Ritenuta d’acconto sulle prestazioni a Condomini. Quando, quanto e come?

Quando, quanto e come si deve procedere ad effettuare e successivamente versare la ritenuta d’acconto sulle rpestazioni e forniture effettaute a favore dei condomini?

Premettiamo che anche il condominio può divenire un “sostituto di imposta”,  ed dunque al momento del pagamento, debba operare una ritenuta d’acconto del 4% dei corrispettivi relativi  a  prestazioni facente capo ad iun contratto di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa oppure attività comemrciali non esercitate abitualmente.

Quando si applica la ritenuta e con quale percentuale?

La ritenuta si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai contratti di appalto, di opere e servizi resi nell’esercizio di impresa ovvero nell’esercizio di attività commerciali occasionali e non abituali.

Per ontratti di appalto, di opere e servizi si intende  il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Come si legge anche nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sono assoggettate a ritenuta, per esempio, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, oppure per l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio.

La ritenuta é pari al 4% deve essere applicata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi resi da soggetti non residenti, qualora abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Quando non si applica la ritenuta?

Sono, invece, esclusi i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera come, per esempio, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, di assicurazione, di trasporto e deposito, a meno che il corrispettivo non sia dovuto in base a contratto di servizio di energia .

Inoltre la ritenuta del 4% non si applica:

  • sui corrispettivi pagati per forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene;
  • sui corrispettivi di prestazioni d’opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo, anche occasionale (per esempio, prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri) perché questi sono assoggettati alla ritenuta del 20%;
  • sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condomìni pagano mediante bonifici bancari o postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. In questi casi, infatti, per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta prevista dal decreto legge n. 78 del 2010 effettuata direttametne dall’intermediario bancario.