Digital Service Tax (commi 21-22).
E’ stato modificato l’ambito soggettivo di applicazione della Digital Service Tax, mantenendo la sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi, ovunque realizzati nel mondo intero, dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo. In particolare, ora sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d’impresa che:
- realizzano, nel territorio dello Stato, ricavi derivanti da servizi digitali:
- Pubblicità mirata: Servizi che consistono nella veicolazione di messaggi pubblicitari mirati agli utenti di un’interfaccia digitale basati sui dati degli utenti stessi.
- Interfacce digitali: Servizi che prevedono la messa a disposizione di interfacce digitali multilaterali che facilitano l’interazione tra utenti per lo scambio diretto di beni o servizi.
- Trasmissione di dati: Servizi che prevedono la raccolta e la trasmissione di dati relativi agli utenti generati dall’uso di un’interfaccia digitale.
- e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d’imposta, hanno realizzato un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro.
Rivalutazione terreni e partecipazioni (comma 30)
Nel lontano 2001 fu, per la prima volta, consentito di rivalutare il valore d’acquisto delle partecipazioni e dei terreni, al fine di determinare la plusvalenza maturata al momento della cessione. Negli anni successivi, detta rivalutazione fu occasionalmente riproposta in modo più o meno frequente. Ora, dal 01/01/2025 viene messa a regime (cioè è sempre possibile!) la disciplina sulla rideterminazione dei valori di acquisto:
- delle partecipazioni negoziate e non negoziate sui mercati regolamentati – o nei sistemi multilaterali di negoziazione
- dei terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti al 01/01 di ciascun anno da:
- persone fisiche;
- società semplici;
- associazioni professionali;
- enti non commerciali,
a condizione che, entro il termine del 30/10 dello stesso anno, si proceda al versamento (in unica soluzione o in tre rate annuali) dell’imposta sostitutiva con aliquota pari al 18%. Si ricorda che la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30/10 di ciascun anno.
Assegnazione agevolata di beni ai soci (commi 31-36)
Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci. I soggetti interessati sono:
- tutte le società (snc, sas, srl, spa, sapa),
- e le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30/09/2025,
a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30/09/2024 oppure che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01/10/2024.
Le suddette società commerciali che assegnano o cedono ai soci, entro il 30/09/2025:
- beni immobili diversi da quelli strumentali,
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali
devono versare in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Inoltre in caso di esistenza di riserve in sospensione d’imposte, annullate per effetto dell’assegnazione, sarà dovuta, inoltre, l’imposta sostitutiva del 13% al fine di evitare ricadute fiscale sui singoli soci.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Il versamento deve essere effettuato in due rate con modello F24:
- I° rata (pari al 60%) entro il 30/09/2025
- II° rata (pari al restante 40%) entro il 30/11/2025.
Trattamento fiscale delle auto aziendali uso promiscuo (comma 48)
Al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, la legge di Bilancio 2025 modifica il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo.
Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 01/01/2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
La percentuale è ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
Aumento dell’IVA per i rifiuti conferiti in discarica (comma 49)
Sempre nell’ottica della riduzione dei sussidi ambientali dannosi, è escluso dall’applicazione dell’aliquota ridotta, che dal 10% passa al 22%, il conferimento in discarica e l’incenerimento, senza recupero efficiente di energia, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.
Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci (commi 57-63)
Si prevede l’estensione del meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28/11/2006.
In attesa della piena operatività del nuovo regime, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione. L’opzione ha validità triennale.
Il comma 63 rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei termini e delle modalità di attuazione.
Accredito pagamenti effettuati con strumenti elettronici (commi 66-67)
Viene definito, dal 01/01/2025, un termine per l’accredito degli importi dei pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici, in questi casi l’accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta del giorno della ricezione dell’ordine medesimo.
Accisa sulla birra (commi 72-73)
Per la birra realizzata nei micro-birrifici artigianali con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, l’aliquota di accisa viene ridotta al 50% a decorrere dall’anno 2025. Inoltre, sempre a decorrere dal 2025 alla birra realizzata nei birrifici aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica a regime l’aliquota di accisa (di cui all’allegato I annesso al d.lgs. n. 504/1995) in misura ridotta:
- del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
- del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.
Lotta all’evasione in materia di pagamenti elettronici (commi 74-77)
E’ stato introdotta un’importanti novità per rafforzare il contrasto all’evasione fiscale nei pagamenti elettronici e migliorare l’interconnessione dei sistemi di pagamento.
Attualmente, i registratori di cassa e i dispositivi per accettare pagamenti elettronici (POS) spesso non sono integrati tra loro. Questo può creare discrepanze nei dati trasmessi e favorire comportamenti poco trasparenti.
Al fine di impedire la mancata registrazione delle transazioni e migliorare la tracciabilità fiscale, dal 01/01/2026, tutti i dispositivi utilizzati per accettare pagamenti elettronici (POS) dovranno essere collegati direttamente ai registratori di cassa.
