SCAMBI COMMERCIALI CON SAN MARINO. Fatturazione elettronica.

Il trattamento IVA e le modalità di fatturazione delle operazioni commerciali attive e passive con San Marino nel corso della fine del 2021 e di tutto il 2022 subiranno una serie di modificazioni così strutturate:

  • dal 01/10/2021 al 30/06/2022, la fattura potrà essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
  • dal 01/07/2022, la fattura potrà essere emessa e accettata unicamente in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

E’ importante comprendere che lo scambio di fatture avverrà all’interno del Sistema di Interscambio (SdI) mediante l’utilizzo del codice destinatario 2R4GTO8 che per i cedenti Italiani identifica qualsivoglia acquirente Sanmarinese e per i cedenti Sanmarinesi identifica qualsivoglia acquirente Italiano.

 

CESSIONE DI BENI E SERVIZI DALL’ITALIA A SAN MARINO DA PARTE DI SOGGETTI OBBLIGATI ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO PASSIVO IVA SANMARINESE.

Per le cessioni di beni tra Italia e San Marino,

  • la fattura,
  • nonché la (eventuale) nota di variazione,

deve essere emessa in formato elettronico tramite SdI, utilizzando aliquota artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 (merce/servizi) con codice “natura dell’operazione” il codice N3.3 .

Le fatture emesse

  • dai soggetti passivi residenti, stabiliti / identificati in Italia,
  • in formato elettronico,
  • nei confronti di operatori Sanmarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione (da riportare in fattura),
  • accompagnate da ddt / altro documento idoneo,

sono trasmesse da SdI all’Ufficio Tributario di San Marino.

Quest’ultimo, una volta verificato l’assolvimento dell’imposta sull’importazione:

  • convalida la regolarità della fattura;
  • comunica l’esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

La non imponibilità della cessione / servizi connessi ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è subordinata alla convalida della regolarità della fattura da parte dell’Ufficio Tributario di San Marino.

L’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento del 05/08/2021 ha precisato che tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata a San Marino, con il relativo esito dei controlli effettuati dall’Ufficio Tributario di San Marino.

Si evidenzia che qualora nei 4 mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio Tributario di San Marino, non convalida la regolarità (esito negativo), la cessione va assoggettata ad IVA e il cedente Italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi ed emettere la fattura con normale imposizione IVA . Tale situazione comporta la necessità di attivare dei meccanismi interni di controllo della convalida, ogni qualvolta, un soggetto IVA Italiano emetta una fattura elettronica nei confronti di un soggetto Sanmarinese.

CESSIONE DI BENI E SERVIZI DALL’ITALIA A SAN MARINO DA PARTE DI SOGGETTI NON OBBLIGATI ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO PASSIVO IVA SANMARINESE.

I cedenti italiani, non obbligati all’emissione della fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato cartaceo.

In tal caso la fattura va emessa in 3 esemplari, due dei quali sono consegnati all’acquirente.

La non imponibilità ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è subordinata al possesso da parte del cedente di un esemplare della fattura restituita dall’acquirente Sanmarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente, intorno allo stemma ufficiale Sammarinese, la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”

Si evidenzia che qualora nei 4 mesi successivi dall’emissione della fattura il predetto esemplare della fattura cartacea vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino, va inviata un’apposita comunicazione all’Ufficio Tributario e, per conoscenza, anche alla Direzione Provinciale di PesaroUrbino. Se entro 30 giorni, non viene ricevuto l’esemplare della fattura vidimata, va emessa nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi ed emessa la fattura con normale imposizione IVA. Tale situazione comporta la necessità di attivare dei meccanismi interni di controllo della convalida, ogni qualvolta, un soggetto IVA Italiano emetta una fattura elettronica nei confronti di un soggetto Sanmarinese.

CESSIONE DI BENI E SERVIZI DALL’ITALIA A SAN MARINO DA PARTE DI SOGGETTI OBBLIGATI E DI SOGGETTI NON OBBLIGATI ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO PRIVATO SANMARINESE.

Le cessioni di beni nei confronti di soggetti privati Sanmarinesi, ad eccezione:

  • delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • delle vendite a distanza;

sono da assoggettare ad IVA in Italia con applicazione dell’aliquota prevista.

 

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO DA PARTE DI SOGGETTO PASSIVO IVA CON EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA SANMARINESE SENZA ADDEBITO DELL’IMPOSTA.

