Dal 1° gennaio 2020, per avere diritto alle detrazioni IRPEF al 19%, è necessario che il pagamento della spesa medica avvenga con mezzi tracciabili e documentabili, mentre chi paga in contanti non ha comunque diritto ad applicare le agevolazioni fiscali in dichiarazione dei redditi, né per sé né per i familiari. L’unica eccezione è rappresentata dalle spese sanitarie, con le consuete limitazioni.
Regole per la detrazione.
“Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi”, e in altre disposizioni normative, spetta “a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall‘articolo 23 del decreto legislativo 241/1997”.
Dunque la regola riguarda tutte le detrazioni IRPEF al 19% previste dall’articolo 15 del TUIR, o da altre disposizioni di legge. Quindi, ad esempio:
- mutui,
- spese sanitarie,
- spese veterinarie,
- servizi di interpretariato,
- spese funebri,
- spese universitarie,
- varie spese per i figli (asilo, corsi, palestra),
- badanti,
- erogazioni liberali,
- trasporto pubblico.
L’unica novità che la legge ha introdotto riguarda la modalità di pagamento, che deve essere tracciabile, di conseguenza esclude i contanti.
Pagamenti ammessi
La norma specifica quali sono le tipologie di pagamenti ammessi:
- versamenti bancari e postali (bonifici),
- carte di credito, debito e prepagate,
- assegni bancari e circolari,
In pratica, sono ammesse tutte le forme di pagamenti diverse dal contante.
Eccezioni
Le uniche eccezione sono rappresentate dalle:
- spese sanitarie in farmacia (medicinali e dispositivi medici);
- le prestazioni sanitarie solo se vengono erogate da strutture pubbliche o accreditate presso il servizio sanitario nazionale.
che continuano a essere detraibili anche se vengono pagate in contanti