Rivalutazione Partecipazioni in società non quotate nel 2024.

(Come modificato dall’art. 7, comma 3, del decreto Omnibus – D.L. n. 113/2024)

La Legge di Bilancio 2024 (L.213/2023 ) consente, nuovamente, di procedere alla rivalutazione (ex art.li 5, 5-bis e 7 della legge 448/2001) delle partecipazioni in società non quotate, possedute alla data del 01/01/2024.

La redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento  (almeno della rata annuale 1 di 3), dell’imposta sostitutiva, che si rende dovuta, devono essere effettuate entro il 30/11/2024.

Le partecipazioni interessate alla rivalutazione sono quelle possedute da:

  • persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell’esercizio dell’attività d’impresa;
  • società semplici e soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR;
  • enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio degli stessi dell’attività di impresa;
  • soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

La Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 2008 ha precisato che possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate a società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.

In particolare Legge di Bilancio 2024 permette, ai soggetti sopra individuati, di rivalutare le partecipazioni:

  • detenute in società non quotate in mercati regolamentati,
  • possedute alla data del 01/01/2024,
  • a condizione che:
    • entro il 30/11/2024 venga redatta ed asseverata la perizia di stima (anche successivamente alla cessione);
    • entro il 02/12/2024 (poiché il 30/11/2024 é sabato) venga versata (almeno la rata 1 di 3) l’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’16%.

La perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale ed il valore della partecipazione con riferimento al mese di dicembre 2023 va individuato con riguardo alla frazione del patrimonio netto della società oggetto di perizia.

La perizia può essere asseverata presso:

  • la cancelleria del Tribunale,
  • l’Ufficio del Giudice di Pace,
  • lo studio del Notaio.

La rivalutazione della quota è finalizzata a ‘sterilizzare’ la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR: la normativa consente infatti, in tale ipotesi, di assumere quale  valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata.

Il costo della perizia aumenta il valore della partecipazione nel caso in cui sia sostenuto dal contribuente.

Nel caso in cui il costo sia sostenuto dalla società oggetto della perizia, lo stesso deve essere ammortizzato in quote costanti nell’arco temporale di cinque anni.

In caso di cessione delle partecipazioni, la data di redazione della perizia può anche essere successiva all’atto di trasferimento della stessa. Si ricorda che l’atto di trasferimento delle quote societarie delle S.r.l. richiede l’intervento della figura del Dottore Commercialista o del Notaio.

In definitiva, scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 02/12/2024 oppure in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuale: in tale ultima ipotesi, pertanto, la seconda rata scadrà il 01/12/2025 (poiché mil 30/11/2025 cade di domenica) e la terza rata il 30/11/2026.

L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata sul modello F24, utilizzando gli eventuali crediti tributari disponibili (IVA, IRPEF, etc.).

In caso di versamento rateale, la rivalutazione si perfeziona con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 35/E del 2004, ha chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta solo l’iscrizione a ruolo degli importi non versati. In caso di mancato versamento della seconda o terza rata, il contribuente potrà regolarizzare l’omesso versamento con il cd. ‘ravvedimento operoso’.

In caso di comproprietà della quota di partecipazione, il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della quota allo stesso imputabile.

Nel caso si voglia ‘aggiornare’ il valore finale di una precedente rivalutazione, è ammessa la detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, di quella corrisposta nella precedente rivalutazione.

l valore oggetto di rivalutazione sostituisce il costo di acquisto (al lordo degli oneri incrementativi) nella determinazione della plusvalenza emergente nella vendita delle quote di partecipazione societarie, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.

Dal prezzo realizzato dalla vendita della quota di partecipazione si sottrae il valore determinato dalla perizia di stima maggiorato dal costo della perizia qualora sia rimasto a carico del contribuente, annullando o riducendo la plusvalenza.

Il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata potrà peraltro essere inferiore al valore di perizia. L’eventuale minusvalenza non avrà rilevanza fiscale in quanto la normativa vigente dispone che l’assunzione del valore ‘rideterminato’ non consente il realizzo di minusvalenze.

