In seguito all’emanazione del DPCM del 13/10/2020 la Regione Lombardia ha predisposto l’ordinanza 620 del 16/10/2020, che adegua, in modalità “più stringente”, il dettame del DPCM stesso al fine di omologarlo all’attuale realtà regionale.
Il dettame della presente Ordinanza della Regione Lombardia si applica dal 17/10/2020 al 06/11/2020.
L’Ordinanza prevede:
MISURE ANTI-MOVIDA
- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite fino alle 24.00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli (il DPCM indicava le 21:00 come limite temporale per limitare l’attività ai posti a sedere);
- è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00 (il DPCM indicava le 21:00 come limite temporale). Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
- chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6.00 (solo se con accesso dalla strada);
- è vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
- è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Il Governatore Attilio Fontana ha inoltre consentito ai singoli Sindaci di fissare ulteriori misure restrittive.
SPORT DI CONTATTO DILETTANTISTICI
Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche. Il DPCM non poneva alcuna limitazione ai tornei dilettantistici. Si rinvia alla visione dell’ALLEGATO_2 dell’Ordinanza_620_del_16_ottobre_2020_della_Regione_Lombardia, al fine di approfondire la temporanea regolamentazione riguardante la presenza degli spettatori alle manifestazioni sportive consentite.
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO
Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.
DIDATTICA A DISTANZA
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono organizzare le attività in modalità alternata tra distanza e presenza, sono escluse le attività di laboratorio. Il DPCM non faceva alcun riferimetno all’organizzazione scolatica poiché si riteneva fosse già stata messa in sicurezza dalle procedure predispote ed anche perchè non si sono riscontrati “veri e propri” focali all’interno delle scuole. La razio dell’ordinanza potrebbe eseere riscontrata nel tentativo di decongestionare il trasporto pubblico delle grandi cità.
A tale fine la regione Lombardia ha richiesto alle istituzioni scolastiche e formative secondarie di secondo grado di programmare la didattica integrata in presenza e a distanza in modo da realizzare, nell’arco temporale di riferimento dell’Ordinanza (ossia dal 17/10/2020 al 6/11/2020), una quota di didattica a distanza di circa il 50%. Detta percentuale dovrà essere calcolata nel rispetto delle seguenti condizioni: a) calcolata per ogni istituzione nel suo complesso, b) escludendo le attività di laboratorio, che continuano ad essere svolte in presenza., c) considerando le attività di tirocinio esterno, ove presenti, nella quota di “didattica a distanza”.
Alle Università viene fatta una raccomandazione al fine che promuovano la didattica a distanza quanto più possibile.
ACCESSO ALLE RSA
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le attività economiche di seguito elencate:
- Ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi ed ogni altra attività nelle quali vengono forniti per il consumo immediato o non, prodotti alimentari, bevande calde o frede, alcooliche o non alcooliche)
- Stabilimenti balneari e spiagge
- Attività ricettive e locazioni brevi
- Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
- Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
- Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
- Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre,posteggi isolati e attività in forma itinerante)
- Uffici aperti al pubblico
- Piscine
- Palestre
- Manutenzione del verde
- Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
- Attività fisica all’aperto
- Noleggio veicoli e altre attrezzature
- Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
- Aree giochi per bambini
- Circoli culturali e ricreativi
- Formazione professionale
- Spettacoli
- Parchi tematici, faunistici e di divertimento
- Professioni della montagna
- Guide turistiche
- Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
- Strutture termali e centri benessere
- Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
- Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
- Discoteche e sale da ballo
devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle singole SCHEDE contenute nell’ALLEGATO_1 dell’Ordinanza_620_del_16_ottobre_2020_della_Regione_Lombardia_. Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività. (Il DPCM consentiva a tutti i lavoratori che lavoravano in ambienti chiusi ed isolati di non utilizzare la mascherina).
Si ricorda a tutti i datori di lavoro, che trattandosi di norma di legge, che impone un DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI), lo stesso deve essere fornito dal datore di lavoro.
Prima di continuare, é necessario evidenziare, che la Regione Lombardia ha chiarito che resta confermata la sospensione delle sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse, discoteche e sale da ballo come indicato nel DPCM. Ed ha anche chiarito che le misure di prevenzione presenti nell’ALLEGATO_1 dell’Ordinanza_620_del_16_ottobre_2020_della_Regione_Lombardia_ , derivanti da condivisione con le altre Regioni, dovranno essere rispettate, solo allorché dette attività potranno riprendere.