Regione Lombardia. Ordinanza 623 del 21/10/2020. Covid19.

In seguito all’emanazione dell’ordinanza del Ministro della Salute del 22/10/2020  la Regione Lombardia ha predisposto l’ordinanza 623 del 21/10/2020, Regione Lombardia ha predisposto l’ordinanza 623 del 21/10/2020 che adegua, in modalità “più stringente”, il dettame del DPCM del 13/10/2020 e successivi, accoglie quanto ordinato dal Ministero della Salute ed integra la precedente  l’ordinanza 620 del 16/10/2020 della Regione Lombardia..

Il dettame della presente Ordinanza della Regione Lombardia si applica dal 22/10/2020 al 13/11/2020.

Le norme sopra richiamate determinano, all’interno del territorio della Regione Lombardia le seguenti “nuove” regole di comportamento:

COPRIFUOCO: dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.  La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Attenzione: sono state resuscitate le AUTOCERTIFICAZIONI. Il Ministero degli Interni ha pubblicato la nuova versione di modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020, che si deve utilizzare nelle regioni Campania, LAzio e Lombardia . Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020.

LIMITAZIONI CENTRI COMMERCIALI: nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita (sono esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 1.500 mq. se localizzati in comuni con meno di 10.000 abitanti oppure superiore a 2.500 se localizzati in comuni con più di 10.000 abitanti) nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, nonché alle farmacie e parafarmacie e altre categorie merceologiche.

NORME ANTI-ASSEMBRAMENTO: é fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Consigliamo i signori imprenditori di contattare  con sollecitudine i propri responsabili della sicurezza che devono fornire detta indicazione.Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.

NORME ANTI-MOVIDA 1 : le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Questa norma non si applica agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.

NORME ANTI-MOVIDA 2 : sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti ‘h24′ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua. Questa norma non si applica agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.

NORME ANTI-MOVIDA 3 : é vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico ed inoltre é sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

NORME ANTI-MOVIDA 4 : i sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

DIVIETO FIERE E SAGRE: é vietato lo svolgimento delle c.d. fiere di comunità e delle sagre di cui, rispettivamente, alle lettere f) e g), comma 2 dell’art. 16 della l.r. 6/2010 svolte su area pubblica, restando pertanto escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della medesima l.r. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

SOSPENSIONE ATTIVITA’ SPORTIVA DI CONTATTO DILETTANTISTICHE: sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

LIMITAZIONI ATTIVITA’ SCOLASTICA: le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare, dal 26 ottobre, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza. Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza. Si raccomanda che i dirigenti degli istituti scolastici organizzino e differenzino gli ingressi a scuola.