La Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) consente, nuovamente, di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate, possedute alla data del 01/01/2023. Per i soggetti non residenti é conveniente tale agevolazione? La risposta è articolata in quanto esistono regole nazionali e convenzioni internazionali che stabiliscono il luogo dell’imposizione fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione. Di seguito cercheremo di fare chiarezza riassumendo la normativa con un unico schema sinottico.
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera f) del TUIR,
- sono imponibili in capo ai soggetti non residenti “le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti”,
- con esclusione di quelle derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati.
L’agenzia dell’Entrate con la Circolare n.52/2004 ha chiarito che il regime di non imponibilità (precedente punto b)) si applica a tutti i soggetti non residenti indipendentemente dal loro Stato di residenza.
Oltre a quanto previsto dal TUIR, i soggetti non residenti devono tener conto delle disposizioni contenute nell’art. 5, c. 5 del DLgs. 461/97 che prevedono un regime di non imponibilità per le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni non qualificate.
La non imponibilità non si applica a tutti i soggetti non residenti, ma solo a quelli che risiedono in Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni con le Autorità fiscali italiane. Detti paesi, conosciuto anche come “Paesi White List ex DM 04/09/96 e successive modifiche e integrazioni” sono quelli di seguito riportati:
Albania | Alderney | Algeria | Anguilla | Arabia Saudita | Argentina | Armenia | Aruba |
Australia | Austria | Azerbajan | Bangladesh | Belgio | Belize | Bermuda | Bielorussia |
Bosnia Ersegovina | Brasile | Bulgaria | Camerun | Canada | Cina | Cipro | Colombia |
Congo | Corea del Sud | Costa d’Avorio | Costa Rica | Croazia | Curacao | Danimarca | Ecuador |
Egitto | Emirati Arabi Uniti | Estonia | Etiopia | Federazione Russa | Filippine | Finlandia | Francia |
Georgia | Germania | Ghana | Giappone | Gibilterra | Giordania | Grecia | Groenlandia |
Guernsey | Herm | Hong Kong | India | Indonesia | Irlanda | Islanda | Isola di Man |
Isole Cayman | Isole Cook | Isole Faroe | Isole Turks e Caicos | Isole Vergini Britanniche | Israele | Jersey | Kazakistan |
Kirghistan | Kuwait | Lettonia | Libano | Liechtenstein | Lituania | Lussemburgo | Macedonia |
Malaysia | Malta | Marocco | Mauritius | Messico | Moldova | Montenegro | Montserrat |
Mozambico | Nigeria | Norvegia | Nuova Zelanda | Oman | Paesi Bassi | Pakistan | Polonia |
Portogallo | Qatar | Regno Unito | Repubblica Ceca | Repubblica Slovacca | Romania | San Marino | Senegal |
Serbia | Seychelles | Singapore | Sint Maarten | Siria | Slovenia | Spagna | Sri Lanka |
Stati Uniti | Sud Africa | Svezia | Svizzera | Tagikistan | Taiwan | Tanzania | Thailandia |
Trinidad e Tobago | Tunisia | Turchia | Uganda | Turkmenistan | Ucraina | Ungheria | Uzbekistan |
Venezuela | Vietnam | Zambia |
Qualora il soggetto cedente (non residente in Italia) abbia residenza nei paesi sopra elencati é possibile applicare quanto disposto dalle Convenzioni per evitare le potenziali doppie imposizioni vigenti in Italia.
La norma di riferimento è l’art. 13 del modello OCSE per le convenzioni contro la DOPPIA IMPOSIZIONE.
Detto articolo prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del soggetto cedente non residente, le plusvalenze non sono quindi tassate in Italia, a prescindere dalla natura qualificata o non qualificata.
Esistono due situazioni deroganti al principio sancito dall’art.13 del modello OCSE che capovolgono il principio stesso.
Qualora esista una convenzione bilaterale contro la DOPPIA IMPOSIZIONE tra il paese ove ha sede legale e fiscale la società ed il paese ove è residente il soggetto cedente non residente ed in codesta convenzione sono presenti le clausole:
- della “partecipazione importante”. Tale situazione si concretizza allorquando il soggetto cedente non residente “dispone, direttamente o con persone associate o collegate, di azioni o di quote che danno diritto ad almeno il 25% degli utili della società.
- della “società immobiliare”. Tale situazione si concretizza in presenza di cessione di partecipazioni (qualunque sia la percentuale di possesso) in società immobiliari;
e di tali condizioni si avveri UNA delle DUE; la tassazione delle plusvalenza da cessione partecipazioni societarie viene fatta in Italia con imposta sostitutiva del 26%. Successivamente il soggetto cedente non residente dichiarerà nel proprio paese di residenza sia la plusvalenza che l’imposta versata in Italia e liquiderà per differenza l’imposta definitiva.
Di seguito si riportano alcuni esempi di convenzione bilaterale contro la DOPPIA IMPOSIZIONE fra Italia ed altri paesi europei, ove in alcuni casi sono presenti le clausole “deroganti” sopra richiamate.
Le convenzione bilaterale contro la DOPPIA IMPOSIZIONE con:
- Francia,
- Paesi Bassi,
- Regno Unito,
contengono entrambe le clausole deroganti.
Mentre con riferimento alla convenzione bilaterale contro la DOPPIA IMPOSIZIONE con la Germania, l’art. 13, al paragrafo 4, prevede che “gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 (trattasi degli immobili, degli attivi patrimoniali delle stabili organizzazioni e delle navi e aeromobili) sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente” e tale convenzione non contiene le clausole deroganti.
Inoltre esistono singole condizioni deroganti il principio dell’art.13 del modello OCSE che devono essere analizzate caso per caso come, a solo titolo di esempio, quelle di seguito riportate:
- la Convenzione con i Paesi Bassi prevede, in funzione antielusiva, al paragrafo 5 dell’art. 13, la possibilità per entrambi gli Stati di considerare rilevanti le plusvalenze derivanti dall’alienazione di azioni di una società residente in uno Stato quando le plusvalenze siano realizzate da una persona fisica residente nell’altro Stato, che abbia la nazionalità della società ceduta senza possedere quella dell’altro Stato e sia stata residente nello Stato della società ceduta durante gli ultimi 5 anni antecedenti l’alienazione.
- la Convenzione con il Regno Unito, al paragrafo 5 dell’art. 13, prevede, sempre in termini antielusivi, che entrambi gli Stati possano prelevare, conformemente alla propria legislazione, una imposta sugli utili, derivanti dall’alienazione di qualsiasi bene, realizzati da una persona fisica che: a) é residente nell’altro Stato contraente; b) è stata residente nel predetto primo Stato contraente in un qualsiasi momento nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l’alienazione del bene; c) non è soggetta a imposta per tali utili nell’altro Stato contraente.
CONCLUSIONE.
La convenienza va valuta caso per caso in base:
- all’esistenza o meno della convenzione bilaterale contro la DOPPIA IMPOSIZIONE fra l’Italia ed il paese di residenza del soggetto cedente non residente in Italia;
- qualora esista la convenzione è necessario tener conto dell’eventuale presenza delle clausole deroganti e/o di altre clausole o norme non contemplate nel protocollo OCSE ma presenti nella singola convenzione;
poiché diverrebbe conveniente solo qualora la tassazione della plusvalenza di cessione partecipazione societarie sia sottoposta a tassazione in Italia.
Al fine di aiutare il lettore ad avere una prima discriminante relativa al potenziale interesse a valutare la convenienza è stato predisposto uno schema riassuntivo ma non esaustivo della territorialità della tassazione in oggetto.