Prima d’iniziare la disamina dell’argomento “PATENTE A CREDITI” (ex art.27 D.Lgs 81/2008 come modificato dall’art.19 del D.L. 19/2024) che rappresenta una assoluta novità nel campo della sicurezza sul lavoro per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, é necessario definire in modo chiaro il “perimetro di applicazione della patente a crediti”.
La patente a crediti si applica a tutti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e/o mobili.
Per capire chi sono questi soggetti dobbiamo fare riferimento all’art. 89 c.1 lettera a) del D.Lgs 81/2008 ed all’allegato X del D.Lgs 81/2008 che definisce i “cantieri temporanei o mobili” come qualunque luogo ove, imprese e lavoratori autonomi, svolgono le attività indicate nell’allegato X del medesimo decreto e cioè:
“lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.
Si ricorda che non sono considerati “cantieri temporanei o mobili” e dunque non si applicano le disposizioni della patente a crediti, quei cantieri ove si svolgono lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del D.Lgs 81/2008.
Chiarito il perimetro d’applicazione ora passiamo alla disamina della novità “patente a crediti”.
Cos’è la Patente a crediti?
La patente a crediti è uno strumento pensato per combattere il lavoro sommerso e migliorare la vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’innovazione parte da un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti, attraverso il quale è possibile monitorare come la singola impresa, che opera nei cantieri temporanei o mobili, rispetti la normativa sicurezza e la regolarità contributiva.
Quando entra in vigore la patente a crediti?
La norma stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il 01/10/2024.
Chi sono le imprese escluse dall’obbligo della Patente a Crediti?
Sono esclusi dall’obbligo solo coloro che:
- forniscono:
- prestazioni intellettuali,
- materiali,
- sono in possesso di una certificazione SOA di Classe III.
Per i soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in paesi extra-UE, è prevista la presentazione di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti.
Come si ottiene la Patente a crediti?
Il rilascio della patente è subordinato a sei requisiti fondamentali, da dimostrare al momento della domanda:
- Iscrizione alla Camera di Commercio.
- Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori autonomi.
- Regolarità contributiva (DURC).
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ove dovuto.
- Certificazione di regolarità fiscale (DURF).
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ove dovuto.
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto munito di delega scritta.
La norma consente la possibilità per le imprese e i lavoratori autonomi di presentare autocertificazioni per alcuni requisiti quali:
a) iscrizione alla Camera di Commercio,
b) la regolarità contributiva,
c) la regolarità fiscale,
d) gli obblighi formativi,
e) il possesso del documento di valutazione dei rischi,
f) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP),
(“b” e “c” possono essere autocertificate ex art. 46 del DPR 445/2000)
(“d”, “e” e “f” ove obbligatori possono essere attestati attraverso dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000)
In caso di dichiarazioni mendaci, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.
Come funziona il sistema della patente a crediti?
Il sistema della patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti mediante comportamenti virtuosi, come:
- Adozione di sistemi di gestione della sicurezza.
- Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza.
- Formazione aggiuntiva per i lavoratori, soprattutto quelli stranieri.
- Investimenti tecnologici per migliorare la sicurezza.
Tuttavia, possono esserci decurtazioni di crediti in caso di violazioni, come:
- 5 punti per infortuni con assenza superiore a 60 giorni.
- 8 punti per infortuni che causano inabilità permanente.
- 20 punti in caso di infortunio mortale.
Qualora in caso d’infortuni si riscontri la colpa grave poiché in caso di infortuni mortali o che causano inabilità permanente, il comportamento del datore di lavoro, se riconosciuto come gravemente negligente o imprudente, porta alla sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. La colpa grave si verifica quando le imprese ignorano le normative di sicurezza, non adottano misure di prevenzione adeguate o trascurano la formazione dei dipendenti.
Come si possono recuperare i crediti persi?
Il crediti decurtati si possono recuperare mediante:
- Corsi di formazione specifici.
- Adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.
Chi deve verificare l’esistenza e disponibilità della patente a crediti?
