(articolo aggiornato il 10/01/2026)
RENTRI. Chi deve iscriversi entro il 13/02/2026 e chi é esonerato?
Il presente articolo analizza unicamente la posizione dei “produttori di rifiuti” con esclusione del settore
- agricolo
- estrattivo (cave)
e non tratta argomenti relativi ad altri soggetti quali:
- discariche;
- recuperatori,
- smaltitori,
- commercianti,
- intermediari,
- trasportatori.
Il 15/12/2024 ha preso avvio la fase d’implementazione operativa del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato “RENTRI” (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Tale fase di avvio si concluderà il 13/02/2026.
Il RENTRI é il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti. Si concretizza in un sistema obbligatorio per una vasta gamma di operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.
Con l’introduzione del:
- Decreto Legislativo n. 213/2022,
- Decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59/2023,
- Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026),
sono stati definiti i “Soggetti Obbligati” a iscriversi al RENTRI.
Vediamo nel dettaglio chi sono i Soggetti Obbligati RENTRI e chi, invece, è esonerato ma può comunque utilizzare il sistema.
I Soggetti Obbligati RENTRI
L’art. 188-bis del Testo Unico Ambientale modificato dal D.Lgs. 213/2022, e successivamente coordinato con la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) introduce il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti definendo i Soggetti Obbligati.
«Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale»
Il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59/2023, consì come modificato dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), specifica, limitatamente ai soggetti identificati in premessa, che sono Soggetti Obbligati all’iscrizione al RENTRI:
- Produttori di rifiuti pericolosi. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a meno che non siano espressamente esonerati dal comma 3 dell’articolo 9 del Decreto 4 aprile 2023, devono iscriversi al RENTRI.
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti. L’obbligo riguarda specificamente rifiuti non pericolosi derivanti da:
- lavorazioni industriali e artigianali;
- attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Nel momento in cui un’impresa produce un rifiuto pericoloso, scatta l’obbligo di iscrizione al RENTRI. Dal punto di vista della tempistica, se al momento della produzione del rifiuto pericoloso non sono ancora scaduti i termini dei tre scaglioni previsti dal DM 59/2023, l’impresa ha l’obbligo di iscriversi nello scaglione di appartenenza, in funzione del numero dei suoi dipendenti. Se, sulla base del numero dei suoi dipendenti, è già passato il termine per lo scaglione di appartenenza, l’impresa si iscriverà nel momento in cui produce il rifiuto pericoloso.
Vediamo per la categoria “produttori” che é soggetto all’obbligo d’iscrizione RENTRI.
- Imprese ed enti produttori iniziali
-
- con più di 10 dipendenti,
- che producono rifiuti non pericolosi,
- nell’ambito di lavorazioni:
• industriali,
• artigianali,
• derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
2. Imprese ed enti produttori iniziali
-
- che producono rifiuti pericolosi
Modalità di calcolo del numero dei dipendenti
Il numero di dipendenti è un parametro essenziale per determinare gli obblighi e le modalità di iscrizione al sistema RENTRI.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un chiarimento riguardante le modalità di calcolo del numero di dipendenti, offrendo linee guida precise per enti e imprese.
Il numero di dipendenti è
- la totalità delle persone che lavorano per conto dell’ente o dell’impresa,
- in forza di un contratto di lavoro subordinato,
- che percepiscono una remunerazione per il lavoro svolto.
- al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Nel calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono inclusi:
- i dipendenti a tempo pieno,
- i dipendenti a tempo parziale e stagionali, conteggiati come frazioni di unità lavorative, in base a quanto stabilito dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive,
- titolare e soci vanno considerati nel conteggio solo se inquadrati come dipendenti formalmente dell’azienda, ossia regolarmente a libro paga.
I soggetti esonerati dal RENTRI
Non tutti gli operatori nel settore dei rifiuti sono tenuti a iscriversi al RENTRI. I soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione includono:
- Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti. Le aziende più piccole, che producono rifiuti non pericolosi, non sono obbligate all’iscrizione, salvo decidano di farlo volontariamente.
- Imprese e enti produttori di soli rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, sanitarie, commerciali, di servizio, edilizia e costruzioni, indipendentemente dal numero di dipendenti. Queste categorie possono operare senza essere vincolate al sistema RENTRI.
- Imprenditori agricoli che hanno un volume d’affari inferiore a 8.000 euro. Gli agricoltori che rientrano in questa categoria non hanno l’obbligo di iscriversi, ma possono scegliere di farlo su base volontaria
- Soggetti esercenti attività estetiche, parrucchieri, tatuatori, ecc., (codici ATECO 2025 rispettivamente 96.21.00, 96.22.09, 96.22.01 e 96.99.91), che producono rifiuti non pericolosi. Anche per queste attività professionali, l’iscrizione al RENTRI è facoltativa.
- Produttori di rifiuti non inquadrati in forma di ente o impresa (ad esempio, liberi professionisti). Secondo la recente Legge di Bilancio 2026 i liberi professionisti che non rientrano in nessuna delle categorie sopra elencate sono esonerati dall’obbligo di iscrizione. Esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: i professionisti medici, dentisti e veterinari, Dottori Commercialista, Notai, Avvocati, ecc.