Il costo della partecipazione rivalutato è utilizzabile unicamente per determinare la Plusvalenza da cessione di partecipazione. Tale valore rivalutato non è utilizzabile per la determinazione dei Redditi di Capitali derivanti da:

  • recesso,
  • esclusione del socio,
  • liquidazione della società.

Inoltre il costo della partecipazione rivalutato non è utilizzabile quale valore della quota ereditata nel caso in cui il “de cuius” sia proprietario di una partecipazione.

Può essere invece utilizzato nel caso del cd. ‘recesso atipico’ realizzato attraverso l’acquisto da parte degli altri soci delle quote dei ‘recedenti’ proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure nel caso di acquisto delle medesime quote del socio recedente da parte di un terzo soggetto individuato dai soci stessi (Circolare Agenzia Entrate 22 aprile 2005, n. 16/E) poiché in questi casi si è in presenza di cessione di quote di partecipazioni e dunque di calcolo di plusvalenza da cessione.

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni andranno indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione (nel caso in esame nel modello UNICO PF 2025 – redditi 2024) qualora nel frattempo la riforma fiscale in corso non imponga una comunicazione diversa.

Peraltro, come precisato nella Circolare Agenzia Entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E, l’omessa indicazione nel Mod. UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata costituisce una violazione formale: si rendono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, restando impregiudicati gli effetti della rideterminazione.

Il contribuente dovrà conservare la perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, che a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dovranno essere esibite o trasmesse.

Si ricorda che la possibilità data al contribuente di rivalutare “le Quote di partecipazione delle società”, é iniziata con la Legge 448/2001 ed  ha subito notevoli variazioni, soprattutto in relazione al “costo della rivalutazione stessa”, come indicato dalla tabella sotto riportata:

DATA DI RIFERIMENTO POSSESSO PARTECIPAZIONI NORMA DATA PERIZIA COSTO RIVALUTAZIONE QUOTE (*) DATA VERSAMENTO IMPOSTA
01/01/2002 L.448/2001 30/09/2002 4% qualificate, 2% non qualificate 30/09/2002
01/01/2002 L.265/2002 16/12/2002 4% qualificate, 2% non qualificate 16/05/2003
1° gennaio 2003 L.27/2003 16/03/2004 4% qualificate, 2% non qualificate 16/03/2004
1° luglio 2003 D.L.355/2003 16/03/2004 4% qualificate, 2% non qualificate 30/09/2004
1° luglio 2003 L. 311/2004 30/06/2005 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2005
1° gennaio 2005 D.L.203/2005 30/06/2006 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2006
1° gennaio 2008 L. 244/2007 30/06/2008 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2008
1° gennaio 2010 L.191/2009 02/11/2010 4% qualificate, 2% non qualificate 02/11/2010
1° luglio 2011 D.L.  70/2011 30/06/2012 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2012
1° gennaio 2013 L.228/2012 30/06/2013 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2013
1° gennaio 2014 L.147/2013 30/06/2014 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2014
1° gennaio 2015 L.190/2014 30/06/2015 8% qualificate, 4% non qualificate 30/06/2015
1° gennaio 2016 L.208/2015 30/06/2016 8% sia qualificate che non qualificate 30/06/2016
1° gennaio 2017 L.232/2016 30/06/2017 8% sia qualificate che non qualificate 30/06/2017
1° gennaio 2018 L.205/2017 30/06/2018 8% sia qualificate che non qualificate 30/06/2018
1° gennaio 2019 L.145/2018 30/06/2019 11% qualificate, 10% non qualificate 30/06/2019
1° gennaio 2020 L. 160/2019 30/06/2020 11% sia qualificate che non qualificate 30/06/2020
1° luglio 2020 L.77/2020 16/11/2020 11% sia qualificate che non qualificate 16/11/2020
1° gennaio 2021 L.178/2020 15/11/2021 11% sia qualificate che non qualificate 15/11/2021
 1° gennaio 2022 L.34/2022 15/11/2022 14% sia qualificate che non qualificate 15/11/2022
1° gennaio 2023 L. 197/2022 15/11/2023 16% sia qualificate che non qualificate 15/11/2023
(*)  riferite alle partecipazioni “qualificate” o “non qualificate” in base alla normativa fiscale Italiana.

passato dal 2 % relativo alle partecipazioni non qualificate rivalutate nel 2002  al 16 % relativo alle partecipazioni rivalutate nel 2024.

