Il Decreto“Rilancio” contiene un nuovo strumento per la tutela dei nuclei familiari in condizioni di necessità
economica a causa dell’emergenza da COVID-19 denomianto Reddito di emergenza (“Rem”). Ora analizziamo questa novità.
Destinatari
Il “Rem” è destinato ai nuclei familiari per i quali siano verificati, al momento della domanda, tutti i
seguenti requisiti:
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5 (determinata in un minimo di 400 e un massimo di 800 euro);
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE;
- un valore dell’ISEE inferiore a 15.000 euro.
Incompatibilità
Oltre alle condizioni di cui sopra, la disciplina del “Rem” non è compatibile con la presenza di componenti del nucleo familiare che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli
- 27 (600 euro ai profesionsiti iscritti alla gestione separata INPS),
- 28 (600 euro ai iscritti alla gestione INPS Articiani, Comemrciati, Coltivatori),
- 29 ( Indennita’ lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali),
- 30 (Indennita’ lavoratori dipendenti del settore agricolo),
- 38 (Indennita’ lavoratori dipendenti dello spettacolo),
- 44 (Reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19),
del Decreto “Cura Italia” ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione degli articoli:
- 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19),
- 85 (Indennità per i lavoratori domestici),
del Decreto “Rilancio”. Inoltre, il “Rem” non é compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni:
- essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi del “Rem”;
- essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del d.l. n. 4/2019 o di misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, dello stesso decreto.
Ammontare e modalità di accesso
Ai fini della determinazione dell’ammontare del “Rem” valgono tutte le norme in materia di ISEE ex.P.C.M. n. 159/2013 in relazione alle difinizioni di:
- il nucleo familiare;
- il reddito familiare è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
- il patrimonio mobiliare.
Ciascuna quota del “Rem” è determinata in un ammontare variabile da 400 euro ad 800 euro in forza delle risultanze ISEE e dall’applicazione dei relativi moltipèlicatori di scale di equivalenza.
Il “Rem” è riconosciuto ed erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari, almeno, all’ammontare minimo di 400euro. Le domande devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 tramite modello predisposto dall’INPS, secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto, ai CAF, previa stipula di una convenzione con l’INPS, o agli istituti di patronato.
Esclusioni
Non hanno diritto al “Rem” i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti rientranti nelle predette categorie, non si tiene conto di tali soggetti nella determinazione del parametro della scala di equivalenza di cui sopra.
Verifica dei requisiti
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di accesso al trattamento l’INPS e l’Agenzia delle Entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare nelle modalità previste ai fini ISEE.
Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.