Regime forfettario 2021: come funziona? Requisiti e limiti per le partite IVA

Il regime forfettario è uno dei regimi fiscali sostitutivi dell’IRPEF.

Possono accedervi i titolari di partita IVA che, nel rispetto dei requisiti previsti, beneficiano di una tassazione agevolata del 15 per cento, che scende al 5 per cento per le nuove attività.

In particolare, è fissato a 65.000 euro il limite massimo di ricavi o compensi per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario per le partite IVA.

Tra i requisiti per aderire al regime forfettario 2021, i titolari di partita IVA dovranno fare i conti con le cause d’esclusione, introdotte a partire dal 2019 e tutt’oggi vigenti.

Scendiamo quindi nel dettaglio e vediamo punto per punto come funziona il regime forfettario 2021.

Chi può accedere?

La Legge di Bilancio 2021, in controtendenza rispetto alle manovre degli anni passati, ha lasciato inalterati i limiti ed i requisiti per accedere al regime forfettario del 15 o del 5 per cento.

In prima battuta ricordiamo che il regime forfettario è un regime di tassazione sostitutivo dell’Irpef, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Possono applicare il regime forfettario le partite IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2020, rispettano i seguenti requisiti:

  • hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Si ricorda inoltre che per accedere al regime forfettario è necessario rispettare il limite di 30.000 euro relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni percepiti. Fanno eccezione i lavoratori dimessi o licenziati.

Cause d’esclusione?

Ai requisiti si affiancano le cause ostative.

Le cause d’esclusione dal regime forfettario 2021 sono numerose.

I titolari di partita IVA che non possono applicare la tassazione agevolata del 15 per cento sono:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di altri regimi ove la determinazione del reddito imponibile avviene con modalità forfettarie diverse (per esempio il regime vigente nell’agricoltura);
  • non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).