Le prestazioni svolte da un professionista residente in Italia nei confronti di committenti residenti fuori dall’Italia seguono regole legate all’applicazione dell’IVA, diverse a seconda della tipologia dei rapporti e della residenza del committente straniero.
In primo luogo é necessario fare un distinguo relativo alla componente “soggettiva” fondata sulla natura del rapporto tra il soggetto che commissiona la consulenza ed il professionista incaricato:
- rapporto Business to Business (B2B);
- rapporto Business to Consumer (B2C).
Le disposizioni del D.P.R. 633/1972 che regolano la territorialità dei servizi sono le seguenti:
- l’art. 7-ter contiene la regola generale, secondo cui le prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato:
- quando sono rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- quando sono rese a committenti non soggetti passivi d’imposta da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
- gli art. da 7-quater a 7-septies contengono delle deroghe rispetto alla regola generale suddetta, prevedendo differenti criteri per stabilire la rilevanza territoriale di alcune tipologie di servizi anche in funzione della natura del committente del servizio stesso (ad esempio prestazioni di servizi relative a beni immobili, prestazioni di trasporto passeggeri, prestazioni di ristorazione e catering, prestazioni di intermediazione, etc.)
Riassumendo quindi:
- per le prestazioni B2B rileva la sede del committente (art. 7 ter comma 1 lett.a D.P.R. 633/1972);
- per le prestazioni B2C rileva la sede del prestatore (art.7 ter comma 1 lett.b D.P.R. 633/1972).
Pertanto un professionista (soggetto passivo d’imposta in Italia) che presta una consulenza per servizi ad un committente soggetto passivo d’imposta in altro paese Ue, emetterà a quest’ultimo una fattura per consulenza che ai fini IVA risulterà “non imponibile art. 7-ter comma 1 lett.a D.P.R. 633/1972”.
Un caso particolare riguarda la consulenza legale resa da un professionista italiano ad un privato non residente al quale si applicano regole IVA diverse a seconda che il privato sia residente in un paese UE o in un paese extra–UE. Il ragionamento da seguire inizia dalla regola generale sopra richiamata per quanto riguarda i rapporti B2B, le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano ad un soggetto passivo IVA UE o extra UE non sono imponibili in Italia ma sono assoggettate a tassazione nello Stato comunitario in cui è stabilito il soggetto passivo estero. Per quanto riguarda i rapporti B2C, invece, se da un lato la regola generale prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato effettua tali prestazioni a soggetti privati, dall’altro lato vi è una deroga dettata dall’art 7 septies del D.P.R. 633/1972, secondo la quale “in deroga a quanto stabilito dall’art. 7-ter, comma 1, lett. b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato “quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: … c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale””.
L’analisi sopra esposta porta quindi a concludere che, nel caso di prestazione di consulenza legale resa:
- a privati UE, l’operazione si considera effettuata in Italia e per cui con applicazione dell’IVA;
- ad un privato extra UE, si considera non imponibile per mancanza del requisito di territorialità.