Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è la somma di denaro che il datore di lavoro deve elargire al suo ex dipendente quando il rapporto di lavoro per qualsivoglia motivazione, giunge al termine (pensione, licenziamento, dimissioni o decesso).
L’erogazione del TFR deve essere, obbligatoriamente, erogato al lavoratore, entro e non oltre i termini previsti dai Contatti Collettivi Nazionali di categoria (Ccnl).
A puro titolo esemplificativo si riportano di seguito i riferimenti temporali delle principale categorie di lavoratori:
- Colf e Badanti: in coincidenza del saldo dell’ultima busta paga relativa al mese in cui è avvenuta la cessazione dell’attività lavorativa.
- Commercio e Artigianato: 45 giorni calcolati a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Metalmeccanico: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice Istat da utilizzare per calcolare la rivalutazione del trattamento maturato fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Telecomunicazioni: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice Istat, da utilizzare per calcolare la rivalutazione del trattamento maturato fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Terziario: 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Turismo: in coincidenza del saldo dell’ultima busta paga relativa al mese in cui è avvenuta la cessazione dell’attività lavorativa.
Si invitano i datori di lavoro a prendere contatto con il proprio Consulente del Lavoro al fine di ricevere informazioni certe riferite allo specifico Contatto Collettivo Nazionale di categoria.