Quando conviene fare la rivalutazione?

Appare del tutto evidente che non esiste una risposta univoca.

In ogni ipotesi è necessario fare una valutazione singola poiché, tenuto conto delle singole circostanze il risparmio fiscale a vantaggio del contribuente potrebbe rilevarsi notevole ma è altrettanto  vero che, in caso di rideterminazione del valore di acquisto, il contribuente potrebbe dover sostenere un onere attuale “anticipato” per il versamento dell’imposta sostitutiva (16% del valore di perizia al 01/01/2023) rispetto al momento dell’effettiva/potenziale cessione ed incasso derivante dalla successiva vendita.

Trattandosi di una materia particolarmente articolata Vi ricordiamo che siamo a disposizione per assistere gli interessati in fase di valutazioni della convenienza  e fattibilità. Inoltre siamo in grado di evadere la redazione della perizie, in caso di rivalutazione di partecipazioni societarie.

(Fine versione aggioranta dell’articolo).


(ante  decreto Omnibus – D.L. n. 113/2024)

La Legge di Bilancio 2024 (L.213/2023 ) consente, nuovamente, di procedere alla rivalutazione (ex art.li 5, 5-bis e 7 della legge 448/2001) delle partecipazioni in società non quotate, possedute alla data del 01/01/2024.

La redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento  (almeno della rata annuale 1 di 3), dell’imposta sostitutiva, che si rende dovuta, devono essere effettuate entro il 30/06/2024.

Le partecipazioni interessate alla rivalutazione sono quelle possedute da:

  • persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell’esercizio dell’attività d’impresa;
  • società semplici e soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR;
  • enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio degli stessi dell’attività di impresa;
  • soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

La Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 2008 ha precisato che possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate a società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.

In particolare Legge di Bilancio 2024 permette, ai soggetti sopra individuati, di rivalutare le partecipazioni:

  • detenute in società non quotate in mercati regolamentati,
  • possedute alla data del 01/01/2024,
  • a condizione che:
    • entro il 30/06/2024 venga redatta ed asseverata la perizia di stima (anche successivamente alla cessione);
    • entro il 01/07/2024 (poiché il 30/06/2024 é domenica) venga versata (almeno la rata 1 di 3) l’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’16%.

La perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale ed il valore della partecipazione con riferimento al mese di dicembre 2023 va individuato con riguardo alla frazione del patrimonio netto della società oggetto di perizia.

La perizia può essere asseverata presso:

  • la cancelleria del Tribunale,
  • l’Ufficio del Giudice di Pace,
  • lo studio del Notaio.

La rivalutazione della quota è finalizzata a ‘sterilizzare’ la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR: la normativa consente infatti, in tale ipotesi, di assumere quale  valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata.

Il costo della perizia aumenta il valore della partecipazione nel caso in cui sia sostenuto dal contribuente.

Nel caso in cui il costo sia sostenuto dalla società oggetto della perizia, lo stesso deve essere ammortizzato in quote costanti nell’arco temporale di cinque anni.

In caso di cessione delle partecipazioni, la data di redazione della perizia può anche essere successiva all’atto di trasferimento della stessa. Si ricorda che l’atto di trasferimento delle quote societarie delle S.r.l. richiede l’intervento della figura del Dottore Commercialista o del Notaio.

In definitiva, scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 01/07/2024 oppure in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuale: in tale ultima ipotesi, pertanto, la seconda rata scadrà il 30/06/2025 e la terza rata il 30/06/2026.

L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata sul modello F24, utilizzando gli eventuali crediti tributari disponibili (IVA, IRPEF, etc.).

