La Legge n. 15/2025, di conversione del così detto “Decreto Milleproroghe” approvato il 11/02/2025, di cui Vi invitiamo a prende visione delle caratteristiche principale ha riaperto, ma solo per qualcuno, la possibilità di “NON PERDERE” le agevolazioni derivanti dalla così detta “ROTTAMAZIONE QUATER” delle cartelle esattoriali posta in essere nel 2023.
Di seguito Vi riassumiamo l’intera normativa relativa alla “Riammissione in caso di mancati pagamenti entro il 31/12/2024 alla Rottamazione Quater”.
Chi può usufruire?
Possono usufruire della “riammissione alla Rottamazione Quater” tutti i contribuenti che alla data del 31/12/2024 erano decaduti dai benefici offerti dalla “Rottamazione-Quater” per:
- mancato,
- insufficiente,
- tardivo
versamento anche solo di una delle rate dovute oppure dell’unica rata dovuta.
Per cui la domanda di “riammissione alla Rottamazione-Quater decaduta”, può essere presentata unicamente se:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza entro la data del 31/12/2024 e dunque anche se non è stato effettuato alcun pagamento a fronte di una regolare domanda di ammissione alla “Rottamazione-Quater originaria”;
- il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al termine previsto dal piano di rottamazione ricevuto originariamente dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione maggiorato di 5 giorni di ritardo ammesso (esempio: Il piano di rottamazione originario prevedeva il pagamento della 4° rata alla data del 31/05/2024 maggiorata di 5 giorni di ritardo ammesso e dunque la scadenza “ultima” diventava il 05/06/2024):
- Se il contribuente ha effettuato il pagamento entro il 05/06 il pagamento NON E’ IN RITARDO e per cui il contribuente NON HA PERSO IL BENEFICIO.
- Se il pagamento è avvenuto dopo il 05/06 lo stesso E’ IN RITARDO e per cui il contribuente HA PERSO IL BENEFICIO.
- il versamento è stato effettuato per un importo inferiore a quello dovuto, per almeno una rata prevista dal piano di rottamazione ricevuto originariamente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per cui la domanda di riammissione alla “Rottamazione-Quater decaduta”, NON può essere presentata per i piani di pagamento che alla data del 31/12/2024 risultavano “in regola con i versamenti delle rate” ed i contribuenti devono continuare a rispettare le scadenze di pagamento originariamente ricevute nella comunicazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dunque dal 01/01/2025 è diventato ancora più importante “non commettere errori” in sede di pagamento delle singole rate.
Come si può usufruire?
Il contribuente che ritiene opportuno o necessario essere riammesso alla “Rottamazione-Quater originaria” DEVE:
- entro il 30/04/2025
- necessariamente presentare la domanda,
- esclusivamente online sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.
Nella domanda è necessario indicare:
- i debiti per i quali puoi richiedere, in base alla legge, la riammissione,
- il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento:
-
- in un’unica rata, entro il 31/07/2025
oppure - fino a un numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza:
- 31/07 e 30/11 del 2025
- e successivamente il 28/02, 31/05, 31/07 ed il 30/11 degli anni 2026 e 2027.
- in un’unica rata, entro il 31/07/2025
Il pagamento (in unica soluzione oppure rateale) prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2,00 % a decorrere dal 01/11/2023.
Dove si presenta la domanda?
La domanda va presentata esclusivamente in modalità ON LINE, usufruendo di una delle due aree messe a disposizione del contribuente all’interno del sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/:
- Online in area riservata utilizzando le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi per accedere e compilando il “form” e selezionando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di riammissione. Successivamente il contribuente riceverà, tramite mail, la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”;
- Online in area pubblica Compilando il “form”, indicando sia il numero della cartella/avviso sia il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria.
Allegando la documentazione di riconoscimento – pdfe specificando l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di riammissione. Successivamente alla presentazione il contribuente riceverà:- una prima mailall’indirizzo che è stato indicato nella domanda, con un “link” da convalidare entro 72 ore. Attenzione : decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
- una seconda mail(come conseguenza della “convalida della richiesta” fatta dal contribuente, tramite il “link” pervenuto con la prima mail) che indicherà la presa in carico, da parte della Agenzia delle Entrate-Riscossione, riportante il “numero identificativo della pratica” ed il riepilogo dei dati inseriti;
- una terza mail(se la documentazione di riconoscimento allegata sarà completa e corretta), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà il “link” per scaricare, entro 120 ore dal ricevimento del link, la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”. Attenzione : decorso tale termine , non sarà più possibile effettuare il download.
Vi ricordiamo che lo Studio è a disposizione, fino al giorno 28/04/2025, al fine di prendere in carico la Vostra “Presentazione delle pratiche di riammissione alla Rottamazione Quater”.