Modello F24. Come effettuare il pagamento.

Negli ultimi anni, ci siamo abituati, alla consuetudine dei vari Governi e Parlamenti che si sono susseguiti,  di decretare/legiferare, in modo continuo e convulso. Alla luce di questa “infinita” e continua nascita di norme,  riteniamo utile, di volta in volta, fare il punto della situazione su alcuni argomenti, di cui ci arcoggiamo che esiste un interesse “intenso” da parte dei clienti.
Nello specifico, di seguito “RIASSUMIAMO L’ATTUALE SITUAZIONE” circa le modalità di effettuazione dei pagamenti a mezzo modello F24 con o senza la presenza di compensazioni. Per comodità espositiva, abbiamo diviso la trattazione in tre diversi sotto-argomenti:

  1. Contribuenti NON titolari di Partita IVA,
  2. Contribuenti titolari di Partita IVA,
  3. Compensazioni

 

1) Pagamento effettuato da “Contribuenti non titolari di partita Iva” senza compensazione.

I contribuenti non titolari di partita Iva, in assenza di compensazioni, possono presentare il modello F24 in forma cartacea presso:

  1. qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione),
  2. una banca,
  3. un ufficio postale;

dunque, non sono obbligati al pagamento in via telematica, fermo restando la possibilità di avvalersi di questa modalità.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

  • presso le banche con addebito in conto oppure assegni bancari e circolari
  • presso gli agenti della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari
  • presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di idonei terminali elettronici utilizzando carta Pagobancomat
  • presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat.

 

2) Pagamento effettuato da “Contribuenti titolari di partita Iva” senza compensazione.

Tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, anche in assenza di compensazioni.

I versamenti con modalità telematiche possono essere effettuati:

  1. direttamente dal contribuente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline
  2. direttamente dal contribuente mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento)
  3. tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”) oppure sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007) oppure si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell’Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline e nel caso in cui il modello F24 abbia saldo maggiore di zero, possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare tale saldo.

 

3) Compensazione effettuata da “chiunque” con Modello F24.

I modelli F24:

  • “con saldo zero” possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo” e del servizio “F24 addebito unico”;
  • “con saldo finale maggiore di zero, contenenti crediti utilizzati in compensazione”, devono essere presentati esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

Va precisato che i soggetti titolari di partita IVA che intendono utilizzare in compensazione, indifferentemente dall’importo del saldo finale del modello F24, i seguenti crediti:

  • credito IVA annuale o infrannuale,
  • crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali,
  • crediti relativi alle ritenute alla fonte,
  • crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive,
  • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;

sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico),  ai sensi dell’art. 37, comma 49-bis, del d.l. n. 223/2006 vigente. Per ulteriori approfondimenti in proposito, si veda la RISOLUZIONE N.68 E del 09 giugno 2017 della Agenzia delle Entrate.

NOTA: Si ritiene che il contribuente medio, trovi di difficile interpretazione l’ultimo punto dell’elenco precedente, che recita  “crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi” e per cui sia estremamente aleatorio per il medesimo contribuente, individuare quale siano le “compensazioni incluse oppure escluse dall’obbligo di canalizzazione via servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate . Per cui, il nostro consiglio, al fine di evitare inutili “rischi di potenziali sanzione future” derivanti da errate interpretazioni e conseguenti errate inclusioni e/o esclusioni  nell’elenco sopra riportato é quello di effettuare una scelta PRUDENZIALE, canalizzando via servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (tramite intermediario professionista oppure tramite autonoma abilitazione presso l’Agenzia delle Entrate)  ogni modello F24 che evidenzi un credito in compensazione.