In caso di versamento rateale, la rivalutazione si perfeziona con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 35/E del 2004, ha chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta solo l’iscrizione a ruolo degli importi non versati. In caso di mancato versamento della seconda o terza rata, il contribuente potrà regolarizzare l’omesso versamento con il cd. ‘ravvedimento operoso’.

In caso di comproprietà della quota di partecipazione, il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della quota allo stesso imputabile.

Nel caso si voglia ‘aggiornare’ il valore finale di una precedente rivalutazione, è ammessa la detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, di quella corrisposta nella precedente rivalutazione.

l valore oggetto di rivalutazione sostituisce il costo di acquisto (al lordo degli oneri incrementativi) nella determinazione della plusvalenza emergente nella vendita delle quote di partecipazione societarie, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.

Dal prezzo realizzato dalla vendita della quota di partecipazione si sottrae il valore determinato dalla perizia di stima maggiorato dal costo della perizia qualora sia rimasto a carico del contribuente, annullando o riducendo la plusvalenza.

Il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata potrà peraltro essere inferiore al valore di perizia. L’eventuale minusvalenza non avrà rilevanza fiscale in quanto la normativa vigente dispone che l’assunzione del valore ‘rideterminato’ non consente il realizzo di minusvalenze.

Il costo della partecipazione rivalutato è utilizzabile unicamente per determinare la Plusvalenza da cessione di partecipazione. Tale valore rivalutato non è utilizzabile per la determinazione dei Redditi di Capitali derivanti da:

  • recesso,
  • esclusione del socio,
  • liquidazione della società.

Inoltre il costo della partecipazione rivalutato non è utilizzabile quale valore della quota ereditata nel caso in cui il “de cuius” sia proprietario di una partecipazione.

Può essere invece utilizzato nel caso del cd. ‘recesso atipico’ realizzato attraverso l’acquisto da parte degli altri soci delle quote dei ‘recedenti’ proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure nel caso di acquisto delle medesime quote del socio recedente da parte di un terzo soggetto individuato dai soci stessi (Circolare Agenzia Entrate 22 aprile 2005, n. 16/E) poiché in questi casi si è in presenza di cessione di quote di partecipazioni e dunque di calcolo di plusvalenza da cessione.

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni andranno indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione (nel caso in esame nel modello UNICO PF 2025 – redditi 2024) qualora nel frattempo la riforma fiscale in corso non imponga una comunicazione diversa.

Peraltro, come precisato nella Circolare Agenzia Entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E, l’omessa indicazione nel Mod. UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata costituisce una violazione formale: si rendono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, restando impregiudicati gli effetti della rideterminazione.

Il contribuente dovrà conservare la perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, che a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dovranno essere esibite o trasmesse.

Si ricorda che la possibilità data al contribuente di rivalutare “le Quote di partecipazione delle società”, é iniziata con la Legge 448/2001 ed  ha subito notevoli variazioni, soprattutto in relazione al “costo della rivalutazione stessa”, come indicato dalla tabella sotto riportata:

DATA DI RIFERIMENTO POSSESSO PARTECIPAZIONI NORMA DATA PERIZIA COSTO RIVALUTAZIONE QUOTE (*) DATA VERSAMENTO IMPOSTA
01/01/2002 L.448/2001 30/09/2002 4% qualificate, 2% non qualificate 30/09/2002
01/01/2002 L.265/2002 16/12/2002 4% qualificate, 2% non qualificate 16/05/2003
1° gennaio 2003 L.27/2003 16/03/2004 4% qualificate, 2% non qualificate 16/03/2004
1° luglio 2003 D.L.355/2003 16/03/2004 4% qualificate, 2% non qualificate 30/09/2004
1° luglio 2003 L. 311/2004 30/06/2005 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2005
1° gennaio 2005 D.L.203/2005 30/06/2006 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2006
1° gennaio 2008 L. 244/2007 30/06/2008 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2008
1° gennaio 2010 L.191/2009 02/11/2010 4% qualificate, 2% non qualificate 02/11/2010
1° luglio 2011 D.L.  70/2011 30/06/2012 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2012
1° gennaio 2013 L.228/2012 30/06/2013 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2013
1° gennaio 2014 L.147/2013 30/06/2014 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2014
1° gennaio 2015 L.190/2014 30/06/2015 8% qualificate, 4% non qualificate 30/06/2015
1° gennaio 2016 L.208/2015 30/06/2016 8% sia qualificate che non qualificate 30/06/2016
1° gennaio 2017 L.232/2016 30/06/2017 8% sia qualificate che non qualificate 30/06/2017
1° gennaio 2018 L.205/2017 30/06/2018 8% sia qualificate che non qualificate 30/06/2018
1° gennaio 2019

