IL REQUISITO DELLA NOVITÀ DEI BENI
Partiamo innanzitutto dal presupposto che i super ammortamenti al 140 % sui beni strumentali, acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, sono una prerogativa dei beni nuovi (o mai usati).
L’agevolazione interessa, infatti, tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni con vita utile che potremo definire “lunga”, cui viene assegnato dal D.M. 31 dicembre 1988, un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5 per cento (come i silos, i serbatoi, ecc.) e alcuni beni specificatamente individuati nell’allegato alla Legge di stabilità 2016 (come gli aerei, le condutture, le condotte, ecc.).
Il beneficio non spetta per i beni immateriali e per i beni usati.
L’Amministrazione finanziaria ha avuto modo, nel passato, per altre agevolazioni, di chiarire che il requisito della novità sussiste (si veda la Circolare n.90/E DEL 17 ottobre 2001) nel caso in cui il bene venga acquistato direttamente dal produttore, ma anche qualora il bene venga acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore, purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da parte di altri soggetti.
Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto, non utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa (autovetture, motocicli e ciclomotori). Di conseguenza, il limite del costo fiscale degli autoveicoli, pari a 18.075,99 euro, viene incrementato del 40 per cento, raggiungendo i 25.306 euro. L’incremento del limite fiscale non riguarda, tuttavia, le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, dato che la norma richiama esclusivamente la lettera b) dell’art.164 (e non anche la lett. b-bis). Rimane comunque immutata la percentuale di deducibilità della quota di ammortamento pari al 20 per cento e all’80 per cento per agenti e rappresentanti.
Sono agevolabili, inoltre, i beni esposti in show room e utilizzati esclusivamente dai rivenditori al solo scopo dimostrativo (per chi volesse approfondire vi indichiamo le circolari Agenzia delle Entrate che trattano l’argoemnto: circolari n. 4/E/2002 e n. 5/E/2015).
Assilea ha corroborato tale tesi nella circolare 29 ottobre 2015, n. 25, e recentemente anche nella circolare 26 gennaio 2016, n. 2, in particolare facendo riferimento all’autovettura a km zero.
Secondo l’associazione, per quanto attiene agli autoveicoli immatricolati dei rivenditori rivendibili a km zero, le stesse potevano beneficiare della detassazione prevista dalle disposizioni della Tremonti-bis.
Nella fattura d’acquisto il concessionario era tenuto a inserire una dicitura che richiamasse da un lato che trattavasi di auto nuova (non aver percorso km neppure a fini dimostrativi) e che, dall’altro, sulla stessa non si fosse mai beneficiato di agevolazioni fiscali.