LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO o PRESTAZIONE OCCASIONALE CON VINCOLO DI SUBORDINAZIONE. Comunicazione preventiva.

Cos’è cambiato dal 21/12/2021?

Con la Legge di Bilancio 2022 ed il conseguente Decreto Fiscale il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di “comunicazione preventiva” a carico del committente che impiega “lavoratori autonomi occasionali CON VINCOLO DI SUBORDINAZIONE” per svolgere prestazioni occasionali.  Detta comunicazione è finalizzata a svolgere attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive.

 

A quali rapporti si applicano la Comunicazione preventiva dal 21/12/2021?

Si applica a tutti per i rapporti di lavoro occasionale “con vincolo di subordinazione”  posti in essere con committenti imprenditori:

  1. iniziati a decorrere del 21/12/2021 e cessati prima del 11/01/2022;
  2. iniziati a decorrere del 21/12/2021 ed ancora in essere al 11/01/2022;
  3. iniziati a decorrere dal 12/01/2022.

Se il committente è un privato, non esiste obbligo di comunicazione preventiva.

 

Quando si presenta la comunicazione preventiva?

In base alla tipologia di rapporti sopra evidenziati:

  1. entro il 18/01/2022 per i rapporti iniziati a decorrere del 21/12/2021 e cessati prima del 11/01/2022;
  2. entro il 18/01/2022 per i rapporti iniziati a decorrere del 21/12/2021 ed ancora in essere al 11/01/2022;
  3. prima dell’inizio del rapporto per quelli iniziati a decorrere dal 12/01/2022.

 

A chi e come si presenta la Comunicazione preventiva?

La predetta comunicazione preventiva effettuata al competente Ispettorato del Lavoro in base “al luogo dove si svolge la prestazione”,  mediante sms / posta elettronica come già
previsto per i rapporti di lavoro intermittente di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 81/2015. In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione preventiva va effettuata tramite e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.  Si evidenzia che si tratta di posta elettronica NON CERTIFICATA. Si ricorda che è sempre possibile modificare oppure annullare la comunicazione preventiva.

Vi invitiamo a prendere visione del Avviso Ispettorato Territoriale del Lavoro di  Brescia riguardante la comunicazione preventiva lavoro occasionale .

 

Quale è il contenuto della Comunicazione preventiva?

L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha evidenzia che la comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione della prestazione occasionale con vincolo di subordinazione fornita (l’attività svolta);
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l’opera / servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Vi invitiamo a prendere visione di un modello di “comunicazione preventiva”.

 

Quali sono le sanzioni in caso di omessa Comunicazione preventiva?

In caso di omessa / infedele comunicazione è applicabile la sanzione da 500 euro  a  2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo non comunicato.
Le sanzioni possono:

  • essere più di una nel caso in cui le comunicazioni omesse interessino più lavoratori:
  • essere applicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo
    indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova comunicazione.