Il committente o il responsabile dei lavori ed i subappaltatori hanno l’obbligo di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti con almeno 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere. In particolare:
- il committente (o il responsabile dei lavori se nominato/delegato) prima dell’inizio dei lavori, deve controllare la documentazione delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, verificando che abbiano una patente valida e con il punteggio minimo richiesto o dell’attestato di qualificazione SOA di almeno terza categoria.
- Nel caso di imprese non soggette all’obbligo della patente, come quelle che forniscono mere forniture o prestazioni intellettuali, il committente/responsabile dei lavori acquisisce la evidenza documentale di tali circostanze che esentano dall’obbligo di cui sopra.
In quali sanzioni incorre l’impresa esecutrice in caso di assenza della patente a crediti o di presenza della stessa ma con crediti inferiori a 15?
Le imprese che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative particolarmente severe tra cui:
- Sanzione fino al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, come stabilito dalla normativa. Questo implica che le imprese coinvolte in progetti di grande valore possono essere soggette a sanzioni particolarmente elevate.
- Interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti. Le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.
In quali sanzioni incorre il committente e/o responsabile dei lavori qualora l’impresa esecutrice non sia in possesso della patente a crediti oppure ne abbia il possesso ma con crediti inferiori a 15?
Il mancato rispetto dell’obbligo di verifica da parte del committenti e/o responsabili dei lavori, può portare a sanzioni amministrative pecuniarie: da 711,92 a 2.562,91 euro.
Inoltre in caso di procedimento penale conseguente ad infortunio sul lavoro in cantiere, la mancata verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori del possesso della patente a crediti o della attestazione SOA di terza classe in campo alle imprese e/o lavoratori autonomi che operano all’interno del cantiere temporaneo e/o mobile, può costituire “circostanza rilevante” ai fini della definizione della colpevolezza. Inoltre tale violazione rileva anche ai fini della determinazione della responsabilità amministrativa d’impresa (D.Lgs. n. 231/2001), nel cui caso il committente o il responsabile dei lavori può essere chiamato, in caso di infortunio, a rispondere penalmente e civilmente per la mancata verifica delle condizioni di sicurezza e per non aver controllato l’idoneità delle imprese oltre a subire le conseguenze accessorie derivanti da eventuali ritardi nella fine lavori.
Quali dati sono riportati nella patente a crediti?
La norma elenca in modo dettagliato i contenuti informativi della patente, che verrà rilasciata in formato digitale. La patente contiene le seguenti informazioni:
- Dati identificativi della persona giuridica o del lavoratore autonomo titolare della patente.
- Dati anagrafici del richiedente.
- Data di rilascio e numero della patente.
- Punteggio attribuito al momento del rilascio.
- Aggiornamento del punteggio al momento dell’interrogazione del portale.
- Esiti dei provvedimenti di sospensione della patente, in caso di violazioni delle normative in materia di sicurezza.
- Esiti di provvedimenti definitivi di natura amministrativa o giurisdizionale che comportano la decurtazione dei crediti.
Le informazioni contenute nella patente sono accessibili non solo ai titolari, ma anche a soggetti terzi autorizzati, tra cui:
- amministrazioni pubbliche,
- organismi paritetici,
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
- responsabile dei lavori,
- coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori,
- soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Nota conclusiva.
Si invitano tutte le imprese, che sono soggette alla “patente a crediti” cioè tutte le imprese e lavoratori autonomi, operanti nel settore edile a prendere contatto quanto prima con i propri “consulenti per la sicurezza” al fine di porre in atto le varie procedure per l’ottenimento della “patente a crediti”. Per tutti coloro che non avessero un “consulente per la sicurezza” (per esempio poiché la loro impresa non ha dipendenti e/o collaboratori) ci permettiamo di informarVi che il nostro studio collabora con il “consulente per la sicurezza” Geom. Matteo Massolini il quale è raggiungibile tramite la mail matteo.massolini@gmail.com .