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NOTA:
Si ricorda al lettore che questo articolo non ha la pretesa di essere esaustivo ma ha unicamente una funzione informativa e si invita a prendere contatto con il proprio consulente ambientale e/o rifiuti.
(articolo aggiornato il 22/01/2025)
Il 15/12/2024 ha preso avvio la fase d’implementazione operativa del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato “RENTRI” (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Tale fase di avvio si concluderà il 13/02/2026.
Di seguito verrà analizzato la fase d’implementazione operativa.
Il sistema è stato organizzato con iscrizioni “a scaglioni” in modo da impegnare, inizialmente, le aziende di maggiori dimensione (15/12/2024) ed arrivare successivamente alle aziende di minor dimensione (entro il 13/02/2026).
Il sistema RENTRI è:
- gestito direttamente dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)
- con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’accesso al portale RENTRI avviene mediante l’utilizzo di:
- SPID,
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Le scadenze temporali legate al sistema RENTRI sono:
- dal 04/11/2024 si è potuto stampare su supporto cartaceo il format di registro cronologico di carico e scarico per farlo vidimare presso le Camere di commercio e i nuovi modelli di Registro e FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) che dovranno essere utilizzati
- dal 13/02/2025 mandando in pensione i vecchi registri e formulari.
Quando è partito il RENTRI?
Il 15/02/2024 é partito ufficialmente il RENTRI. La Sua funzione è la tracciabilità dei rifiuti, mediante l’acquisizione e monitoraggio dei dati ambientali tramite un moderno sistema di gestione digitale degli adempimenti ambientali.
Quali sono i soggetti non obbligati all’iscrizione (ma alla “registrazione”)?
Sono comunque previsti degli adempimenti di “registrazione” per i soggetti non tenuti ad iscriversi al sistema: insomma, in qualche modo bisogna “contabilizzare” i movimenti.
Chi NON deve iscriversi al RENTRI?
- Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
- industriali,
- artigianali,
- o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi.
- Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività:
- agricole,
- sanitarie,
- commerciali,
- di servizio,
- dell’edilizia e delle costruzioni,
a prescindere dal numero di dipendenti.
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Tutti i soggetti sopraindicati:
- non devonotenere il registro di carico e scarico;
- dal 13/02/2025 al 13/02/2026, devono comunque “registrarsi” al RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” prima di emettere e vidimare digitalmente il nuovo modello di FIR cartaceo (é possibile effettuare la vidimazione digitalegià dal 23/02/2025, tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l’utilizzo del FIR solo a partire dal 13/02/2025.
Qual è il calendario delle scadenze?
Di seguito si riporta una disamina delle relative scadenze.
Iscrizione:
- dal 15/12/2024 al 13/02/2025: Iscrizione al Registro per i seguenti soggetti obbligati: a) impianti di trattamento rifiuti; b) trasportatori di rifiuti; c) commercianti / intermediari di rifiuti; d) consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; e) imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti); f) imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali (più di 50 dipendenti); g) delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, gestore del servizio di raccolta.
- dal 15/05/2025 al 14/08/2025: Potranno iscriversi enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con un numero di dipendenti superiore a 10.
- dal 15/12/2025 al 13/02/2026: Potranno iscriversi i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con un numero di dipendenti inferiori o uguali a 10 e tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti pericolosi obbligati.
Registro carico e scarico rifiuti
- dal 04/11/2024 al 13/02/2025: Potranno essere vidimati presso le Camere di Commercio sia i nuovi che i vecchi modelli di Registro;
- dal 14/02/2025 al 13/02/2026: Le Camere di Commercio potranno vidimare soloi nuovi modelli di Registro carico e scarico, i vecchi modelli non potranno più essere vidimati;
- dal 13/02/2026: Le Camere di Commercio non vidimeranno più i Registri di carico e scarico.
Per chi è obbligato all’iscrizione al RENTRI la vidimazione e la tenuta dei nuovi modelli di registro di carico e scarico saranno effettuate in modalità digitale, a partire dalla data di iscrizione.
Formulari di identificazione rifiuti (FIR)
- fino al 13/02/2025: Le Camere di Commercio vidimeranno soloi vecchi modelli FIR; i nuovi modelli dei FIR avranno solo vidimazione digitale.
- dal 13/02/2025: Le Camere di Commercio non vidimeranno più i FIR.
Quando partono il registro di carico e scarico, la vidimazione dei FIR?
Per rispondere alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato fissato al 04/11/2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).
Il servizio è accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiede alcuna registrazione o iscrizione.
Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13/02/2025 devono vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi tale operazione (vidimazione del registro su supporto cartaceo) potrà essere posta in atto anche dopo la scadenza del 13/02/2025.
Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori possono già effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI dal 23/01/2025.
I nuovi modelli potranno essere utilizzati dal 13/02/2025.
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Si ricorda al lettore che questo articolo non ha la pretesa di essere esaustivo ma ha unicamente una funzione informativa e si invita a prendere contatto con il proprio consulente ambientale e/o rifiuti.
