PEC degli amminsitratori di società. Recenti chiarimenti.

Come annunciato nel nostro articolo denominato “PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI della LEGGE DI BILANCIO 2025 per le ” SOCIETA’ ” il comma 860 LEGGE DI BILANCIO 2025 imponeva a tutti gli amministratori di società o enti L’OBBLIGO di dotarsi di una posta elettronica certificata (PEC).

Ora é giunto il paventato “necessario chiarimento” che in detto articolo abbiamo evidenziato riguardo al seguente quesito:

GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ O ENTI POSSONO COMUNICARE AL REGISTRO DELLE IMPRESE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PROPRIA DELLA SOCIETA’ O ENTE OPPURE SI DEVONO DOTARE DI UNA PROPRIA  POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) ?

Ora il legislatore ha sposato integralmente quanto avevamo evidenziato nel nostro articolo sopra evidenziato in quanto il Decreto Legge n. 159 del 31/10/2025, all’art. 13 – comma 3 ha evidenziato che il domicilio PEC degli amministratori NON PUO’ COINCIDERE CON IL DOMICILIO PEC della società o dell’ente.

In fine si ricorda a tutti gli amministratori che qualora:

  • avessero comunicato, erroneamente, al Registro delle Imprese competente per provincia ove ha luogo la sede o le unità locali della società o ente,  il domicilio PEC della società o dell’ente quale proprio domicilio PEC personale, che hanno tempo entro il 31/12/2025 per sanare detto errata comunicazione in assenza d’applicazione delle dovute sanzioni;
  • coprano incarichi “d’amministratore” in più società o enti, possono utilizzare un unico domicilio PEC personale in tutte le società o enti amministrati.