(aggiornato al 23/09/2023)
Il 2022 è un anno pieno di novità in materia di gestione contabile e di fatturazione elettronica.
La Legge di Bilancio 2021 aveva stabilito che a far data dal 01/01/2022 diveniva obbligatoria la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) dell’autofattura relativa al “reverse charge interno” che per il “reverse charge esterno” (intracomunitario ed extracomunitario)“, ma il il Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha rinviato tale la data al 01/07/2022 per le l’autofattura o integrazione delle fatture da e verso l’estero.
Riassumendo:
- dal 01/01/2022 le integrazioni “reverse charge interno” (fatture emesse da soggetti italiani che comportano l’applicazione del meccanismo di reverse charge) devono essere gestite unicamente con fatturazione elettronica (si pensi agli acquisti interni di oro industriale, le provvigioni richieste agenzie di viaggio ai loro intermediari, i servizi resi da subappaltatori nel settore edile, gli acquisti di telefoni cellulari prima della vendita finale agli utilizzatori, i servizi nel comparto edile, gli acquisti nel settore energetico, ecc);
- dal 01/01/2022 al 30/06/2022 le integrazioni/autofatture per acquisti di beni e servizi intra ed extra comunitari possono essere gestiti in cartaceo come in passato oppure con fatturazione elettronica;
- dal 30/06/2022 le integrazioni/autofatture per acquisti di beni e servizi intra ed extra comunitari possono essere gestiti unicamente con fatturazione elettronica.
Tenuto conto che le integrazioni/autofatture ”reverse charge” a gestione cartacea sono ampiamente conosciute, nel presente articolo analizzeremo unicamente la gestione delle integrazioni/autofatture “reverse charge” con la gestione mediante l’emissione di fatturazione elettronica.
Prima d’iniziare la disamina dei singolo casi sopra evidenziati, si ritiene opportuno fare un breve riassunto in materia di tempi di emissione e tempi di trasmissioni al Sistema di interscambio delle fatture elettroniche. La Legge 178/2020 cd. Manovra 2021, evidenzia che i termini per l’emissione dei file XML relativi alle operazioni transfrontaliere sono:
- le fatture attive dovranno essere emesse alla data di effettuazione dell’operazione e trasmesse al SdI ed ai soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita;
- per le fatture passive ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione.
REVERSE CHARGE PER ACQUISTI CON FATTURE ELETTRONICHE NAZIONALI (TD16)
Qualora si riceva una fattura nazionale, cioè una fattura per transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano, da un fornitore italiano operante in settori come ad esempio edilizia, compravendita dell’oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, ecc; la stessa sarà una fattura elettronica,con codice Tipodocumento TD01 o TD02 o TD24 senza applicazione dell’IVA, con uno dei nuovi “codici natura” N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato).
Il soggetto ricevente dovrà emettere un’autofattura elettronica integrativa con codice Tipodocumento TD16, dell’aliquota IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (SdI) .
La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:
- Tipo documento TD16
- Campo cedente/prestatore: dati del fornitore italiano che ha emesso la fattura in reverse charge;
- Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua l’integrazione;
- Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” deve riportare la data di ricezione della fattura in “reserve charge” o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.
- Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA.
- Campo imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente .Qualora si sia in presenza di aliquote diversificate, si compilerà il documento con più righi a seconda dei singoli imponibili e le singole imposte. Si ricorda che non è necessario ricopiare l’intera fattura ricevuta ma solo verificare che l’imponibile coincida con l’imponibile della fattura originale.
- Campo 2.1.6 degli estremi della fattura originaria emessa dal fornitore nazionale e del numero attribuito alla fattura originaria dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
- Emessa ai sensi del dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72 indicando aliquota e imposta dovuta;
- Sarà recapitata solo al soggetto ricevente la fattura originaria
- Il soggetto ricevente nazionale annoterà la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.
REVERSE CHARGE PER ACQUISTI DI SERVIZI DALL’ESTERO (TD17)
Qualora si riceva una fattura, extracomunitaria oppure intracomunitaria, per acquisti di servizi, cioè una fattura per transazioni tra il fornitore dei servizi che è un soggetto UE oppure extra UE e l’acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano, il fornitore emetterà una fattura (quasi sempre) cartacea che indicherà unicamente l’imponibile senza applicazione dell’IVA, poiché l’IVA è imponibile in Italia.
