di euro e quelli di ciascuna moneta da 2 centesimi risultano pari a 5,2 centesimi di euro;
  • dall’introduzione dell’euro fino al 2013, la Zecca dello Stato Italiano ha fuso oltre  2,8  miliardi di monete da 1 centesimo e 2,3 miliardi di monete da 2 centesimi per un costo complessivo di 245,6 milioni di euro.

Con la sospensione della produzione del conio, gli effetti di risparmio sono stati quantificati in almeno 20 milioni di euro annui.

Nonostante detta sospensione della produzione, resta comunque  impregiudicato il corso legale di tali monete attualmente in circolazione e,  pertanto, le stesse potranno continuare ad essere utilizzate nei pagamenti.

La decisione dell’Italia segue quella della: a) Finlandia, b) Olanda, c) Irlanda, d) Belgio.

Durante il periodo di sospensione della produzione, è previsto che “quando   un   importo   in  euro costituisce un  autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti,  tale importo è  arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino”.

Di conseguenza, in caso di pagamento in contanti, l’importo complessivamente dovuto è arrotondato al multiplo di 5 centesimi.

L’arrotondamento, che non riguarda quindi i prezzi dei singoli prodotti/servizi ma soltanto l’importo complessivo da pagare, è operato come segue:

  • 1 e 2 centesimi à arrotondamento a “zero”, per difetto
  • 3 e 4 centesimi à arrotondamento a 5 centesimi, per eccesso
  • 6 e 7 centesimi à arrotondamento a 5 centesimi, per difetto
  • 8 e 9 centesimi à arrotondamento a 10 centesimi, per eccesso

Così, a titolo di esempio, se l’importo complessivo da pagare è pari a € 115,42 lo stesso sarà arrotondato a € 115,40 mentre se è pari a € 58,64, l’importo da pagare sarà arrotondato a € 58,65.

EFFETTI CONTABILI

L’arrotondamento degli importi pagati in contanti comporta l’insorgenza di alcune questioni collegate alla rilevazione contabile dello stesso.

Infatti, il documento emesso dal cedente/prestatore (scontrino/ricevuta/fattura) riporta l’importo “non arrotondato”.

Si  ritiene (la norma non fa alcun chiarimento) che, in sede di rilevazione  contabile dell’incasso,  l’arrotondamento operato debba transitare a Conto economico, ossia alla voce:

  •   A.5 – “Altri ricavi e proventi” qualora trattasi di arrotondamento attivo;
  • B.14 – “Oneri diversi di gestione” qualora trattasi di arrotondamento passivo.

Nel  momento  di  emissione  del  documento,  se  il  cedente  /  prestatore  è  a  conoscenza  della modalità  di pagamento  utilizzata dal  cliente   (a  seguito   di  specifica  domanda allo stesso rivolta), l’arrotondamento può essere evidenziato già nel documento stesso.

In  base  a  quanto  disposto  dal  comma  5  del  art.  13-quater del DL 50/2017,  è  attribuita  al  Garante per la sorveglianza dei prezzi la  verifica sull’impatto della previsione in  esame  sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni / servizi praticati ai consumatori finali.

Lo stesso riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi al MISE che provvede,     qualora    necessario,     a  formulare     specifiche    segnalazioni     all’Autorità  garante  della concorrenza e del mercato nonché proposte normative.