DECRETO CONTROLLI ANTIFRODE. Contrasto alle frodi in relazione alla “Detrazione 110%”, “Cessione del credito” e “Sconto in fattura”.

Il Legislatore è  intervenuto con il c.d. “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021, pubblicato in G.U. in data 11/11/2021 ed entrato in vigore il 12/11/2021, introducendo nuove misure attraverso le quali intensificare i controlli, anche preventivi, volti a verificare l’effettiva spettanza della detrazione nonché il sussistere delle condizioni per poter optare per lo “sconto in fattura” / “cessione del credito”.

Il “Decreto Controlli Antifrodi”, il legislatore ha fatto proprio il concetto secondo il quale esiste una “straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le predette modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta” è  intervenuto sulla possibilità di:

  • fruire della detrazione del 110% per specifici interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico degli immobili;
  • optare per lo “sconto in fattura” / “cessione del credito” corrispondente alla detrazione spettante (sia del 110% che nelle misure ordinariamente previste del 50% – 65% – 90%, ecc.);

mediante l’introduzione di una serie di norme, di seguito elencate, alcune delle quali già previsti da norme precedenti per la “Detrazione 110%” ed ora estese anche a tutti gli altri interventi del “bonus Casa” qualora il beneficiario utilizzi “sconto in fattura” / “cessione del credito”  volte a “contrastare comportamenti fraudolenti”;

  • estensione dell’obbligo di visto di conformità agli interventi di seguito elencati:
    1. recupero patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
    2. efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013;
    3. adozione misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013;
    4. recupero / restauro facciate di cui all’art. 1, comma 219 e 220, Legge n. 160/2019;
    5. installazione impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR;
    6. installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013.
  • estensione dell’obbligo di asseverazione congruità delle spese .
  • rafforzamento dei controlli preventivi;
  • rafforzamento dell’attività di accertamento e recupero delle somme indebitamente detratte.

Di seguito verranno analizzati, in dettaglio, i precedenti punti da 1) a 4).

VISTO DI CONFORMITA’.

L’art. 119, DL n. 34/2020 richiede l’apposizione del visto di conformità” nel caso in cui il contribuente, in presenza di un intervento “110%” scelga di optare per lo “sconto in fattura” / “cessione del credito” in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi.

Il “visto di conformità” viene rilasciato da:

  1. iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma;
  3. dal responsabile dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c).

Il “visto di conformità” si concretizza in una serie di controlli oggetti e soggettivi che devono essere svolti dal soggetto verificatore al fine di poter garantire che la norma di riferimento è stata rispettata. Per chi fosse interessato ad approfondire quali controlli debbano essere posti in atto per poter rilasciare il “Visto di conformità” Vi invitiamo a prendere visione del  documento di ricerca rilasciato dalla  Fondazione Nazionale dei Commercialisti facente capo al  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nel quale sono stati individuati tutti i controlli che devono essere posti in atto, in presenza d’intervento 110% “Bonus Casa” e Sisma Bonus, al fine di rilasciare detto visto.

Con l’art. 1 del “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021, viene esteso  tale obbligo di apposizione del visto di conformità ai seguenti casi:

  1. recupero patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
  2. efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013;
  3. adozione misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013;
  4. recupero / restauro facciate di cui all’art. 1, comma 219 e 220, Legge n. 160/2019;
  5. installazione impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR;
  6. installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013.

Qualora il beneficiario scelga di optare per lo “sconto in fattura” / “cessione del credito” in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi.

Il medesimo decreto introduce una eccezione in quanto tale visto non è richiesto qualora il beneficiario/ contribuente presenti il Modello 730 oppure il Modello  REDDITI:

  • direttamente all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata);
  • tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;

mentre resta tale obbligo qualora il beneficiario/ contribuente presenti il Modello 730 oppure il Modello  REDDITI tramite un:

  • CAF;
  • Professionista;
  • società di servizi.

 ASSEVERAZIONE CONGRUITA’ SPESE.

I commi 13 e 13-bis dell’art. 119, DL n. 34/2020  impone, per la fruizione della detrazione del 110% e per poter optare per il relativo “sconto in fattura” / “cessione del credito” che un tecnico abilitato asseveri:

  1. il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi agevolati effettuati;
  2. la congruità delle spese sostenute.

I soggetti delegati al rilascio di detta asseverazione sono i Tecnici iscritti agli ordini professionali degli ingegneri, architetti, geometri.