 

L.145/2018

 

30/06/2019 11% qualificate, 10% non qualificate

 

30/06/2019

 

1° gennaio 2020 L. 160/2019 30/06/2020 11% sia qualificate che non qualificate 30/06/2020
1° luglio 2020 L.77/2020 16/11/2020 11% sia qualificate che non qualificate 16/11/2020
1° gennaio 2021 L.178/2020 15/11/2021 11% sia qualificate che non qualificate 15/11/2021
 1° gennaio 2022 L.34/2022 15/11/2022 14% sia qualificate che non qualificate 15/11/2022
1° gennaio 2023 L. 197/2022 15/11/2023 16% sia qualificate che non qualificate 15/11/2023
(*)  riferite alle partecipazioni “qualificate” o “non qualificate” in base alla normativa fiscale Italiana.

passato dal 2 % relativo alle partecipazioni non qualificate rivalutate nel 2002  al 16 % relativo alle partecipazioni rivalutate nel 2024.

Quando conviene fare la rivalutazione?

Appare del tutto evidente che non esiste una risposta univoca.

In ogni ipotesi è necessario fare una valutazione singola poiché, tenuto conto delle singole circostanze il risparmio fiscale a vantaggio del contribuente potrebbe rilevarsi notevole ma è altrettanto  vero che, in caso di rideterminazione del valore di acquisto, il contribuente potrebbe dover sostenere un onere attuale “anticipato” per il versamento dell’imposta sostitutiva (16% del valore di perizia al 01/01/2023) rispetto al momento dell’effettiva/potenziale cessione ed incasso derivante dalla successiva vendita.

Trattandosi di una materia particolarmente articolata Vi ricordiamo che siamo a disposizione per assistere gli interessati in fase di valutazioni della convenienza  e fattibilità. Inoltre siamo in grado di evadere la redazione della perizie, in caso di rivalutazione di partecipazioni societarie.

————————

(aggiornato al 20/05/2023)

La Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) consente, nuovamente, di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate, possedute alla data del 01/01/2023.

La redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento  (almeno della rata annuale 1 di 3), dell’imposta sostitutiva, che si rende dovuta, devono essere effettuate entro il 15/11/2023.

Le partecipazioni interessate alla rivalutazione sono quelle possedute da:

  • le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell’esercizio dell’attività d’impresa;
  • le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR;
  • gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio degli stessi dell’attività di impresa;
  • i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

La Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 2008 ha precisato che possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate a società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.

In particolare Legge di Bilancio 2023 permette, ai soggetti sopra individuati, di rivalutare le partecipazioni:

  • detenute in società non quotate in mercati regolamentati,
  • possedute alla data del 1° gennaio 2023,
  • a condizione che entro il 15 novembre 2023venga
  • redatta ed asseverata la perizia di stima
  • versata (almeno la rata 1 di 3) l’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’16%.

La perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale ed il valore della partecipazione con riferimento al mese di dicembre 2022 va individuato con riguardo alla frazione del patrimonio netto della società oggetto di perizia.

La perizia può essere asseverata sia presso:

  • a cancelleria del Tribunale,
  • l’Ufficio del Giudice di Pace,

La rivalutazione della quota è finalizzata a ‘sterilizzare’ la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR: la normativa consente infatti, in tale ipotesi, di assumere quale  valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata.

Il costo della perizia aumenta il valore della partecipazione nel caso in cui sia sostenuto dal contribuente.