Il soggetto ricevente nazionale potrà
Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (è una possibilità che lo scrivente sconsiglia)
- se il fornitore dei servizi appartiene ad un paese UE, integrare la fattura ricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; e successivamente contabilizzare il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
- se il fornitore è di un paese extra-UE emettere un’autofattura cartacea con l’integrazione l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; e successivamente contabilizzare il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
- In ogni caso il soggetto ricevente nazionale dovrà adempiere all’invio dell’esterometro quando dovuto.
Dal 01/07/2022 (lo scrivente sconsiglia di applicare questo regime sin dal 01/01/2022)
- emetterà un’autofattura elettronica con codiceTipodocumento TD17, contenente l’imponibile, la/le aliquote IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:
- Tipo documento TD17
- Campo cedente/prestatore: dati del fornitore estero con indicazione del paese di residenza dello stesso;
- Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua l’integrazione/autofattura;
- Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” deve riportare:
- Se acquisto di servizi intra UE la data di ricezione della fattura;
- Se acquisti di servizi extra UE, San Marino o Vaticano la data di effettuazione dell’operazione.
- Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA.
- Campo 2.1.6 degli estremi della fattura originari emessa dal fornitore nazionale e del numero attribuito alla fattura originaria dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
- Campo imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente nazionale. Si ricorda che non è necessario ricopiare l’intera fattura ricevuta ma solo verificare che l’imponibile coincida con l’imponibile della fattura originale.
- Emessa ai sensi del dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72 indicando aliquota e imposta dovuta;
- Sarà recapitata solo al soggetto ricevente la fattura originaria
- Il soggetto ricevente nazionale annoterà la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.
REVERSE CHARGE PER ACQUISTI DI BENI INTRA COMUNITARI (TD18)
Qualora si riceva una fattura, da un soggetto intracomunitario, per acquisti di beni, cioè una fattura per transazioni tra il fornitore di beni che è un soggetto UE e l’acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano, ed i beni saranno trasferiti da una nazione UE ad altra nazione UE, il fornitore emetterà una fattura (quasi sempre) cartacea che indicherà unicamente l’imponibile senza applicazione dell’IVA, poiché l’IVA è imponibile in Italia.
Il soggetto ricevente nazionale potrà
Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (è una possibilità che lo scrivente sconsiglia)
- Essendo il fornitore dei beni appartenente ad un paese UE, integrare la fatturaricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; e successivamente contabilizzare il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
- In ogni caso il soggetto ricevente nazionale dovrà adempiere all’invio dell’esterometro quando dovuto.
Dal 01/07/2022 (lo scrivente sconsiglia di applicare questo regime sin dal 01/01/2022)
- emetterà un’autofattura elettronica con codiceTipodocumento TD18, contenente l’imponibile, la/le aliquote IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:
- Tipo documento TD18
- Campo cedente/prestatore: dati del fornitore intracomunitario con indicazione del paese di residenza dello stesso;
- Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua l’integrazione/autofattura;
- Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” deve riportare la data di ricezione della fattura
- Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA.
- Campo 2.1.6 degli estremi della fattura originari emessa dal fornitore nazionale e del numero attribuito alla fattura originaria dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
- Campo imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente nazionale. Si ricorda che non è necessario ricopiare l’intera fattura ricevuta ma solo verificare che l’imponibile coincida con l’imponibile della fattura originale.
- Emessa ai sensi del dell’articolo 46 del D.L. n. 331 del 1993 indicando aliquota e imposta dovuta;
- Sarà recapitata solo al 17 c.2 del D.P.R. la fattura originaria
- Il soggetto ricevente nazionale annoterà la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.
REVERSE CHARGE PER INTEGRAZIONE O AUTOFATTURA PER “ACQUISTO DI BENI CHE SI TROVANO GIA’ NEL TERRITORIO NAZIONALE” DA SOGGETTI ESTERI (INTRA ED EXTRA UE) (TD19)
Qualora si riceva una fattura, extracomunitaria oppure intracomunitaria, per acquisti di beni già presenti nel territorio Italiano, cioè una fattura per transazioni tra il fornitore di beni che è un soggetto UE oppure extra UE e l’acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano ma i beni sono già nel territorio Italiano, il fornitore emetterà una fattura (quasi sempre) cartacea che indicherà unicamente l’imponibile senza applicazione dell’IVA, poiché l’IVA è imponibile in Italia.
