FATTURAZIONE ELETTRONICA. Autofattura per mancata emissione.

Il presente elaborato, deriva da una esperienza di vita personale. Rifornimento di carburante in una stazione di servizio lungo la Tangenziale di Brescia. Dopo aver fatto rifornimento mi reco ad effettuare il pagamento con CARTA DI CREDITO. Richiedo l’emissione della fattura elettronica e l’operatore mi fa compilare un foglio con tutte le indicazioni per effettuare l’emissione della stessa: denominazione, partita iva, codice fiscale, indirizzo, codice destinatario e pec . Era la prima settimana di gennaio 2019. Ad oggi (11/03/2019) la fattura elettronica non é mai pervenuta, ancorché lo scrivente abbia comunicato all’Agenzia delle Entrate il proprio canale dedicato per la ricezione delle fatture elettroniche. Concludendo il cedente (distributore di carburante) non ha emesso correttamente la fattura elettronica.

Come dedurre il costo? Come detrarre l’IVA? Il legislatore da molto tempo ha regolamentato questa situazione. La risposta é semplice:

Nel caso in cui, nonostante la richiesta dell’emissione della fattura elettronica, la stessa non venga emessa e trasmessa entro i termini previsti dalla legge, mediante la trasmissione al SdI, l’acquirente/il cessionario/il committente; che non riceve la fattura elettronica,  non possiede alcun documento fiscalmente adatto ad effetture la deduzione del costo e il diritto alla detrazione dell’Iva ma soprattuto, come vedremo nel seguito, é esposto ad una sanzione.

La normativa Italiana  ha già, molto tempo fa, considerato questa eventualità, cioé che l’acquirente/il cessionario/il committente non riceva la fattura richiesta. Egli decorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, deve emettere autofattura in base a quanto stabilito dall’art. 6, comma 8 del Dlgs 471/1997, entro il trentesimo giorno successivo. Con la regolarizzazione dell’operazione può portare in detrazione l’Iva relativa.

L’ art. 6, comma 8 del d. lgs. 471/1997, ma anche il previgente art. 41, sesto comma , del Dpr 633/1972 abrogato dall’art. 16 del d.lgs. 471/1997, prevede che l’acquirente DEBBA procedere alla regolarizzazione, in due ipotesi:

  1. se non ha ricevuto fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione,
  2. se ha ricevuto fattura irregolare.

Nell’ipotesi 1. l’acquirente, entro il trentesimo giorno successivo, deve:

  • emettere autofattura in duplice copia contenente le indicazioni prescritte dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972,
  • procedere al versamento dell’imposta, se si tratta di operazione imponibile, mediante F24 (codice tributo 9399),
  • presentare all’ufficio competente entrambe le copie dell’autofattura, allegando copia del versamento F24,
  • annotare sul registro degli acquisti l’autofattura restituita dall’ufficio.

Nell’ipotesi 2., entro il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione, analogamente, deve:

  • emettere un’autofattura, in duplice copia contenente le indicazioni prescritte dall’art. 21 del decreto IVA,
  • procedere all’eventuale versamento della maggiore imposta mediante F24 (codice tributo 9399),
  • presentare all’ufficio competente l’autofattura, allegando copia del versamento,
  • annotare sul registro degli acquisti l’autofattura restituita dall’ufficio.

L’art. 6, comma 8 del d. lgs. 471/1997,  dal 1° aprile 1998, per il reato commesso dal cedente/prestatore in capo al cessionario/committente prevede una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250,00 Euro.

Risulta evidente che per fatture ove l’IVA sia superiore ad Euro 250,00 l’imprenditore potrebbe fare una valutazione di convenienza e ragionare su quale sia il comportamento meno dannoso per il contribuente stesso, tra:

  • sanare seguendo la procedura e pagare due volte l’IVA (nel primo pagamento ha versato l’IVA al fornitore che non ha emesso fattura e nel secondo caso ha versato l’IVA con F24 codice tributo  9399) ma poter detrare (solo per il secondo versamento) IVA versata e dedurre interamente il costo;
  • evitare di dedurre il costo non fatturatogli dal Suo fornitore e rinunciare alla detrazione dell’IVA versata al fornitore sapendo che il massimo rischio corso é pari al versamento dell’IVA che il fornitore non ha fatturato (cioé lo stesso danno subito durante le operazioni di sanatoria);

ma per fatture ove l’importo dell’IVA é inferiore ad Euro 250,00; tenuto conto della sanzione minima al contribuente acquirente /  cessionario / committente , pari ad Euro 250,00,  conviene regolarizzare la fattura procedendo a versare UNICAMENTE l’IVA già versata al fornitore, ma evitando di dover pagare una sanzione (minima) di euro 250,00 .

Un ragionamento specifico è necessario nei confrnti dei soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio (Minimi/Forfettari). In questo caso, il controllo sulle fatture d’acquisto é limitato in quanto non dovendo nemmeno registrarle nel registro acquisti, il contribuente ha un controllo minore. Ma si ricordi, che anche se il soggetto Minimo/Forfettario non detrae l’IVA, poiché il suo regime sfugge al campo di applicazione dell’IVA e non deduce nemmeno i costi poiché il Suo reddito imponibile è determianto forfettariamente, NON SFUGGE AL CAMPO DI APPLICAZIONE  dell’art. 6, comma 8 del d. lgs. 471/1997, é trattandosi, solitamente, di attività con fatture d’acquisto d’importo limitato, l’effetto negativo, della sanzioni minime può divenire devastante.