A seguito delle modifiche apportate sul visto di conformità e compensazioni dei crediti tributari dall’art. 3 del decreto legge n. 50/2017, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la Risoluzione n.57 del 04 MAGGIO 2017. Nel articolo intolato Visto di conformità e compensazione dei crediti tributari portiamo alla vostra attenzione, una serie di novità con le relative conseguenze operative scaturenti.
Visto di conformità e compensazione dei crediti tributari
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 57/E del 2017
A seguito delle modifiche apportate sul visto di conformità e compensazioni dei crediti tributari dall’art. 3 del decreto legge n. 50/2017, resesi necessarie al fine di contrastare fenomeni evasivi, si sono avute le seguenti novità:
- l’estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità;
- l’ampliamento dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, per l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita Iva, potenziando gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione per il recupero dei crediti indebitamente compensati.
L’Agenzia delle Entrate al fine di dirimere i dubbi degli operatori, ha predisposto e pubblicato la risoluzione 57/E/2017 con cui ha precisato che le nuove norme sono applicabili a partire dalla successiva alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2017 e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.
Per le dichiarazioni presentate entro il 23 aprile 2017 prive del visto di conformità restano, invece, applicabili le norme precedenti. Pertanto puntualizza l’Agenzia con la risoluzione in commento che “non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000”
Per cui per le dichiarazioni non ancora presentate al 24 aprile 2017, per poter utilizzare i crediti tributari per importi superiori ai 5.000,00 euro, è necessario apporre il visto di conformità.
Riduzione del limite per le compensazioni senza visto
Tra le novità introdotte dal D.L. n. 50/2017 hanno, tra le altre, previsto la riduzione, dagli attuali 15.000,00 euro a 5.000,00 euro, della soglia al di sopra della quale l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti comporta l’apposizione del visto di conformità del professionista sulla dichiarazione da cui emergono, ovvero la sottoscrizione alternativa da parte soggetto incaricato della revisione legale. Tale riduzione colpisce i crediti relativi all’Iva, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap. Resta fuori, invece, dal nuovo limite il modello Iva TR, nel caso di utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale.
Utilizzo in violazione delle norme per le compensazioni
Nel ipotesi in cui il contribuente proceda alla compensazioni dei crediti tributari:
- in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa,
- ovvero, in presenza di visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) apposto da soggetti “non abilitati”,
l’ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all’irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, mediante l’utilizzo dell’atto di recupero di cui alla L. 311/2004.
F24 solo con i canali del fisco
Altra novità riguarda l’estensione, per i soggetti titolari di partita Iva, dell’obbligo di utilizzare, per le compensazioni “orizzontale” in F24, esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).
Il D.L. n.50/2017 avendo modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 223/2006, l’obbligo per i titolari di partita Iva è stato esteso ad ogni utilizzo in F24 di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Irap nonché i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Per cui se era possibile, prima del D.L.50/2017, per i titolari di partita Iva utilizzare in compensazione, per importi inferiori alla soglia di 5.000 euro, un canale telematico “diverso” da quelli messi a disposizione dalle Entrate, ora ciò non è più possibile in quanto anche per una sola compensazione di modesto importo scatta l’obbligo di utilizzare la procedura Entratel o Fisconline.
Periodo transitorio per l’uso dei canali telematici per l’invio del modello F24
Nella risoluzione 57/E/2017 viene precisato che “in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche”, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del prossimo 1° giugno 2017.
Divieto di utilizzo dei crediti tributari per pagare somme dovute da atti di recupero per indebita compensazione
Infine, le disposizioni del D.L. 50/2017 prevedono il divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento delle somme dovute in base all’atto di recupero. Infatti, secondo l’articolo 1, comma 421, della L. 311/2004 “per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione …nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente”. Quindi, tenuto conto dell’ambito applicativo dell’atto di recupero, il legislatore ha inteso inibire l’utilizzo dell’istituto in presenza di una condotta, l’indebita compensazione, che la norma intende appunto contrastare.
Cos’è il Visto di Conformità?
Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, è stato introdotto nel nostro sistema tributario dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.
Attraverso l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso:
- garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
- agevolare l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza;
- contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti ;
- semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.
Il professionista, regolarmente autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all’Erario e al contribuente, affidatosi alle sue cure, che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.
Oltre al visto di conformità il legislatore ha previsto altri due livelli di controllo:
- asseverazione dei dati ai fini dell’applicazione degli studi di settore
- la certificazione tributaria.
La certificazione tributaria rappresenta il terzo livello d’informazione sulla corretta applicazione delle norme tributarie e completa i primi due livelli.
In pratica, il professionista abilitato al rilascio del Visto di Conformità, dalla Agenzia delle Entrate:
- esegue una serie di controlli sulla documentazione ricevuta;
- verifica presso gli archivi della Agenzia delle Entrate le informazioni disponibile;
- garantisce l’Agenzia delle Entrate, con una propria polizza d’assicurazione, che nella predisposizione della dichiarazione “vistata” esiste una elevato grado di veridicità, fatto salvo il dolo del contribuente.