Ora al fine del rilascio dell’asseverazione della congruità delle spese, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, integrando quanto disposto dal citato comma 13-bis stabilisce che il Ministero della Transizione Ecologica individuerà ulteriori valori massimi di riferimento per talune categorie di beni, in aggiunta ai valori massimi di riferimento attualmente previsti.

Ora detta asseverazione della congruità delle spese ai sensi del citato comma 13-bis è necessaria anche per gli interventi sopra elencati con detrazione nella misura “ordinaria” (diversa dal 110%) in caso di opzione per lo “sconto in fattura” / “cessione del credito”.

RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI.

Qualora il beneficiario/contribuente, in capo al quale sorge il diritto alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia oppure di risparmio energetico, scelga di optare per lo “sconto in fattura” / “cessione  del credito” deve inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’apposita Comunicazione a seguito della quale il fornitore / cessionario del credito manifesterà la relativa accettazione.

Ora l’art. 2 del “Decreto Controlli Antifrodi” DL n. 157/2021, introduce il nuovo art. 122-bis nel DL n. 34/2020, ai sensi del quale, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della Comunicazione di opzione per lo “sconto in fattura” / “cessione del credito”, l’Agenzia delle Entrate può sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle Comunicazioni (ATTENZIONE: anche gli effetti relativi alle cessioni del credito successive alla prima! QUALORA EFFETTUATE INCONSAPEVOLMENTE! ) inviate  alla stessa Agenzia ai sensi dei citati artt. 121 e 122, che presentano profili di rischio, al fine di poter effettuare adeguate attività di controllo preventivo in merito alla correttezza delle operazioni poste in essere.

A tal fine è previsto che i profili di rischio:

  • sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti;
  • sono riferiti:
    1. alla coerenza e regolarità dei dati indicati nelle Comunicazioni e nelle opzioni rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
    2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
    3. ad analoghe opzioni / cessioni successive effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle Comunicazioni.

Qualora non siano riscontrate “difformità”  e/o situazioni di rischio ovvero decorso il predetto periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della Comunicazione, la stessa produce gli effetti previsti dalla normativa.

Qualora dai controlli risulti confermata la presenza di difformità e/o situazioni di rischio, la Comunicazione si considera non effettuata l’esito del controllo è comunicato telematicamente al soggetto che ha trasmesso la stessa.

In tal caso, fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’Amministrazione procede al controllo di tutti i crediti relativi a Comunicazioni che si considerano non avvenute.

Inoltre la norma stabilisce che i soggetti ordinariamente tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 che intervengono nelle cessioni in esame sono tenuti a non procedere all’acquisizione del credito al ricorrere delle fattispecie previste dagli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007, ossia nel caso in cui siano ravvisati elementi che fanno presupporre la sussistenza di un’“operazione sospetta” ovvero risulti non possibile un’adeguata verifica della clientela. Dal riferimento ai “soggetti obbligati … non procedono all’acquisizione del credito” non è chiaro se la nuova disposizione interessi soltanto gli istituti bancari / intermediari finanzi che intervengono in qualità di cessionari ovvero anche i professionisti (ad esempio, dottori commercialisti) che, dopo aver apposto il visto di conformità, procedono con l’invio della predetta Comunicazione.

ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE DETRATTE.

In considerazione del fatto che la normativa di riferimento non individua uno specifico atto impositivo da adottare per recuperare gli importi derivanti dalla violazione / erronea applicazione delle disposizioni in esame con le relative sanzioni e interessi, al fine di consentire una tempestiva attivazione delle nuove e predette attività di accertamento, l’art. 4 del Decreto in esame dispone che:

per lo svolgimento dell’attività di controllo l’Agenzia delle Entrate esercita i consueti poteri previsti ai fini delle imposte dirette / IVA, rispettivamente, dall’art. 31 e seguenti, DPR n. 600/73 e dall’art. 51 e seguenti, DPR n. 633/72;

per il recupero degli importi dovuti ovvero per le cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti, l’Agenzia procede con un atto di recupero di cui all’art. 1, commi 421 e 422, Legge n. 311/2004, ossia un atto di recupero motivato notificato al contribuente con le modalità di cui all’art. 60, DPR n. 600/73. L’art. 4 in esame dispone altresì che:

  • con tali atti di recupero sono contestualmente irrogate le sanzioni e applicati gli interessi;
  • la notifica degli atti è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello della violazione, fermi restando i diversi termini previsti dalla normativa vigente;
  • per l’individuazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate rileva il domicilio fiscale del
    contribuente ai sensi degli artt. 58 e 59, DPR n. 600/73 al momento della violazione;
  • le eventuali controversie relative a tali atti sono di competenza del Giudice tributario.