DICHIARAZIONE DEI REDDITI Persone Fisiche. Documentazione da allegare e conservare per 730 e Modello Reditti.

Il presente articolo é rivolto a dare risposta ad una domanda fondamentale nel processo di  predisposizione della dichiarazione dei redditi (730-Redditi) di una persona fisica dopo la nascita delle “dichiarazioni precompilate”.

Allorquando si predispone una dichiarazione dei redditi (730-Redditi) di una persona fisica, é necessario conservare i documenti rappresentative delle spese deducibili o detraibili riportate all’interno delle dichiarazione stessa?

In verità, tale domande ha tre (3) diverse risposte a seconda della tipologia di dichiarazione e del comportamento del dichiarante.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA INTERAMENTE ACCETTATA.

A decorrere dall’anno d’imposta 2022, a seguito delle modifiche intervenute nell’art. 5, commi 1 e , del D.Lgs. n. 175/2014, ad opera dell’art. 6 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, sono state previste deroghe al principio  generale obbligo di conservazione in capo ai CAF e ai professionisti abilitati della documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili; in quanto nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, il contribuente non è tenuto ad esibire al CAF o al professionista la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate, e il CAF o il professionista abilitato è esonerato dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. L’unico obbligo in capo al CAF o al professionista é l’acquisizione dal contribuente di una dichiarazione con la quale quest’ultimo attesta di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014. Si ricorda, in ogni caso che l’esonero dall’esibizione per il contribuente e dalla conservazione per il CAF o il professionista abilitato riguarda esclusivamente la documentazione che attesta il sostenimento della spesa detraibile o deducibile comunicata dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare della spesa sostenuta e la relativa modalità di pagamento. Restano del tutto inalterato l’obbligo in capo al contribuente di esibire e conseguentemente, quello in capo al CAF o al professionista di conservare, la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.  In ogni caso il contribuente è tenuto ad esibire la documentazione diversa da quella, sopra descritta, relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, come, ad esempio, le ritenute esposte nella Certificazione Unica e le spese detraibili e deducibili comunicate dai sostituti d’imposta tramite la medesima certificazione. Il CAF o il professionista è tenuto a conservare tale documentazione in base alle regole di cui al D.M. n. 164/1999.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA MODIFICATA.

Allorquando il CAf o il professionista delegato, presenta la dichiarazione precompilata con modifiche, in relazione alle spese sanitarie, devono verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e, pertanto, il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie. In caso di difformità tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie viene modificato e, quindi, il CAF o il professionista è tenuto ad acquisire dal contribuente e a conservare i documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato. Inoltre, il CAF o il professionista deve acquisire e conservare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. In caso di modifica delle spese sanitarie, infatti, l’elenco dettagliato delle spese risulta necessario al fine di consentire al CAF o al professionista di dimostrare la correttezza del proprio operato.

DICHIARAZIONE NON PRECOMPILATA.

Indipendentemente dal modello utilizzato (730-Redditi), il CAF o il professionista delegato devono prendere visione dei documenti giustificativi e tali devono essere conservati per 5 anni a partire dalla fine del periodo d’imposta in cui è stata presentata la dichiarazione. Ad esempio, la documentazione fiscale relativa alla dichiarazione presentata nel 2025 (relativa ai redditi 2024),  deve essere conservata fino al 31 dicembre 2030. Questo serve a permettere eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.