Il soggetto ricevente nazionale potrà
Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (è una possibilità che lo scrivente sconsiglia)
- se il fornitore dei servizi appartiene ad un paese UE, integrare la fattura ricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; e successivamente contabilizzare il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
- se il fornitore è di un paese extra-UE emettere un’autofattura cartacea con l’integrazione l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; e successivamente contabilizzare il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
- In ogni caso il soggetto ricevente nazionale dovrà adempiere all’invio dell’esterometro quando dovuto.
Dal 01/07/2022 (lo scrivente sconsiglia di applicare questo regime sin dal 01/01/2022)
- emetterà un’autofattura elettronica con codiceTipodocumento TD19, contenente l’imponibile, la/le aliquote IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:
-
- Tipo documento TD19
- Campo cedente/prestatore: dati del fornitore estero con indicazione del paese di residenza dello stesso;
- Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua l’integrazione/autofattura;
- Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” deve riportare:
- Se acquisto di servizi intra UE la data di ricezione della fattura;
- Se acquisti di servizi extra UE, San Marino o Vaticano la data di effettuazione dell’operazione.
- Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA.
- Campo 2.1.6 degli estremi della fattura originari emessa dal fornitore nazionale e del numero attribuito alla fattura originaria dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
- Campo imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente nazionale . Si ricorda che non è necessario ricopiare l’intera fattura ricevuta ma solo verificare che l’imponibile coincida con l’imponibile della fattura originale.
- Emessa ai sensi del dell’articolo 17 c.2 del d.P.R. n. 633/72 indicando aliquota e imposta dovuta;
- Sarà recapitata solo al soggetto ricevente la fattura originaria
- Il soggetto ricevente nazionale annoterà la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.
NOTA 1: Operatività consiglaita. Si ricorda a tutti i soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la gestione della contabilità presso le proprie aziende, quanto già in passato riferito circa la necessità di farsi assistere dalla propria SOFTWARE HOUSE nella fase di avvio di questa nuova modalità di comportamento contabile – fiscale.
NOTA 2: Tempistiche. Nelle operazioni di reverse charge interno (rottami, pallet usati, pulizia di edifici, manutenzione impianti, ecc.) oppure “esterno” (acq. intracomunitari di merci e servizi oppure acquisti extracomunitari di servizi) la fattura è emessa dal cedente senza addebito dell’imposta con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l’annotazione “inversione contabile” e l‘eventuale indicazione della norma di riferimento (esempio, art. 74, c. 7 D.P.R. 633/1972 per la cessione di pallet usati); deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui all’art. 23 (registro Iva vendite) entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Lo stesso documento ai fini della detrazione è annotato anche nel registro di cui all’art. 25 (registro Iva acquisti).
NOTA 3: Metodo d’integrazione. Nell’ipotesi di reverse charge interno (dal 01/01/2022 rinviato al 01/07/2022) comunque in tutte quelle in cui è presente una fattura elettronica veicolata tramite SdI (codici Natura da N6.1 a N6.9), a fronte dell’immodificabilità della fattura stessa, il cessionario/committente DEVE inviare tale documento allo SdI senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente i dati necessari per l’integrazione e gli estremi della fattura stessa, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione (Circ. Ag. Entrate 17/06/2019, n. 14/E). Questa modalità di integrazione era stata già evidenziata e chiarita nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 02/07/2018, n. 13/E e citata nella risoluzione 10/04/2017, n. 46/E con specifico riferimento all’art. 25, D.P.R. 633/1972, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile.
NOTA 4: Sanzioni. L’ordinanza 27176/2023 del 23/09/2023 della Corte di Cassazione chiarisce la natura delle sanzioni che devono essere applicate al caso in cui il cedente o prestatore omette di mettere in atto il meccanismo del reverse charge. In sostanza stabilisce che se l’omissione ha inciso sulla liquidazione del tributo (IVA) si tratta di “violazione sostanziale” e qualora ciò nona ccada, si tratterà di “violazione formale”.All’omessa integrazione da parte del cessionario/committente, si applica la sanzione amministrativa compresa fra 500 e 20.000 euro ex art. 6, c. 9-bis, D.Lgs. 471/1997. Infine si ricorda che, nei casi in cui il mancato assolvimento del reverse charge comporti una indebita detrazione, come visto ad esempio in caso di pro-rata o di operazione non detraibile, la violazione assumerà una “connotazione sostanziale” e torneranno ad essere applicabili le ordinarie sanzioni in tema di dichiarazione infedele e di illegittima detrazione.