Nel caso in cui il costo sia sostenuto dalla società oggetto della perizia, lo stesso deve essere ammortizzato in quote costanti nell’arco temporale di cinque anni.

In caso di cessione delle partecipazioni, la data di redazione della perizia può anche essere successiva all’atto notarile di trasferimento della stessa.

In definitiva, scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 15/11/2023 oppure in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuale: in tale ultima ipotesi pertanto, la seconda rata scadrà il 15/11/2024 e la terza rata il 15/11/2025.

L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata sul modello F24, utilizzando gli eventuali crediti tributari disponibili (IVA, IRPEF, etc.).

In caso di versamento rateale, la rivalutazione si perfeziona con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 35/E del 2004, ha chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta solo l’iscrizione a ruolo degli importi non versati. In caso di mancato versamento della seconda o terza rata, il contribuente potrà regolarizzare l’omesso versamento con il cd. ‘ravvedimento operoso’.

In caso di comproprietà della quota di partecipazione, il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della quota allo stesso imputabile.

Nel caso si voglia ‘aggiornare’ il valore finale di una precedente rivalutazione, è ammessa la detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, di quella corrisposta nella precedente rivalutazione.

l valore oggetto di rivalutazione sostituisce il costo di acquisto (al lordo degli oneri incrementativi) nella determinazione della plusvalenza emergente nella vendita delle quote di partecipazione societarie, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.

Dal prezzo realizzato dalla vendita della quota di partecipazione si sottrae il valore determinato dalla perizia di stima, annullando o riducendo la plusvalenza.

Il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata potrà peraltro essere inferiore al valore di perizia. L’eventuale minusvalenza non avrà rilevanza fiscale in quanto la normativa vigente dispone che l’assunzione del valore ‘rideterminato’ non consente il realizzo di minusvalenze.

Il costo della partecipazione rivalutato è utilizzabile unicamente per determinare la Plusvalenza da cessione di partecipazione. Tale valore rivalutato non è utilizzabile per la determinazione dei Redditi di Capitali derivanti da:

  • recesso,
  • esclusione del socio,
  • liquidazione della società.

Inoltre il costo della partecipazione rivalutato non è utilizzabile quale valore della quota ereditata nel caso in cui il “de cuius” sia proprietario di una partecipazione.

Può essere invece utilizzato nel caso del cd. ‘recesso atipico’ realizzato attraverso l’acquisto da parte degli altri soci delle quote dei ‘recedenti’ proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure nel caso di acquisto delle medesime quote del socio recedente da parte di un terzo soggetto individuato dai soci stessi (Circolare Agenzia Entrate 22 aprile 2005, n. 16/E) poiché in questi casi si è in presenza di cessione di quote di partecipazioni e dunque di calcolo di plusvalenza da cessione.

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni andranno indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione (nel caso in esame nel modello UNICO PF 2024 – redditi 2023). Peraltro, come precisato nella Circolare Agenzia Entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E, l’omessa indicazione nel Mod. UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata costituisce una violazione formale: si rendono applicabili le sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, restando impregiudicati gli effetti della rideterminazione (sanzione da euro 250 ad euro 2.000, ex D.Lgs. n. 158/2015).

Il contribuente dovrà conservare la perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, che a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dovranno essere esibite o trasmesse.

Si ricorda che la possibilità data al contribuente di rivalutare le quote di partecipazione delle società, iniziata con la Legge 448/2001 ha subito notevoli variazioni, soprattutto in relazione al “costo della rivalutazione”, come indicato dalla tabella sotto riportata:

