Regime forfettario agevolato. Le novità dal 2019.

Il regime forfettario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili, ancorché richiede una attenta valutazione delle ripercussione di tipo previdenziale in relazione alla redditività effettiva dell’attività svolta, in quanto in funzione della maggior o minor redditività fiscale “effettiva” (rapporto fra reddito imponibile e fatturato) rispetto alla  redditività fiscale “programmata” in quanto fissata per decreto, può far svanire l’effetto di abbattimento del prelievo fiscale indotto dalla riduzione delle aliquote erariali in quanto l’incremento del carico previdenziale richiesto sul reddito programmato, può essere superiore.

Con la legge di bilancio 2019 è stato reso molto più ampio l’ambito applicativo in quanto è stata innalzata la soglia limite dei ricavi/compensi e sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali (articolo 1, commi 9-11 della legge n. 145 del 2018).

 

Requisito di accesso

Possono accedere al regime forfettario sia i contribuenti che iniziano una nuova un’attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un’attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro. Al fine del conteggio della soglia dei ricavi, qualora si tratti di prosecuzione dell’attività preesistente, se si esercitavano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

 

Cause di esclusione dal regime

Non possono avvalersi del regime forfettario:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva (esempio agenzie di viaggi, agricoltori, ecc);
  • i soggetti che si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito (agricoltori,ecc);
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari , o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Attenzione:il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

 

Reddito imponibile e tassazione

Il regime forfettario consente di individuare il Reddito imponibile, sulla base di un’operazione di “forfettizzazione”, cioè conoscendo il fatturato dell’impresa ed il relativo codice Ateco dell’attività, sono state fissate delle percentuali di remunerazione fissa sul fatturato. Di seguito si riportano le percentuali di remunerazione/redditività, divise per settore:

Tipo di attività Codici Ateco Coefficienti di redditività in % di fatturato
Commercio all’ingrosso 45, dal 46.2 al 46.9, dal 47.1 al 47.7, 47.9

40

Servizio di alloggio e ristorazione Dal 55 al 56

40

Industria alimentare e delle bevande Dal 10 al 11

40

Commercio alimenti e bevande ambulante 47.81

40

Commercio ambulante non alimentare Dal 47.82 al 47.89

54

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi Dal 64 al 66, dal 69 al 75, 85, dal 86-88

78

Altre attività economiche Dal 01 al 03; dal 05 al 09, dal 12 al 33, dal 35 al 39,dal 49 al 53, dal 58 al 63, dal 77 al 82, 84, dal 90 al 99.

67

Costruzioni e attività immobiliari Dal 41 al 43, 68

86

Intermediazione del commercio 46.1

62

Il regime forfettario consente di  calcolare il REDDITO IMPONIBILE ed applicare allo stesso un’unica imposta sostitutiva in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap). Inoltre l’aliquota applicata non è progressiva come nel caso dell’Irpef, bensì fissa al 15%.  Qualora l’attività venga avviata nel corso del 2019 ci sarà una ulteriore agevolazione in quanto per i primi 5 anni di vita dell’attività, qualora rimangano le condizioni di applicabilità, si applicherà l’aliquota del 5 % anziché il 15%. Si rinvia all’apposito seguente paragrafo.

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfettariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfettariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).

Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.

 

Maggiori vantaggi per chi inizia una nuova attività

Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un’imposta sostitutiva molto più vantaggiosa: 5% per i primi 5 anni di attività. Per poterne beneficiare è necessario che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l’accesso al regime.

 

Passaggio dal Vecchio regime dei Minimi al Nuovo Regime Forfettario.

Si ricorda che il nuovo regime forfettario 2019 può essere scelto anche dai soggetti che operavano fino al 2018 nel vecchio regime dei minimi.

 

Fattura Elettronica.

I soggetti economici possessori di Partita IVA che operano nel regime forfettario, possono utilizzare la fattura elettronica ma non hanno l’obbligo di farlo.


 

Si ricorda che lo studio é a disposizione di coloro che desidereranno fare una valutazione mirata del proprio singolo caso di specie.