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(aggiornato al 18/01/2022)
Il 2022 è un anno pieno di novità in materia di gestione contabile e di fatturazione elettronica.
La Legge di Bilancio 2021 aveva stabilito che a far data dal 01/01/2022 diveniva obbligatoria la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) dell’autofattura relativa al “reverse charge interno” che per il “reverse charge esterno” (intracomunitario ed extracomunitario)“, ma il il Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha rinviato tale la data al 01/07/2022 per le l’autofattura o integrazione delle fatture da e verso l’estero.
Riassumendo:
- dal 01/01/2022 le integrazioni “reverse charge interno” (fatture emesse da soggetti italiani che comportano l’applicazione del meccanismo di reverse charge) devono essere gestite unicamente con fatturazione elettronica (si pensi agli acquisti interni di oro industriale, le provvigioni richieste agenzie di viaggio ai loro intermediari, i servizi resi da subappaltatori nel settore edile, gli acquisti di telefoni cellulari prima della vendita finale agli utilizzatori, i servizi nel comparto edile, gli acquisti nel settore energetico, ecc);
- dal 01/01/2022 al 30/06/2022 le integrazioni/autofatture per acquisti di beni e servizi intra ed extra comunitari possono essere gestiti in cartaceo come in passato oppure con fatturazione elettronica;
- dal 30/06/2022 le integrazioni/autofatture per acquisti di beni e servizi intra ed extra comunitari possono essere gestiti unicamente con fatturazione elettronica.
Tenuto conto che le integrazioni/autofatture ”reverse charge” a gestione cartacea sono ampiamente conosciute, nel presente articolo analizzeremo unicamente la gestione delle integrazioni/autofatture “reverse charge” con la gestione mediante l’emissione di fatturazione elettronica.
Prima d’iniziare la disamina dei singolo casi sopra evidenziati, si ritiene opportuno fare un breve riassunto in materia di tempi di emissione e tempi di trasmissioni al Sistema di interscambio delle fatture elettroniche. La Legge 178/2020 cd. Manovra 2021, evidenzia che i termini per l’emissione dei file XML relativi alle operazioni transfrontaliere sono:
- le fatture attive dovranno essere emesse alla data di effettuazione dell’operazione e trasmesse al SdI ed ai soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita;
- per le fatture passive ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione.
REVERSE CHARGE PER ACQUISTI CON FATTURE ELETTRONICHE NAZIONALI (TD16)
Qualora si riceva una fattura nazionale, cioè una fattura per transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano, da un fornitore italiano operante in settori come ad esempio edilizia, compravendita dell’oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, ecc; la stessa sarà una fattura elettronica,con codice Tipodocumento TD01 o TD02 o TD24 senza applicazione dell’IVA, con uno dei nuovi “codici natura” N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato).
Il soggetto ricevente dovrà emettere un’autofattura elettronica integrativa con codice Tipodocumento TD16, dell’aliquota IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (SdI) .
La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:
- Tipo documento TD16
- Campo cedente/prestatore: dati del fornitore italiano che ha emesso la fattura in reverse charge;
- Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua l’integrazione;
- Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” deve riportare la data di ricezione della fattura in “reserve charge” o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.
- Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA.
- Campo imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente .Qualora si sia in presenza di aliquote diversificate, si compilerà il documento con più righi a seconda dei singoli imponibili e le singole imposte. Si ricorda che non è necessario ricopiare l’intera fattura ricevuta ma solo verificare che l’imponibile coincida con l’imponibile della fattura originale.
- Campo 2.1.6 degli estremi della fattura originaria emessa dal fornitore nazionale e del numero attribuito alla fattura originaria dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
- Emessa ai sensi del dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72 indicando aliquota e imposta dovuta;
- Sarà recapitata solo al soggetto ricevente la fattura originaria
- Il soggetto ricevente nazionale annoterà la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.