Per rafforzare l’obbligo di integrazione tra POS e registratori di cassa, vengono introdotte nuove sanzioni amministrative:
- da euro 1.000 a euro 4.000 in caso di mancato collegamento tra POS e registratore telematico,
- la mancata trasmissione o memorizzazione dei dati delle transazioni elettroniche, sanzionata con modalità simili a quelle per la mancata trasmissione dei corrispettivi.
Oltre alle multe, in caso di violazioni gravi o ripetute, è prevista l’applicazione di sanzioni accessorie come la sospensione temporanea dell’attività commerciale.
Lotta all’evasione in materia di fatturazione elettronica (comma 80).
In materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, i file .XML delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31/12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati anche dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette).
Lotta all’evasione in materia di tracciabilità delle spese (commi 81-83)
Dal 01/01/2025, solo le spese effettuate tramite strumenti tracciabili (ad esempio, carte di credito, bonifici o altre forme di pagamento elettronico) potranno essere dedotte come costo dal reddito imponibile.
Questo significa che i pagamenti in contanti non saranno più ammessi per beneficiare della deduzione del costo.
INDENNITÀ PER TRASFERTE O MISSIONI DI LAVORATORI DIPENDENTI
Il comma 81 lett. a) prevede che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
REDDITO DA LAVORO AUTONOMO
Il comma 81 lett. b) prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili.
DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO
Le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili. Lo stesso obbligo di tracciabilità delle spese si applica a fini IRAP (comma 82).
Pagamento delle amminsitrazioni pubbliche con obbligo di verifica preventiva (comma 84)
Il comma 84 stabilisce che, limitatamente alle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per importi superiori a 2.500 euro, prima di effettuare il pagamento devono verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro. Tale disposizione di applica a partire dal 01/01/2026.
Imposte sui giochi commi (89-93)
Secondo una norma di interpretazione autentica, ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza si applica l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
Di conseguenza, l’importo del prelievo di cui sopra si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.
Il comma 90 consente il trasferimento in altri locali previsto per i concessionari del gioco del bingo per tutta la durata della concessione in caso di impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, a patto che si trasferiscano in altro immobile di cui dispongono, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1 km dalla sala Bingo più vicina ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30 km dalla sala bingo più vicina.
Il comma 92 prevede che, a decorrere dal 01/01/2025, l’aliquota dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sia determinata nelle seguenti misure:
- 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore per:
- i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo e i giochi di sorte a quota fissa;
- il gioco del bingo a distanza;
- 20,5 per cento e 24,5 per cento per le scommesse sportive a quota fissa, rispettivamente, se la raccolta avviene su rete fisica o a distanza. Tali aliquote vengono applicate sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
- 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge n. 296 del 2006.
A decorrere dal 01/01/2025, il prelievo sulle scommesse ippiche a quota fissa, è stabilito nelle seguenti misure:
- 20,5 per cento per le scommesse raccolte su rete fisica (in luogo del vigente 43 per cento);
- 24,5 per cento per le scommesse raccolte a distanza (in luogo del vigente 47 per cento).
Proroga concessioni di gioco in scadenza (comma 96)
Il comma 96 prevede la proroga, a titolo oneroso, fino al 31/12/2026, delle concessioni in scadenza il 31/12/2024 in materia:
- di raccolta del gioco del bingo.
- di scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi quelli simulati.
- di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche alla cui prestazione sono tenuti i concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti.
Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici (comma 246)
Viene disposta la proroga anche al 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, nel limite complessivo di 10 milioni, della disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti (commi 386-389)
Dal 01/01/2025, è previsto un regime temporaneo che esenta alcune somme dalle imposte sui redditi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. L’esenzione si applica fino a 5.000 euro all’anno e nei primi due anni di assunzione del lavoratore per il pagamento diretto o il rimborso di:
- Canoni di locazione.
- Spese di manutenzione dei fabbricati presi in affitto
Per il beneficio fiscale in esame è però necessario che i lavoratori:
- non superino i 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente nell’anno 2024
- abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di 100 chilometri da quello di precedente residenza.
Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori (commi 390 e 391)
Estesa ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro (c.d. fringe benefits) entro i seguenti limiti:
- 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, e
- 1.000 euro per gli altri lavoratori.
Rientrano nel limite le somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o da esso rimborsate, per:
- il pagamento delle utenze domestiche,
- delle spese per il contratto di locazione dell’abitazione principale,
- per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Un aspetto su cui prestare molta attenzione è quello per cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientrerà nell’imponibile fiscale e contributivo.
Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (commi da 395 a 398)
Viene riconosciuto:
- per il periodo dal 01/01/2025 al 30/09/2025;
- ai lavoratori dipendenti del settore privato
- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e
- a quelli del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali,
un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione:
- al lavoro notturno
- alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi
Tale trattamento si applica a favore dei lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024.
Rispetto alle modalità di riconoscimento dell’agevolazione è necessario che sia:
- richiesta del lavoratore,
- il quale attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024.
Il sostituto d’imposta compenserà il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione c.d. “orizzontale”.
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (commi 399-400)
L’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente viene prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027.
Pertanto, ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo viene concessa una maggiorazione pari al 20% del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
IRES premiale per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (commi 436-444)
Per il solo periodo d’imposta 2025 viene riconosciuta, a determinati soggetti passivi IRES e al ricorrere di talune condizioni, la c.d. “mini IRES” ossia l’aliquota IRES agevolata del 20% in luogo di quella ordinaria del 24% .
Tale agevolazione vale per tutte le società, residenti nel territorio dello Stato ad eccezione di:
- enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale,
- organismi di investimento collettivo del risparmio,
- enti in liquidazione ordinaria, o assoggettati a procedure concorsuali;
- soggetti che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
La “mini IRES” è applicabile qualora ricorrano cumulativamente (contemporaneamente!) le seguenti condizioni:
- è necessario accantonare ad apposita riserva una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31/12/2024 (2024 per i c.d. “soggetti solari”),
- occorre destinare una quota:
- pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati, e comunque, non inferiore al 24% degli utili 2023,
- di importo in ogni caso non inferiore a 20.000 euro,
- a investimenti per l’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato che:
- rientrino tra i beni strumentali Transizione 4.0 e 0,
- siano effettuati tra il 01/01/2025 ed 31/10/2026 (per i soggetti che chiuduno il bilancio al 31/12).
- nel periodo d’imposta 2025:
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1%
- in misura non inferiore a una nuova assunzione
- l’impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell’esercizio
Vi sono comunque alcune ipotesi di decadenza dall’agevolazione dell’aliquota IRES ridotta, riconducibili a:
- distribuzione della quota di utile accantonata vista in precedenza entro il 31/12/2026;
- dismissione, cessione, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinazione stabile a strutture produttive localizzate all’estero dei beni oggetto di investimento entro il 31/12/2030.
Con apposito decreto del MEF verrà data attuazione alle disposizioni in esame.
Modifiche al credito d’imposta Transizione 4.0 (commi da 445 a 448)
Nel credito c.d. “Transizione 4.0”, viene introdotta una soglia massima di acquisti a livello erariale per l’agevolazione fiscale di cui possono beneficiare le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi secondo il modello Industria 4.0, effettuati:
- dal 01/01/2025 al 31/12/2025, ovvero
- entro il 30/06/2026, a condizione che entro la data del 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%;
Non viene invece variata la misura del credito, comunque pari:
- al 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- al10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- al 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Viene stabilita un’apposita procedura, per cui l’impresa deve trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione sull’ammontare delle spese sostenute e sul relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24.04.2024 del MIMIT.
È stata eliminata la disposizione che riconosceva fino al 31/12/2024, il credito d’imposta “Transizine 4.0” alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, specificamente per gli investimenti effettuati:
- dal 01/01/2025 al 31/12/2025, ovvero
- entro il 30/06/2026, a condizione che entro la data del 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%;
Resta dunque valida la medesima misura, pari però al 15%, per gli investimenti di questo tipo:
- effettuati nel 2024;
- “prenotati” entro la fine dello stesso anno (con pagamento dell’acconto pari al 20% entro il 31/12/2024 ed effettuazione entro il successivo 30/06/2025).
Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese (comma 449)
Viene ulteriormente prorogato, fino al 31/12/2027, il credito d’imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle PMI per la quotazione che si ricorda essere concesso:
- in misura pari al 50% di simili spese,
- fino a un massimo di 500.000 euro
aggiornando conseguentemente i limiti di utilizzo del medesimo credito.
Viene a tal fine stabilito un limite massimo di utilizzo del credito per l’importo complessivo di 3 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
Fondo di garanzia per le PMI (comma 450)
Il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI viene prorogato dal 31/12/2024 al 31/12/2025, apportando contestualmente alcune modifiche in merito a:
- la percentuale massima di copertura del Fondo, per il finanziamento di esigenze di liquidità, viene portata al 50%;
- la percentuale massima di copertura del Fondo dell’80% viene riconosciuta in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati;
- viene eliminato il limite minimo dei 250 dipendenti, ai fini dell’individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le imprese a media capitalizzazione (le c.d. “mid cap”).
Rifinanziamento “Nuova Sabatini” (comma 461)
E’ stata rifinanziata la misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese c.d. “Nuova Sabatini” per gli anni dal 2025 al 2029.
Obbligo PEC per amministratori società (comma 860)
Viene disposta l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria col fine di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.