La legge di conversione del così detto Decreto Crescita ha introdotto due innovazioni rispetto al testo originario del decreto stesso:
- moratoria sulle sanzioni
- concessione di un termine di invio dei corrispettivi telematici più lungo
Il Governo, con alcuni emendamenti presentati in parlamento durante l’iter di approvazione della legge di conversione ha parzialmente accolto la richiesta di commercianti, artigiani ed associazioni di categoria di concedere una proroga al 2020. In realtà il Governo non ha accolto la richiesta di proroga per tutti ma si è “limitato” ad approvare “una moratoria sulle sanzioni” e nella concessione di un termine di invio dei corrispettivi telematici più lungo.
Per cui, il Governo ha detto che l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, partirà dal 1° luglio 2019 esclusivamente per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro poiché per tutti gli altri operatori economici l’obbligo partirà dal 1° gennaio 2020. Si ricorda che sin d’ora il Governo e l’Agenzia delle Entrate hanno già affermato che la moratoria delle sanzioni sarà riproposta alla scadenza del 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti che avranno obbligo di trasmissione da quella data.
Ora analizziamo i tempi di pubblicazione e la portata delle novità introdotte.
Nella giornata di sabato 29 giugno, l’Agenzia delle Entrate, a studi e aziende chiusi (normalmente) , è nuovamente intervenuta sul tema dello scontrino elettronico obbligatorio pubblicando la circolare numero 15/E, che di fatto concede più tempo a coloro che non si sono adeguati entro la scadenza fissata. La moratoria sulle sanzioni si trasforma in una proroga di fatto dei corrispettivi telematici.
SEI MESI SENZA SANZIONI.
Per i primi sei mesi di decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica – che per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro decorre dal 1° luglio 2019 mentre per gli altri soggetti decorre dal 1° gennaio 2020 – non si applicano le sanzioni in relazione alla violazione di alcuni obblighi tributari in caso di trasmissione dei dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.
Così come previsto anche per la fatturazione elettronica, non saranno applicate sanzioni nel caso di invio dei dati dei corrispettivi telematici entro il mese successivo.
Le sanzioni che non si applicheranno per i primi sei mesi saranno quelle previste dagli articoli 6, comma 3, e 12 comma 2 del D. Lgs. n. 471 del 1997, relative cioè alla violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto e sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed IVA.
TRASMISSIONE DEI CORISPETTIVI ENTRO 12 GIORNI.
Per effetto delle misure contenute nella legge di conversione del Decreto Crescita, i dati dei corrispettivi potranno essere inviati entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Il tempo in più concesso per la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sostituisce la deroga all’obbligo di scontrino elettronico prevista per le zone con scarsa copertura internet. Non è previsto quindi alcun esonero ulteriore ma, al contrario, lo scontrino elettronico è pronto al debutto dal 1° luglio 2019.
PROCEDURA ALTERNATIVA PER L’INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE.
Migliaia di attività in Italia, riuscite a stare al passo con la corsa all’adeguamento, cominceranno nelle prossime ore ad inviare i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate direttamente dal Registratore Telematico.
Nelle prime ore della giornata del 1° luglio, dunque, se l’aggiornamento o installazione delle nuove modalità sono andate a buon fine, esse si sono manifestate operativamente, con l’emissione del «Documento Commerciale», che manderà definitivamente in pensione lo scontrino o ricevuta fiscale.
A partire dall’apertura, quindi, se tutto è andato a buon fine, i dispositivi hanno cambiato in automatico la modalità di funzionamento stampando il nuovo testo. Alla fine della giornata lo stesso dispositivo invierà in maniera automatizzata il flusso dei dati all’Agenzia delle Entrate.
È utile sottolineare, quanto riportato in precedenza, che il termine dell’invio dei corrispettivi telematici è stato allineato, dal decreto Crescita appena convertito, a quello delle fatture (cartacee e elettroniche), vale a dire 12 giorni dalla data di emissione.
Cosa accade invece per coloro che – malauguratamente – non sono riusciti a mettersi in regola nei tempi previsti?
A fornire una risposta è la stessa Agenzia delle entrate, la quale, con la sopra citata circolare, ha stabilito che coloro che non siano riusciti ad aggiornare o acquistare per tempo i Registratori Telematici, dovranno continuare ad utilizzare il vecchio Misuratore Fiscale o a compilare le Ricevute Fiscali cartacee, rilasciare lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale al cliente, ed infine compilare il Registro di Prima Nota dei Corrispettivi.
L’operazione di trasmissione, per i corrispettivi di luglio, è da effettuarsi entro la fine di agosto e così via fino a dicembre 2019, ovvero alla dotazione di un Registratore Telematico, pena pesanti sanzioni.
Si ritiene utile evidenziare, a tal proposito, che a far data dal 29 giugno è disponibile, sul portale “Fatture e corrispettivi”, la funzionalità web per il rilascio del cosiddetto Documento Commerciale.
Secondo quanto spiega la stessa Agenzia, «la procedura web consente la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri incassati per ogni operazione effettuata, nonché la possibilità di predisporre del documento commerciale da rilasciare al cliente». Su questo punto ci riserviamo di analizzare la procedura con maggior dettaglio nell’immediato futuro.