REVERSE CHARGE PER ACQUISTI DI SERVIZI DALL’ESTERO (TD17)
Qualora si riceva una fattura, extracomunitaria oppure intracomunitaria, per acquisti di servizi, cioè una fattura per transazioni tra il fornitore dei servizi che è un soggetto UE oppure extra UE e l’acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano, il fornitore emetterà una fattura (quasi sempre) cartacea che indicherà unicamente l’imponibile senza applicazione dell’IVA, poiché l’IVA è imponibile in Italia.
Il soggetto ricevente nazionale potrà
Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (è una possibilità che lo scrivente sconsiglia)
- se il fornitore dei servizi appartiene ad un paese UE, integrare la fattura ricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; e successivamente contabilizzare il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
- se il fornitore è di un paese extra-UE emettere un’autofattura cartacea con l’integrazione l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; e successivamente contabilizzare il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
- In ogni caso il soggetto ricevente nazionale dovrà adempiere all’invio dell’esterometro quando dovuto.
Dal 01/07/2022 (lo scrivente sconsiglia di applicare questo regime sin dal 01/01/2022)
- emetterà un’autofattura elettronica con codiceTipodocumento TD17, contenente l’imponibile, la/le aliquote IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:
- Tipo documento TD17
- Campo cedente/prestatore: dati del fornitore estero con indicazione del paese di residenza dello stesso;
- Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua l’integrazione/autofattura;
- Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” deve riportare:
- Se acquisto di servizi intra UE la data di ricezione della fattura;
- Se acquisti di servizi extra UE, San Marino o Vaticano la data di effettuazione dell’operazione.
- Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA.
- Campo 2.1.6 degli estremi della fattura originari emessa dal fornitore nazionale e del numero attribuito alla fattura originaria dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
- Campo imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente nazionale. Si ricorda che non è necessario ricopiare l’intera fattura ricevuta ma solo verificare che l’imponibile coincida con l’imponibile della fattura originale.
- Emessa ai sensi del dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72 indicando aliquota e imposta dovuta;
- Sarà recapitata solo al soggetto ricevente la fattura originaria
- Il soggetto ricevente nazionale annoterà la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.
REVERSE CHARGE PER ACQUISTI DI BENI INTRA COMUNITARI (TD18)
Qualora si riceva una fattura, da un soggetto intracomunitario, per acquisti di beni, cioè una fattura per transazioni tra il fornitore di beni che è un soggetto UE e l’acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano, ed i beni saranno trasferiti da una nazione UE ad altra nazione UE, il fornitore emetterà una fattura (quasi sempre) cartacea che indicherà unicamente l’imponibile senza applicazione dell’IVA, poiché l’IVA è imponibile in Italia.
Il soggetto ricevente nazionale potrà
Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (è una possibilità che lo scrivente sconsiglia)
- Essendo il fornitore dei beni appartenente ad un paese UE, integrare la fatturaricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; e successivamente contabilizzare il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
- In ogni caso il soggetto ricevente nazionale dovrà adempiere all’invio dell’esterometro quando dovuto.
Dal 01/07/2022 (lo scrivente sconsiglia di applicare questo regime sin dal 01/01/2022)
- emetterà un’autofattura elettronica con codiceTipodocumento TD18, contenente l’imponibile, la/le aliquote IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:
- Tipo documento TD18
- Campo cedente/prestatore: dati del fornitore intracomunitario con indicazione del paese di residenza dello stesso;
- Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua l’integrazione/autofattura;
- Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” deve riportare la data di ricezione della fattura
- Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA.
- Campo 2.1.6 degli estremi della fattura originari emessa dal fornitore nazionale e del numero attribuito alla fattura originaria dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
- Campo imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente nazionale. Si ricorda che non è necessario ricopiare l’intera fattura ricevuta ma solo verificare che l’imponibile coincida con l’imponibile della fattura originale.
- Emessa ai sensi del dell’articolo 46 del D.L. n. 331 del 1993 indicando aliquota e imposta dovuta;
- Sarà recapitata solo al 17 c.2 del D.P.R. la fattura originaria
- Il soggetto ricevente nazionale annoterà la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.
