Nuovo “visto di conformità” e compensazione dei crediti

Con Risoluzione 4 maggio 2017, n. 57, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’efficacia temporale delle novità normative introdotte dall’art. 3, D.L. n. 50/2017 sulla disciplina relativa al visto di conformità e all’utilizzo in compensazione dei crediti.
In particolare, il suddetto Decreto ha apportato le seguenti modifiche:

  • ha rideterminato in euro 5.000 il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte, i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre sulla dichiarazione il visto di conformità;
  • ha previsto che l’utilizzo improprio dei crediti in oggetto comporti il recupero con atto di contestazione e con relativi interessi e sanzioni;
  • ha stabilito che le somme dovute a seguito di contestazione non possono essere corrisposte tramite compensazion e;
  • ha previsto per i soggetti titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i servizi telematici per l’utilizzo in compensazione di crediti tributari indipendentemente dall’importo.

L’Agenzia ha precisato che le nuove norme dispiegano la loro efficacia a partire dall’entrata in vigore del D.L n. 50/2017, ossia con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.

Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile 2017 prive del visto di conformità (es. Mod. IVA 2017), restano applicabili le regole previgenti: pertanto, non saranno scartati i Mod. F24 presentati dopo il 24 aprile che espongono utilizzi in compensazione di crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000.