L’art. 1 commi da 101 a 111 Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo:
- per tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese (le imprese individuali, le società di persone, società di capitali)
- con sede legale in Italia od all’estero (con “stabile organizzazione” sul territorio italiano),
- di stipulare una specifica polizza d’assicurazione,
- entro il 31/12/2024,
- a copertura dei danni potenziali alle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali)
- derivanti da eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni che si verificano sul territorio nazionale,
- con “franchigia” non superiore al 15% del danno ed i premi proporzionali al rischio.
E’ necessario fare molta attenzione al mancato rispetto di detta norma in quanto l’art. 1 comma 102 Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha previste sanzioni indirette non pecuniarie. Tale comma recita: “Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.”
In conseguenza di tale norma, l’eventuale mancata stipula della copertura assicurativa determinerà l’esclusione dall’assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazione di carattere finanziario a valere sulle risorse pubbliche, anche ma non solo con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Vi invitiamo a leggere con attenzione l’elaborato predisposto da IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) denominato “Indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali”.
Vi ricordiamo di confrontarVi con il Vostro Agente d’assicurazione di fiducia, almeno nel III° trimestre 2024, affinché possiate affrontare in modo puntuale e professionale tutti gli aspetti della polizza con particolare riguardo ai danni ai:
- fabbricati,
- terreni,
- macchinari,
- attrezzature,
- arredi e mobilio,
- merci,
- valori, oggetti preziosi, beni di valore artistico,
- archivi e supporti dati,
- modelli e stampi,
- beni in leasing,
- pannelli solari,
- impianti fotovoltaici installati sui fabbricati e sul terreno.