SCONTO FINANZIARIO O COMMERCIALE. Attenzione alla natura dello sconto durante la fase di emissione della fatture.

Sempre più spesso accade che sconti concessi dai fornitori come sconti di natura commerciale siano invece classificati dagli acquirenti quali sconti finanziari.

La questione ruota intorno alla corretta natura del componente.

In particolare, occorre chiedersi se il pagamento ridotto sia conseguente:

  • a trattative commerciali (sconti commerciali);
  • a un anticipo del termine di versamento (sconti finanziari).

In generale, va subito detto che lo sconto finanziario non trova spazio nella fattura, essendo la sua “causa” successiva al documento stesso.

La facilitazione si concretizza infatti in un momento posteriore all’emissione della fattura perché legati all’alea del pagamento.

Sconti di natura commerciale e sconti di natura finanziaria

Il qualificare uno sconto come commerciale o finanziario comporta notevoli differenze di trattamento fiscale ai fini Irap e Iva.
Riguardo all’Irap, come noto, dalla diversa qualificazione della natura degli sconti consegue una diversa quantificazione della base imponibile, dato che gli stessi, se considerati commerciali rientrano nella base imponibile in diminuzione dell’aggregato B; se sono invece considerati sconti finanziari (e inseriti quindi nell’aggregato C) non rilevano ai fini della determinazione della stessa base imponibile.

C’è da dire che ai fini Irap la diversa collocazione nel conto economico non avrà certo l’effetto di mutarne la “effettiva” natura.

L’articolo 11, comma 4, del Dlgs 446/97 a disporre che “indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione“.

Il “trucco”, tuttavia, non è fine a se stesso o comunque non è limitato a ottenere (solo) una minore imposta regionale sulle attività produttive.

E’ facile intuire, infatti, che il riportare tali sconti in fattura potrebbe rispondere anche allo scopo di diminuire l’Iva dovuta.

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, premettendo che la base imponibile per le cessioni e per le prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo di tutto ciò che è dovuto al cedente o prestatore quale controprestazione della cessione o prestazione, concorre a formare la base imponibile anche lo sconto concesso al cliente.
Ciò vale però solo in caso di sconti commerciali, e cioè solo nel caso in cui, appunto, lo sconto sia concesso direttamente in fattura.

Nelle ipotesi invece di sconti finanziari, fuori fattura, si deve fare riferimento alle disposizioni contenute nel comma 2 dell’articolo 26 del Dpr n. 633/72.

Gli sconti finanziari, difatti, per la loro stessa natura, rappresentano sconti condizionati.

In tali casi lo sconto non viene concesso in fattura, ma solamente all’eventuale verificarsi della condizione in un momento successivo.

In fattura, questo tipo di sconto non può, perciò, neppure essere conteggiato ai fini dell’imponibile da assoggettare all’Iva, in quanto nel momento di emissione del documento non è ancora possibile sapere se il cliente aderirà o meno alla condizione di pagamento in relazione alla quale lo sconto stesso viene subordinato.

Tale fattispecie è, come facilmente osservabile, del tutto differente da quella all’origine degli sconti commerciali, in cui invece la riduzione di prezzo viene concessa direttamente in fattura (sconto preventivo) a prescindere dal verificarsi di eventuali condizioni di pagamento.

 

Conclusioni

Allorquando  lo sconto non possa venire concesso in fattura, ma solamente al verificarsi della condizione prevista per la sua concessione (sconti di natura finanziaria),non solo tali sconti dovranno essere inseriti nell’aggregato C e non rileveranno ai fini della determinazione della base imponibile Irap, ma, ai fini Iva, la fattura dovrà essere emessa per l’intero ammontare del corrispettivo pattuito, al lordo dello sconto condizionato.
Solo in seguito, all’eventuale verificarsi della condizione stabilita, il soggetto emittente potrà emettere una nota di credito per l’importo dello sconto, riducendo in tal modo l’imposta relativa all’operazione imponibile originaria.
In questi casi, troverà applicazione l’articolo 26, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972 e, di conseguenza, la variazione in diminuzione non potrà essere operata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’originaria operazione di cessione.

Qualora il soggetto emittente non ritenga opportuno, per altre motivazione, emettere la nota di credito, il soggetto ricevente si deve premunire di una comunicazione (Via PEC) nella quale porti all’attenzione del soggetto emittente l’applicazione dello sconto ricevuto di natura finanziaria così da poter avere una documentazione a sostegno del trattamento contabile della differenza fra la fattura ricevuta e il pagamento effettuato.