DATA DI RIFERIMENTO POSSESSO PARTECIPAZIONI NORMA DATA PERIZIA COSTO RIVALUTAZIONE QUOTE (*) DATA VERSAMENTO IMPOSTA
01/01/2002 L.448/2001 30/09/2002 4% qualificate, 2% non qualificate 30/09/2002
01/01/2002 L.265/2002 16/12/2002 4% qualificate, 2% non qualificate 16/05/2003
1° gennaio 2003 L.27/2003 16/03/2004 4% qualificate, 2% non qualificate 16/03/2004
1° luglio 2003 D.L.355/2003 16/03/2004 4% qualificate, 2% non qualificate 30/09/2004
1° luglio 2003 L. 311/2004 30/06/2005 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2005
1° gennaio 2005 D.L.203/2005 30/06/2006 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2006
1° gennaio 2008 L. 244/2007 30/06/2008 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2008
1° gennaio 2010 L.191/2009 02/11/2010 4% qualificate, 2% non qualificate 02/11/2010
1° luglio 2011 D.L.  70/2011 30/06/2012 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2012
1° gennaio 2013 L.228/2012 30/06/2013 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2013
1° gennaio 2014 L.147/2013 30/06/2014 4% qualificate, 2% non qualificate 30/06/2014
1° gennaio 2015 L.190/2014 30/06/2015 8% qualificate, 4% non qualificate 30/06/2015
1° gennaio 2016 L.208/2015 30/06/2016 8% sia qualificate che non qualificate 30/06/2016
1° gennaio 2017 L.232/2016 30/06/2017 8% sia qualificate che non qualificate 30/06/2017
1° gennaio 2018 L.205/2017 30/06/2018 8% sia qualificate che non qualificate 30/06/2018
1° gennaio 2019

 

L.145/2018

 

30/06/2019 11% qualificate, 10% non qualificate

 

30/06/2019

 

1° gennaio 2020 L. 160/2019 30/06/2020 11% sia qualificate che non qualificate 30/06/2020
1° luglio 2020 L.77/2020 16/11/2020 11% sia qualificate che non qualificate 16/11/2020
1° gennaio 2021 L.178/2020 15/11/2021 11% sia qualificate che non qualificate 15/11/2021
 1° gennaio 2022 L.34/2022 15/11/2022 14% sia qualificate che non qualificate 15/11/2022
1° gennaio 2023 L. 197/2022 15/11/2023 16% sia qualificate che non qualificate 15/11/2023
(*)  riferite alle partecipazioni “qualificate” o “non qualificate” in base alla normativa fiscale Italiana.

passato dal 2 % relativo alle partecipazioni non qualificate rivalutate nel 2002  al 16 % relativo alle partecipazioni rivalutate nel 2023.

Quando conviene fare la rivalutazione?

Se ci limitiamo a fara un ragionamento puramente quantitativo, si può afferamre che la “Rivalutazione della partecipazione” è in generale conveniente se

  • la plusvalenza potenziale (valore della partecipazione meno costo fiscale (valore di perizia + costo della perizia))
  • supera il 61,54% del valore della partecipazione stessa,
  • poiché l’imposta sostitutiva che grava sulla plusvalenza
  • è superiore a quella che grava sul valore rivalutato.

Se invece ci addentriamo in un’analisi a 360 gradi, trovandoci in una fase di RIFORMA FISCALE IN CORSO il relatire ritienche:

  • è necessario fare una valutazione singola poiché, tenuto conto delle singole circostanze il risparmio fiscale a vantaggio del contribuente potrebbe rilevarsi notevole ma è altrettanto  vero che, in caso di rideterminazione del valore di acquisto, il contribuente potrebbe dover sostenere un onere attuale “anticipato” per il versamento dell’imposta sostitutiva (16% del valore di perizia al 01/01/2024) rispetto al momento dell’effettiva/potenziale cessione ed incasso derivante dalla successiva vendita;
  • inoltre, nella scelta, si dovrà tener conto dell’effetto dei decreti legislativi ancora in fase di elaborazione, previsti dalla legge delega per la riforma fiscale sulla tassazione dei redditi diversi. La legge prevede l’introduzione, a regime, di un’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni con percentuali differenziate in relazione alla durata del possesso.

 

Trattandosi di una materia particolarmente articolata Vi ricordiamo che siamo a disposizione per assistere gli interessati in fase di valutazioni della convenienza  e fattibilità. Inoltre siamo in grado di evadere la redazione della perizia, in caso di rivalutazione di partecipazioni societarie.