TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI. Ravvedimento

Le società di capitali devono aver effettuato il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali valida per l’anno 2017 entro il 16 marzo.

In caso di mancato o ritardato pagamento le società che intendano regolarizzare spontaneamente la propria posizione, possono ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

L’omesso e/o il ritardato versamento della tassa di vidimazione libri sociali, codice tributo 7085, secondo l’orientamento prevalente, prevede una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% della tassa stessa (art. 9 comma 1 DPR 641/1972 e art. 8 D.Lgs. 473/1997, riferimento sito Agenzia delle Entrate).

Pertanto, se si considera la sanzione dal 100% al 200% della tassa, in caso di ravvedimento operoso la sanzione si riduce a:

  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione dal 91° giorno ed entro un anno dalla scadenza del versamento
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro due anni

Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo (pari allo 0,10%% dal 1° gennaio 2017), con maturazione giorno per giorno, comprendendo anche il giorno dell’effettivo versamento .Si ricorda che diversamente dagli altri tributi, il ravvedimento operoso della tassa in oggetto è atipico in quanto:

a) la tassa annuale maggiorata degli interessi deve essere versata mediante il modello F24, indicando il codice tributo “7085” e l’anno di riferimento, ad esempio 2017;

b) la sanzione deve essere versata mediante modello F23, riportando:

  1. nel campo 6: il codice ufficio “RCC”;
  2. nel campo 9: la causale “SZ”;
  3. nel campo 11: il codice tributo “678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle CC.GG.

Anche per la tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali, come per tutte le imposte e tasse, la deducibilità fiscale ai fini del reddito d’impresa avverrà nel periodo di imposta del pagamento. Il tributo è deducibile anche ai fini IRAP con le regole proprie di tale imposta.