TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI. L’elenco delle operazioni ESONERATE dall’obbligo di certificazione (trasmissione telematica) di cui all’articolo 2 D.P.R. 696/1996

Non sono soggette all’obbligo di certificazione le seguenti operazioni:

  • le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  • le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
  • le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 1, D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni;
  • le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, se integrato nell’ammontare dei corrispettivi (vendite con DDT, triangolazioni di merce nel territorio nazionale, servizi resi a soggetti UE; servizi ricevuti da soggetti UE);
  • le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;
  • le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del M. 30.12.1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
  • le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
  • le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al Lgs. 504/1998, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
  • le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
  • le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
  • le cessioni e le prestazioni esenti di cui all’articolo 22, comma 1, punto 6, D.P.R. 633/1972 (per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10 (mondo bancario, delle fiduciarie, delle assicurazioni inteso come rapporto fra compagnia d’assicurazione e agente, riscossioni di tributi, commercio di azioni, scommesse, servizi postali, prestazioni rese dalle biblioteche, ecc);
  • le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell’articolo 12 L. 413/1991, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;
  • le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
  • le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
  • le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
  • le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
  • le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
  • le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
  • le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
  • le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
  • le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
  • le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
  • le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
  • le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
  • le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;
  • le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall’articolo 9-bis L. 66/1992;
  • le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;
  • le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
  • le prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici;
  • le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
  • le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
  • le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all’articolo 2 L. 59/1963, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all’articolo 34, comma 4, D.P.R. 633/1972;
  • le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 41 L. 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
  • le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente poste;
  • le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’articolo 4 L. 337/1968, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’articolo 8 D.P.R. 394/1994, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;
  • le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’articolo 23, comma 2, D.Lgs. 261/1999, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.