Il cedente Sanmarinese può emettere fattura elettronica senza indicazione dell’IVA dovuta.

L’acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, deve:

  • assolvere l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72,
  • indicare l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’integrazione delle fatture elettroniche. A tal fine all’acquirente italiano deve compilare ed inviare a SdI una fattura elettronica con Tipo documento TD19, indicando in particolare:
    1. nel campo “Cedente / fornitore”, i dati del cedente Sanmarinese;
    2. nel campo “DatiFattureCollegate”, l’IDSdI, attribuito da SdI, della fattura di riferimento;
    3. nel campo “Data”, la data di effettuazione dell’operazione.

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 05/08/2021 ha specificato che, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche è possibile visualizzare l’esito positivo dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 29/09/2021, ha dichiarato che per assolvere l’IVA non è più richiesta l’informazione dell’esito positivo dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Infatti, con il provvedimento del 29/09/2021 dell’Agenzia delle Entrate, precisa che l’acquirente italiano visualizza la fattura elettronica nel portale Fatture e Corrispettivi e procede al versamento dell’imposta ai sensi del citato art. 17, comma 2 (reverse charge).

L’annotazione nel registro delle fatture emesse / acquisti va effettuata, come disposto dal comma 2 dell’art. 8, DM 21/06/2021, secondo le modalità ed i termini prescritti rispettivamente dagli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72.

Nel periodo transitorio  dal 01/01/2021 fino al 30/06/2022 non si ritiene possibile effettuare un’integrazione cartacea delle fattura emessa in formato elettronico da parte del cedente Sanmarinese, previa stampa del documento (come consentito per le operazioni interne soggette a reverse charge) per cui sarà necessario adempiere alla procedura di emissione di una fattura elettronica con Tipo documento TD19 come sopra evidenziato. Di conseguenza, la scelta / utilizzo del formato elettronico da parte del cedente Sanmarinese obbliga l’operatore italiano a “continuare” ad utilizzare tale formato per l’assolvimento dell’IVA in Italia.

 

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO DA PARTE DI SOGGETTO PASSIVO IVA CON EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA SANMARINESE CON ADDEBITO DELL’IMPOSTA.

Il cedente Sanmarinese può emettere fattura elettronica con indicazione dell’IVA dovuta.

L’acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, deve:

  1. verificare, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, l’esito positivo dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino;
  2. all’ottenimento dell’esito positivo procedere ad annotare la fattura.

 

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO DA PARTE DI SOGGETTO PASSIVO IVA CON EMISSIONE DI FATTURA CARTACEA SANMARINESE SENZA ADDEBITO DELL’IMPOSTA.

Qualora  il cedente Sanmarinese emetta fattura cartacea senza addebito dell’IVA:

  • emette la fattura in 2 esemplari e le presenta all’Ufficio Tributario di San Marino;
  • trasmette all’acquirente 1 esemplare della fattura restituiti vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino con il timbro a secco circolare.

L’acquirente soggetto passivo IVA Italiano assolve l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l’ammontare dell’IVA sull’esemplare della fattura ricevuta dal fornitore Sanmarinese e procede con l’applicazione del “reverse charge”. Il soggetto passivo IVA Italiano può effettuare l’integrazione elettronica utilizzando l’emissione della fattura elettronica Tipo documento TD19.

Qualora al soggetto passivo IVA Italiano non riceva la fattura  vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino con il timbro a secco circolare entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione,  provvederà all’emissione / regolarizzazione della stessa nei 30 giorni successivi alla scadenza dei 4 mesi suddetti.

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO DA PARTE DI SOGGETTO PASSIVO IVA CON EMISSIONE DI FATTURA CARTACEA SANMARINESE CON ADDEBITO DELL’IMPOSTA.

Il cedente Sanmarinese può emettere fattura cartacea con indicazione dell’IVA dovuta.

In soggetto passivo IVA Italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite posta, deve:

  1. verificare che la fattura ricevuta sia vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino con il timbro a secco circolare;
  2. procedere ad annotare la fattura.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA PARTE DI UN SOGGETTO PRIVATO ITALIANO  DA SOGGETTI OBBLIGATI E DA SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.

Gli acquisti di beni da parte di soggetti privati Italiani da operatori economici Sanmarinesi, ad eccezione:

  • delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • delle vendite a distanza;

sono da assoggettare ad IVA in San Marino.