REVERSE CHARGE PER INTEGRAZIONE O AUTOFATTURA PER “ACQUISTO DI BENI CHE SI TROVANO GIA’ NEL TERRITORIO NAZIONALE” DA SOGGETTI ESTERI (INTRA ED EXTRA UE) (TD19)
Qualora si riceva una fattura, extracomunitaria oppure intracomunitaria, per acquisti di beni già presenti nel territorio Italiano, cioè una fattura per transazioni tra il fornitore di beni che è un soggetto UE oppure extra UE e l’acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano ma i beni sono già nel territorio Italiano, il fornitore emetterà una fattura (quasi sempre) cartacea che indicherà unicamente l’imponibile senza applicazione dell’IVA, poiché l’IVA è imponibile in Italia.
Il soggetto ricevente nazionale potrà
Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (è una possibilità che lo scrivente sconsiglia)
- se il fornitore dei servizi appartiene ad un paese UE, integrare la fattura ricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; e successivamente contabilizzare il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
- se il fornitore è di un paese extra-UE emettere un’autofattura cartacea con l’integrazione l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; e successivamente contabilizzare il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
- In ogni caso il soggetto ricevente nazionale dovrà adempiere all’invio dell’esterometro quando dovuto.
Dal 01/07/2022 (lo scrivente sconsiglia di applicare questo regime sin dal 01/01/2022)
- emetterà un’autofattura elettronica con codiceTipodocumento TD19, contenente l’imponibile, la/le aliquote IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:
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- Tipo documento TD19
- Campo cedente/prestatore: dati del fornitore estero con indicazione del paese di residenza dello stesso;
- Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua l’integrazione/autofattura;
- Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” deve riportare:
- Se acquisto di servizi intra UE la data di ricezione della fattura;
- Se acquisti di servizi extra UE, San Marino o Vaticano la data di effettuazione dell’operazione.
- Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA.
- Campo 2.1.6 degli estremi della fattura originari emessa dal fornitore nazionale e del numero attribuito alla fattura originaria dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
- Campo imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente nazionale . Si ricorda che non è necessario ricopiare l’intera fattura ricevuta ma solo verificare che l’imponibile coincida con l’imponibile della fattura originale.
- Emessa ai sensi del dell’articolo 17 c.2 del d.P.R. n. 633/72 indicando aliquota e imposta dovuta;
- Sarà recapitata solo al soggetto ricevente la fattura originaria
- Il soggetto ricevente nazionale annoterà la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.
NOTA 1: Operatività. Si ricorda a tutti i soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la gestione della contabilità presso le proprie aziende, quanto già in passato riferito circa la necessità di farsi assistere dalla propria SOFTWARE HOUSE nella fase di avvio di questa nuova modalità di comportamento contabile – fiscale.
NOTA 2: Tempistiche. Nelle operazioni di reverse charge interno (rottami, pallet usati, pulizia di edifici, manutenzione impianti, ecc.) oppure “esterno” (acq. intracomunitari di merci e servizi oppure acquisti extracomunitari di servizi) la fattura è emessa dal cedente senza addebito dell’imposta con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l’annotazione “inversione contabile” e l‘eventuale indicazione della norma di riferimento (esempio, art. 74, c. 7 D.P.R. 633/1972 per la cessione di pallet usati); deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui all’art. 23 (registro Iva vendite) entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Lo stesso documento ai fini della detrazione è annotato anche nel registro di cui all’art. 25 (registro Iva acquisti).
NOTA 3: Metodo d’integrazione. Nell’ipotesi di reverse charge interno (dal 01/01/2022 rinviato al 01/07/2022) comunque in tutte quelle in cui è presente una fattura elettronica veicolata tramite SdI (codici Natura da N6.1 a N6.9), a fronte dell’immodificabilità della fattura stessa, il cessionario/committente DEVE inviare tale documento allo SdI senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente i dati necessari per l’integrazione e gli estremi della fattura stessa, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione (Circ. Ag. Entrate 17/06/2019, n. 14/E). Questa modalità di integrazione era stata già evidenziata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 02/07/2018, n. 13/E e citata nella risoluzione 10/04/2017, n. 46/E con specifico riferimento all’art. 25, D.P.R. 633/1972, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile.
NOTA 4: Sanzioni. All’omessa integrazione da parte del cessionario/committente, si applica la sanzione amministrativa compresa fra 500 e 2.000 euro ex art. 6, c. 9-bis, D.Lgs. 471/1997. Se l’operazione non risulta dalla contabilità, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.
